Acque Minerali e Termali
L’attuale regolamentazione in materia di acque minerali e termali prevede che per il loro utilizzo si debba presentare una istanza diretta ad ottenere il permesso di ricerca avente ad oggetto:
- il rinvenimento di falde acquifere sotterranee e la captazione di sorgenti;
- gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e le proprietà favorevoli alla salute;
- lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti e delle falde di acque minerali e/o termali sotto il profilo dell’alimentazione e della potenzialità;
- la delimitazione dell’area in cui si intende sviluppare la ricerca;
- la realizzazione delle opere di captazione.
Il permesso di ricerca può essere rilasciato per la durata massima di tre anni e prorogato per una sola volta per un periodo di due anni.
La Città metropolitana di Torino rilascia la concessione di sfruttamento delle acque minerali e/o termali per una durata massima di 20 anni alle sorgenti di acque minerali e termali di cui sia stata riconosciuta:
- l'esistenza
- la coltivabilità
- le caratteristiche minerali/termali
a seguito di espresso permesso di ricerca.
La concessione comporta la corresponsione di un canone alla Città Metropolitana per l'estensione territoriale e un canone per l'imbottigliamento alla Regione Piemonte e al Comune su cui insistono la concessione mineraria e lo stabilimento.
La concessione può essere oggetto di variante (es. riduzione dell'area in concessione, modifica delle aree di salvaguardia della sorgente) o di rinuncia
A chi è rivolto il servizio: a tutti i soggetti che hanno le capacità tecnico-economiche per condurre l'impresa.
Dove rivolgersi: Sportello Ambiente della Città metropolitana (mail: sportamb@cittametropolitana.torino.it) oppure Segreteria del Ufficio Risorse Idriche: tel 011-8616902/6828/6806 oppure mail: risorse.idriche@cittametropoilitana.torino.it
Documenti necessari
- n. 1 originale della domanda in bollo da € 16,00 e della documentazione tecnica come indicate nella modulistica resa disponibile dall'Amministrazione
Tempi
- Per il rilascio del permesso di ricerca il termine massimo previsto dall'art. 4 della L.R. 25/1994 è di 150 giorni al netto delle sospensioni previste per legge
- Per il rilascio della concessione il termine massimo previsto dall'art. 14 della L.R. 25/1994 è di 180 giorni al netto delle sospensioni previste per legge
Costi
All'atto di presentazione dell'istanza:
- marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda
- versamento oneri istruttori
Nel corso dell'istruttoria:
- deposito cauzionale o polizza fidejussoria
- spese di registrazione (per la sola concessione)
Riferimenti normativi
- R.D. 1443 del 29 luglio 1443
- L.R. 25 del 12 luglio 1994
- D.G.R. N. 12-12612 del 7/10/1996