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Acque Minerali e Termali

L’attuale regolamentazione in materia di acque minerali e termali prevede che per il loro utilizzo si debba presentare una istanza diretta ad ottenere il permesso di ricerca  avente ad oggetto: 

  1. il rinvenimento di falde acquifere sotterranee e la captazione di sorgenti;
  2. gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e le proprietà favorevoli alla salute;
  3. lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti e delle falde di acque minerali e/o termali sotto il profilo dell’alimentazione e della potenzialità;
  4. la delimitazione dell’area in cui si intende sviluppare la ricerca;
  5. la realizzazione delle opere di captazione.

Il permesso di ricerca può essere rilasciato per la durata massima di tre anni e prorogato per una sola volta per un periodo di due anni.

La Città metropolitana di Torino rilascia la concessione di sfruttamento delle acque minerali e/o termali per una durata massima di 20 anni alle sorgenti di acque minerali e termali di cui sia stata riconosciuta:

  1. l'esistenza
  2. la coltivabilità
  3. le caratteristiche minerali/termali

a seguito di espresso permesso di ricerca.

La concessione comporta la corresponsione di un canone alla Città Metropolitana per l'estensione territoriale e un canone per l'imbottigliamento alla Regione Piemonte e al Comune su cui insistono la concessione mineraria e lo stabilimento.

La concessione può essere oggetto di variante (es. riduzione dell'area in concessione, modifica delle aree di salvaguardia della sorgente) o di rinuncia

A chi è rivolto il servizio: a tutti i soggetti che hanno le capacità tecnico-economiche per condurre l'impresa.

Dove rivolgersi:  Sportello Ambiente della Città metropolitana (mail: sportamb@cittametropolitana.torino.it) oppure Segreteria del Ufficio Risorse Idriche: tel 011-8616902/6828/6806 oppure mail: risorse.idriche@cittametropoilitana.torino.it

Documenti necessari
  • n. 1 originale della domanda in bollo da € 16,00 e della documentazione tecnica come indicate nella modulistica resa disponibile dall'Amministrazione
Tempi
  • Per il rilascio del permesso di ricerca il termine massimo previsto dall'art. 4 della L.R. 25/1994 è di 150 giorni al netto delle sospensioni previste per legge
  • Per il rilascio della concessione il termine massimo previsto dall'art. 14 della L.R. 25/1994 è di 180 giorni al netto delle sospensioni previste per legge
Costi

All'atto di presentazione dell'istanza:


Nel corso dell'istruttoria:

  • deposito cauzionale o polizza fidejussoria
  • spese di registrazione (per la sola concessione)
Riferimenti normativi
Ultimo aggiornamento
1 Dic 2025 - 19:26

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