Impianti Produzione Energia Rinnovabile e Cogenerazione
La Città metropolitana è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il procedimento amministrativo per lo svolgimento dell’istruttoria e il rilascio del titolo autorizzativo, si svolge con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed è disciplinato dal Decreto Legislativo medesimo e alle normative nazionali e regionali vigenti in materia:
- D.M. 10 settembre 2010, di approvazione delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e s.m.i.: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012: Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- D.G.R. n. 3-31183 del 14 dicembre 2010: Individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.
- D.G.R. n. 6-3315 del 30 gennaio 2012: Individuazione di aree e siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Indicazioni per le garanzie finanziarie
Le garanzie finanziarie previste dalla normativa per il rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. devono rispettare le seguenti condizioni:
- Come tutte le garanzie sottoscritte a favore dell'Ente, devono essere rilasciate da intermediari sottoposti a regime di vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia, quali banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzioni e, in specifici casi previsti dalla legge, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dal art. 106 del "nuovo" TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 così come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e s.m.i.), ritenuti idonei dalla Banca d'Italia al rilascio di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione.
- Contenere le condizioni generali e le clausole riportate nei rispettivi schemi di fidejussione sotto indicati.
- Eventuali condizioni aggiuntive riguardanti unicamente i rapporti tra il Contraente e la Società garante devono essere riportate separatamente da quelle del suddetto schema con apposita indicazione.
Schema garanzia per l'effettiva realizzazione dell'impianto ai sensi della D.G.R. 5-3314 del 30 gennaio 2012 (odt 49 KB)
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