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Autorizzazioni di carattere generale (AVG)

L'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività in deroga sia che esse non necessitino di autorizzazione come definito dall'art. 272 comma 1 per le attività di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oppure ricadano nell'elenco di cui  alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Queste ultime sono le attività e gli impianti per le quali le imprese possono avvalersi delle autorizzazioni di carattere generale che le Regioni in via prioritaria devono adottare.

Alle AVG possono aderire i gestori degli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali") . In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al D.P.R. 59/2013 avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie contemporaneamente. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali.
Le AVG "regionali" e le AVG "nazionali", individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera.
L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda di adesione al SUAP che provvede al tempestivo inoltro alla Città metropolitana di Torino, fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o all'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo.

L'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale è presentata:

  • qualora gli impianti e le attività di stabilimento che generano emissioni in atmosfera siano tutte contemplate nel campo di applicazione di una o più autorizzazioni di carattere generale (siano esse AVG regionali o AVG nazionali ), previa contestuale procedura di adesione alle stesse, e non vi sia necessità di conseguire ulteriori autorizzazioni ambientali;
     
  • per lo stabilimento già autorizzato ai sensi dell'art. 269, il cui titolo abilitativo non sia sostituito in un'A.U.A., qualora si intenda installare impianti e/o avviare attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale; sulla base dell'avvenuta adesione la Città metropolitana di Torino provvede ad aggiornare l'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8: tale aggiornamento non incide sulla durata  dell'autorizzazione;
     
  • per lo stabilimento già autorizzato ai sensi dell'art. 269, il cui titolo abilitativo sia sostituito in un'A.U.A., qualora si intenda installare impianti e/o avviare attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale; sulla base dell'avvenuta adesione la Città metropolitana di Torino provvede ad aggiornare il titolo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" sostituito nell'A.U.A.: tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

     

Autorizzazioni in via generale adottate dalla Regione Piemonte

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (D.D. 991/2024)

La Regione Piemonte ha disciplinato le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno con la D.D. A16 n. 991/2024 del 13/12/2024  (successivamente rettificata con D.D. Regione Piemonte n. 342/A1602B/2025 del 13/05/2025 e D.D. Regione Piemonte n. 901/A1602C/2025 del 21/11/2025). Tale autorizzazione ha rinnovato e sostituito la D.D. 14 dicembre 2009, n. 597.
 

Sono qui disponibili:

  • il documento con le FAQ - Domande Frequenti fornito dalla Regione Piemonte a supporto dell'autorizzazione di carattere generale
  • la piattaforma informatica per la registrazione dei consumi e la redazione del Piano gestione solventi per le autocarrozzerie autorizzate.
Impianti di combustione e attività accessorie e di servizio (D.D. 753/2022)

La Regione Piemonte, in attuazione del D.lgs. n. 183/2017 relativo ai Medi Impianti di Combustione (M.I.C.), ha disciplinato le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione ed attività accessorie e di servizio con la D.D. n. 753/A1602B del 12/12/2022 (rettificata con D.D. n. 180 del 18/03/2025).
Tale autorizzazione sostituisce le autorizzazioni di carattere generale di cui alle D.D. n. 624 del 24/11/2001 e D.D. n. 362 del 21/11/2011 e modifica le autorizzazioni di carattere generale D.D. n. 145 del 02/05/2011, D.D. n. 189 del 20/06/2011, D.D. n. 416 del 7/12/2011 e D.D. n. 518 del 06/07/2012.

Con la D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12/12/2022 vengono disciplinate le emissioni provenienti dalle seguenti categorie di impianti:

  • impianti termici civili (come definiti all'art. 283, comma 1, lettera d del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) con potenza termica nominale, definita alla lettera e) del medesimo comma, uguale o superiore a 3 MW, e complessiva per l’intero stabilimento inferiore a 10 MW;
  • impianti termici tecnologici la cui produzione di calore è ottenuta mediante sistemi di combustione quali caldaie, impianti di cogenerazione o trigenerazione o pompe di calore alimentate da motori a combustione interna con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 50 MW;
  • attività accessorie e di servizio quali ad esempio: postazioni di ricarica batterie, taglio e cippatura di biomasse combustibili, gruppi elettrogeni, sale prova motori e captazione gas di scarico di veicoli etc (per l’elenco esaustivo consultare il testo della normativa).


L'adesione alla D.D. n. 753 del 12/12/2022 è consentita per gli stabilimenti in cui siano  presenti le attività che generino emissioni in atmosfera, elencate all’Allegato 1 alla determinazione medesima, anche in presenza di altre tipologie di impianti/attività che abbiano o necessitino di un’altra autorizzazione di carattere generale oppure di un’autorizzazione ex art. 269 anche se sostituite da un’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).


