Imposte, tributi e finanze
In questa sezione informazioni su normativa, tariffe e canoni territoriali di competenza: imposta provinciale di trascrizione, tributo in discarica, tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, canone regionale, contributo in discarica, nonché le attività connesse alla gestione del debito provinciale.
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La Città metropolitana di Torino ha aderito alle condizioni di servizio per il riaffidamento di carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione per la riscossione coattiva delle somme discaricate con Decreto n. 248 del 1/09/2025
Nessuno stralcio a interessi e sanzioni sulle cartelle esattoriali della Città metropolitana
La Città metropolitana di Torino non consentirà lo stralcio parziale delle cartelle esattoriali relative a debiti residui fino a 1.000 euro risalenti al periodo tra il 2000 e il 2015. Lo ha deciso il Consiglio metropolitano, approvando una delibera (la n. 5 del 25 gennaio 2023) con cui l'Ente di area vasta esprime il suo diniego all'annullamento automatico di alcune tipologie di cartelle. La Consigliera delegata al Bilancio, Caterina Greco ha spiegato al Consiglio che le cartelle esattoriali teoricamente annullabili sono relative ad un ammontare di poco superiore ai 90.000 euro e che, tra l'altro, le sanzioni ambientali e quelle per violazioni al Codice della Strada non sono annullabili.
L'applicazione dello stralcio parziale introdurrebbe una disparità di trattamento tra i debiti fiscali che la Città metropolitana ha affidato per la riscossione coattiva e quelli affidati da Enti terzi a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive.
Si verrebbe a creare una situazione di mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica. L'adozione da parte della Città metropolitana di Torino della Delibera di diniego allo stralcio parziale consente comunque al contribuente debitore vedersi ridotti gli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
L'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche diluito in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e quattro ogni anno a partire dal 2024.
Contatti
| L'ufficio tributi riceve su appuntamento per urgenze e particolari esigenze: si invita a contattare i numeri di telefono sotto riportati o via email all'indirizzo: tributi@cittametropolitana.torino.it |
Riferimenti:
Direzione Finanza e Patrimonio
Dirigente: Matteo Barbero
Tel. 011/ 8617390
E-mail: matteo.barbero@cittametropolitana.torino.it
Ufficio tributi:
Responsabile dell'Unità Organizzativa Finanze e tributi:
Piera Pochettino - tel. 0118616579
piera.pochettino@cittametropolitana.torino.it
tributi@cittametropolitana.torino.it
Tributo ambientale
Tel. 011/8616553-6547
IPT - Imposta RC auto
Tel. 011 / 8616579- 6547- 6544
Indirizzo
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
Orario ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 16
Entrate tributarie
Imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)
Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)
Presupposto impositivo
Il presupposto impositivo è la richiesta di formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 446/1997.
La destinazione del gettito dell'imposta va alla Provincia/Città metropolitana ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo.
Soggetto passivo
Soggetto passivo dell'imposta è l'avente causa o intestatario del veicolo o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione o l'annotazione, ai sensi artt. 93 e 94 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
Tariffe
L'imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. La misura tariffaria per tipo e potenza dei veicoli è determinata da apposito Decreto dal Ministero delle Finanze (n. 435 del 27 novembre 1998). L'Ente può deliberare annualmente un aumento delle singole misure tariffarie fino al 30%.
Modalità di pagamento
L'imposta deve essere pagata al momento della richiesta di formalità al P.R.A. presso l'ufficio dell'ACI-PRA o presso gli "Sportelli telematici dell'automobilista".