Alla procedura autorizzativa di competenza della Città metropolitana sono interessati i gestori (persone fisiche o giuridiche) di stabilimenti o di edifici ad uso non residenziale:

  • nuovi, da trasferire o da modificare le cui emissioni in atmosfera provengano dagli impianti individuati nell’allegato 1 alla D.D. n. 753 del 12/12/2022;
  • già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. anche se sostituito nell’A.U.A.;
  • già autorizzati ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di altre autorizzazioni di carattere generale o che necessitino di aderirvi contestualmente, anche se sostituito nell’A.U.A.;
  • nei quali siano presenti impianti termici non soggetti ad autorizzazione prima del 19/12/2017.
Lavorazione e trattamento di materiali metallici (D.D. 145/2011)

La Regione Piemonte ha disciplinato le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici con AVG adottata con D.D. n. 145/DB1004 del 02/05/2011 e successivi atti di rettifica ( D.D. n. 149 del 6 maggio 2011 D.D. n. 205 del 28 giugno 2011).

Lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari (D.D. 189/2011)

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari con AVG adottata con D.D. n. 189/DB1004 del 20/06/2011.

Trasformazione di materie plastiche (D.D. 1186/2025)

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche con AVG adottata con D.D. n. 1186 del 23/12/2025 che ha rinnovato la precedente autorizzazione regionale D.D. n. 239 del 29/04/2008.

Falegnamerie (D.D. 20/2011)

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno con AVG adottata con la D.D. n. 20/DB1004 del 28/01/2011, successivamente rettificata con D.D. n. 94 del 22/03/2011.

Stabilimenti del settore tessile (D.D. 416/2011) 

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile con AVG adottata con D.D. n. 416/DB1004 del 07/12/2011.

Pulitintolavanderie: impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami (D.D. 564/2015)

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con AVG adottata con la D.D. n. 564 del 21/12/2015.

Betonaggio, frantumazione e vagliatura di inerti, manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei (D.D. 404/2024)

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di:

  • betonaggio
  • produzione calcestruzzo preconfezionato
  • frantumazione e vagliatura di inerti
  • produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso
  • lavorazione materiali lapidei e assimilati

con AVG adottata con la D.D. n. 404 del 27/05/2024 (successivamente rettificata con D.D. n. 183 del 20/03/2025).

Laboratori orafi con fusione di metalli (D.D. 368/2011)

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli con AVG adottata con D.D. n. 368/DB1004 del 23/11/2011.

Essiccazione di cereali e semi (D.D. 40/2007)

La Regione Piemonte ha disciplinato  le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi con AVG adottata con la D.D. n. 40 del 23/10/2007.

Allevamenti effettuati in ambienti confinati (D.D. 518/2012)

La Regione Piemonte ha disciplinato le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali in ambienti confinati con AVG adottata con D.D. n. 518/DB1004 del 06/07/2012 (successivamente modificata con D.D. n. 946/DB1004 del 21/12/2012). Tale AVG è stata aggiornata per l'adeguamento alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca con D.D. n. 805/A1602B/2023.

 

Autorizzazioni in via generale "nazionali"

Modello unico di presentazione istanza per le attività sotto elencate

La Regione Piemonte, in attuazione della normativa nazionale, ha adottato la D.D. n. 187 del 04/06/2014 riguardante la procedura autorizzativa di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nei quali sono esercite le seguenti attività:

  • Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg - Allegato I, parte B), del d.p.r. 59/2013
  • Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg - Allegato I, parte C), del d.p.r. 59/2013
  • Operazioni di produzione di manufatti in gomma e altri elastomeri (con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg - Allegato I, Parte D), Sezione A), del d.p.r. 59/2013
  • Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte H), del d.p.r. 59/2013
  • Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g - Allegato I, Parte i), del d.p.r. 59/2013
  • Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h - Allegato I, Parte l), del d.p.r. 59/2013
  • Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g - Allegato I, Parte P), del d.p.r. 59/2013
  • Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g - Allegato I, Parte Q), del d.p.r. 59/2013
  • Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g - Allegato I, Parte S), del d.p.r. 59/2013
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g - Allegato I, Parte T), del d.p.r. 59/2013
  • Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g - Allegato I, Parte U), del d.p.r. 59/2013
  • Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte V), del d.p.r. 59/2013
  • Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g - Allegato I, Parte Z), del d.p.r. 59/2013
  • Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g - Allegato I, Parte aa), del d.p.r. 59/2013
  • Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g – Allegato I, Parte bb), del d.p.r. 59/2013
  • Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g - Allegato I, Parte cc), del d.p.r. 59/2013
  • Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg - Allegato I, Parte dd), del d.p.r. 59/2013
  • Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg - Allegato I, Parte ee), del d.p.r. 59/2013
  • Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg - Allegato I, Parte ff), del d.p.r. 59/2013
  • Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg - Allegato I, Parte gg), del d.p.r. 59/2013
  • Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg - Allegato I, Parte ii), del d.p.r. 59/2013.

 

Ultimo aggiornamento
7 Gen 2026 - 14:14