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato:
- per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione / documento unico di circolazione
- per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto
Il servizio di riscossione e gestione dell'IPT è affidato all'ACI - Automobile Club d'Italia
Autocertificazioni ai fini IPT
Normativa
Decreto Legislativo 446/1997 - art. 56 - imposta provinciale di trascrizione
Decreto ministeriale 27-11-1998, n. 435 - norme attuative art. 56 decreto legislativo. 446/2017
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Finanziaria 2007
Legge 21-11-2000, n. 342 - art. 63 - autoveicoli storici
Legge 27-12-1997, n. 449 - art. 8: disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap
Legge 23-12-2000, n. 388 - art. 30 comma 7 - handicap ed invalidità
Decreto Presidente della Repubblica 19-09-2000, n. 358 - sportello telematico
Tariffe vigenti
Tariffe Ipt decorrenza 1° gennaio 2026- Allegato A - Decreto n.313 del 06/11/2025
Anni precedenti
Tariffe Ipt decorrenza 1° gennaio 2025- Allegato A - Decreto n.308 DEL 04/10/2024
Tariffe Ipt decorrenza 1° gennaio 2024- Allegato A - Decreto n. 281 del 06/10/2023
Tariffe Ipt con decorrenza 1° gennaio 2023
Tariffe Ipt con decorrenza 1° gennaio 2022
Tariffe Ipt con decorrenza 1° gennaio 2021
Tariffe Ipt con decorrenza 1° gennaio 2020
Tariffe Ipt con decorrenza 1° gennaio 2019
Tariffe I.P.T. approvate con decorrenza 01/01/2018
Tariffe I.P.T. approvate con decorrenza 01/01/2017
Tariffe I.P.T. approvate con decorrenza 01/01/2016
Tariffe I.P.T. approvate con decorrenza 01/01/2015
Tributo ambientale - TEFA
Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente - TEFA
Il tributo è attribuito alle Province/Città metropolitane a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale (Art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.Lgs 22/97 - Art. 14 commi 28 e 29 del D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011 e s.m.i).
Il tributo è applicato, come previsto dalla normativa, alle tariffe della tassa smaltimento rifiuti o alla tariffa di igiene ambientale, qualora istituita e, a decorrere dal 1.01. 2014 al tributo TARI.
L'aliquota è stabilita annualmente dalla Provincia/Città metropolitana.
Il Comune oppure il soggetto (concessionario della riscossione, ecc.) incaricato dal Comune alla riscossione della tassa/tariffa rifiuti è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto della Provincia/Città metropolitana.
Il Consiglio metropolitano, con propria deliberazione n° 12709/2017 del 29 novembre 2017, ha approvato il Regolamento Tefa (pdf 309 KB), aggiornato con successiva deliberazione n° 64 del 22 dicembre 2022.
Normativa
Legge 27 dicembre 2013 n. 147. Legge di stabilità 2014
Decreto legislativo 30-12-1992 n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali
19. Istituzione e disciplina del tributo
Decreto 1° luglio 2020 - Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.
Decreto 21 ottobre 2020 - Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa.
Risoluzione Agenzia delle Entrate - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 5/E del 18/01/2021
MEF Comunicato - Pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA – D.M. 21 ottobre 2020.
Tariffe vigenti
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2026
Anni precedenti
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2025
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2025
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2024
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2023
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2022
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2021
Tariffe tributo ambientale con decorrenza 1° gennaio 2020
Tariffe tributo ambientale decorrenza 01/01/2019
Tariffe tributo ambientale decorrenza 01/01/2018
Tariffe tributo ambientale decorrenza 01/01/2017
Circolari
- Circolare del 13/01/2026 n. 5316 "Indicazioni operative, misura tariffaria 2026 e istituzioni scolastiche 2025"
- Circolare del 20/02/2023 n. 25934 "Iban avvisi pagoPa multi-beneficiari TARI/TEFA e modalità di riversamento del TEFA riscosso da Comuni/Soggetti affidatari. Precisazioni"
- Circolare del 05/06/2023 n. 76972 "Tributo Tefa. Riversamento al netto della commissione 0,30% ai Comuni (art. 19 c. 5-7 D.lgs 504/1992) anche per la casistica degli avvisi PagoPa multi beneficiari Tari/Tefa
- Circolare del 16/10/2023 n. 142139 "Tributo Tefa - Comunicazione CODICE TASSONOMICO e precisazioni su IBAN"
Anni precedenti
- Circolare del 9/01/2025 n. 2103 "Indicazioni operative, misura tariffaria 2025 e istituzioni scolastiche 2024"
- Circolare del 8/01/2024 n. 2199 "Indicazioni operative 2024"
- Circolare del 12/01/2023 n. 5426 "Indicazioni operative 2023"
- Circolare del 10/01/2022 n. 2274 "Indicazioni operative 2022"
- Circolare del 31/12/2019 n. 110896
- Circolare del 23/07/2020 n. 51125 "Indicazioni operative dal 1 giugno 2020"
- Circolare del 5/01/2021 n. 471 "Indicazioni operative 2021"
- Circolare del 26/01/2021 n.7761 "Codici tributo F24, F24EP anno 2021 e altre modalità di pagamento"
Rendicontazione
- Modelli per Comuni: la rendicontazione del Tefa dovrà essere effettuata tramite il portale Sistema Piemonte - Finanza, Programmazione e Statistica - Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali (accesso per compilatore) compilando i modelli che verranno resi disponibili come da circolari.
- Modelli per Soggetti incaricati:
Termini versamento e rendicontazione 2026
| Trimestre | Periodo incasso | Termine ultimo versamento/rendicontazione |
| 4/2025 | Ottobre/Novembre/Dicembre 2025 | 30 gennaio 2026 |
| 1/2026 | Gennaio/Febbraio/Marzo 2026 | 30 aprile 2026 |
| 2/2026 | Aprile/Maggio/Giugno 2026 | 30 luglio 2026 |
| 3/2026 | Luglio/Agosto/Settembre 2026 | 30 ottobre 2026 |
| 4/2026 | Ottobre/Novembre/Dicembre 2026 | 1 febbraio 2027 |
Coordinate bancarie
PER I VERSAMENTI ESEGUITI DA ENTI PUBBLICI SOGGETTI A TESORERIA UNICA:
| CONTO | Denominazione | Prov. | Codice IBAN |
| TU-114-0060057 | CITTA METROPOLITANA DI TORINO LEGGE 7-4-2014 N. 56 | TO | IT14I0100004306TU0000002264 |
PER I VERSAMENTI ESEGUITI DA PRIVATI/SOCIETA'
| Unicredit SpA - Sportello 08162 Via XX Settembre n. 31 - Torino | ||
| Conto | IBAN nuovo | Denominazione |
| 3233854 | IT 88 B 02008 01033 000003233854 | Città metropolitana di Torino |
Imposta RC Auto
Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità Civile veicoli
L'aliquota è stata confermata, anche per l'anno 2026, nella misura del 16,00% fatta eccezione per la categoria dei veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing con aliquota del 9%- Decreto n. 313 del 06/11/2025.
Presupposto impositivo
A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province/città metropolitane (art. 60 Dlgs 446/1997 e art. 17 Dlgs 68/2011)
- - dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti;
- - per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. L'aliquota è del 12,50%.
La Città metropolitana può aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli assicuratori sono tenuti:
- - a scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e delle macchine agricole;
- - ad effettuare pagamenti delle somme dovute a titolo di imposte sui premi assicurativi tramite il modello di versamento F24-Accise, codici tributo: 3356 denominato "Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446" a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario.
Normativa
Aliquota imposta sulle assicurazioni RC AUTO 16,00% con decorrenza 1 gennaio 2012
Deliberazione Giunta provinciale del 4 ottobre 2011 n. 94534954/2011
Aliquota imposta sulle assicurazioni RC AUTO 16,00% con decorrenza 1 gennaio 2014
Deliberazione della Giunta provinciale n. 769-41054/2013 del 28 ottobre 2013
Decreto legislativo 15-12-1997 n. 446 Riordino della disciplina dei tributi locali
Art. 60 - Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali
Decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457 - Regolamento RC auto
Legge 29-10-1961 n. 1216 - Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
Regio decreto 29-07-1927, n. 1814
Risoluzione n. 109/E del 22 ottobre 2010
Tariffe
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