Autorizzazione Integrata Ambientale
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è necessaria per l'esercizio delle installazioni in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06.
Per il rilascio dell'autorizzazione, l'installazione deve essere conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
L'AIA sostituisce inoltre le autorizzazioni ambientali elencate all'allegato IX della parte seconda del D.lgs. 152/06 necessarie per l'esercizio delle attività svolte e degli impianti presenti presso l'installazione.
Il procedimento di autorizzazione è svolto ai sensi dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/06; è prevista la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 alla quale sono inviate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione. La durata massima del procedimento è di 150 giorni salvo i periodi di sospensione dei termini di cui all'art. 29-quater, comma 8, del D.lgs. 152/06.
Accedi alle informazioni relative ai procedimenti in corso, ai provvedimenti rilasciati e al calendario dei riesami.
Servizi competenti
- Impianti industriali e allevamenti
Nucleo AIA - Funzione specializzata valutazioni ambientali - Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Responsabile Ufficio: Ing. Edoardo Conti - tel. 0118616855 / +39 3666867425
e-mail: edoardo.conti@cittametropolitana.torino.it
Segreteria Nucleo AIA, presso la sede di corso Inghilterra 7 - tel. 0118616856
- Impianti di gestione rifiuti
Per le attività di gestione rifiuti appartenenti alle categorie 5.x è possibile fare riferimento al Servizio Gestione Rifiuti.
- Per informazioni
Sportello Ambiente, presso la sede di corso Inghilterra 7 - tel. 0118616500
Presentazione della domanda di autorizzazione
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere le informazioni indicate dall'art. 29-ter c.1 del D.lgs. 152/06 e deve essere trasmessa alla Città metropolitana di Torino, Nucleo AIA e agli altri soggetti istituzionali competenti (Comune sede dell'installazione, ARPA e SMAT nel caso in cui l'installazione sia allacciata o intenda allacciarsi alla fognatura pubblica).
Per il procedimento sono dovuti gli oneri istruttori definiti dal decreto interministeriale 24/04/2008 e dalla d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008, per il calcolo e il pagamento degli oneri istruttori si rimanda alla sezione riguardante gli oneri istruttori.
Ulteriori informazioni per la redazione e presentazione della domanda sono disponibili nella sezione modulistica.
Si comunica che la domanda per il rilascio, per la modifica sostanziale, per il riesame e la comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione deve essere presentata in via telematica utilizzando il servizio online accessibile con credenziali SPID e raggiungibile al seguente link:
Approfondimenti
Trasmissione dei dati ambientali richiesti in autorizzazione
I dati ambientali relativi ai monitoraggi sulle emissioni e alle prestazioni degli impianti richiesti in autorizzazione devono essere trasmessi mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, indicando nell'oggetto il nome dell'impresa e l'anno al quale si riferiscono, e specificando come destinatario il servizio TA0 - Nucleo AIA. Il formato e le dimensioni degli allegati accettati dalla PEC sono descritti nella pagina dedicata. Si consiglia di trasmettere tutti i dati per i quali è fissata la stessa scadenza con un unico documento.
Le comunicazioni di modifica degli impianti e degli altri eventi previsti in autorizzazioni devono essere trasmesse separatamente rispetto a quelle relative ai dati ambientali.
Il report ambientale deve essere corredato anche con le valutazioni, i dati ed i calcoli necessari per stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento.
I dati ambientali sono messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione nella sezione autorizzazioni rilasciate. Le modalità di pubblicazione dei dati ambientali e la gestione delle informazioni riservate sono illustrate nella comunicazione trasmessa ai gestori delle installazioni.
In ordine alla presentazione dei Report ambientali, disciplinata dall'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali ed in particolare dei principi di limitazione e minimizzazione nella pubblicazione dei medesimi, si richiede a tutte le Aziende di trasmettere i Report predetti privi di dati relativi a persone fisiche, quali, a puro titolo esemplificativo, nome, cognome, residenza, codice fiscale ecc.
Si rammenta inoltre che, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni contenute all'interno dei Report Ambientali, dovrà fornire un'ulteriore versione del Report medesimo (che dovrà essere nominata "Report Ambientale – versione pubblicabile"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.
A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
- riservatezza industriale, commerciale o personale;
- tutela della proprietà intellettuale;
- pubblica sicurezza o difesa nazionale.
Linee guida per le attività di allevamento
Sono disponibili due documenti di supporto per l'elaborazione dei report ambientali e il calcolo delle emissioni in atmosfera degli allevamenti intensivi (attività AIA 6.6 a, b, c) con il BAT-Tool.
- Il foglio di calcolo consente di eseguire le elaborazioni descritte nel documento nei casi più semplici e comuni.
- Il documento illustra alcuni esempi pratici per il calcolo della consistenza media di stalla e dei dati di input necessari per determinare le emissioni in atmosfera tramite il BAT-Tool.
Si precisa che questo materiale è stato predisposto per semplificare e uniformare l'elaborazione dei dati raccolti nel monitoraggio ambientale. Tuttavia, i gestori sono liberi di utilizzare altre modalità e strumenti per la redazione dei report, purché siano chiaramente descritti e motivati.
Modulistica per la presentazione delle istanze ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020 e dell’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di sostanze pericolose utilizzate nei cicli produttivi.
Si ricorda che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni AIA, in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28/08/2020), nei quali sono utilizzate le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350,H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.
Comunicazioni di adeguamento dei medi impianti di combustione
L'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 dispone, ai fini dell'adeguamento ai nuovi valori limite introdotti, che i gestori degli stabilimenti in possesso di autorizzazioni integrate ambientali, in cui siano presenti impianti medi di combustione, presentino una domanda di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate almeno entro il 1 gennaio 2023 se di potenza superiore ai 5 MW (o 2028 se di potenza pari o inferiore a 5 MW).
Nei medesimi termini, nel caso in cui siano già previsti in autorizzazione valori limite e prescrizioni conformi a quelli introdotti dalla nuova disciplina (comma 5, dell'articolo in parola), il gestore deve comunicare tale condizione all'Autorità competente.
La comunicazione deve contenere, per ogni impianto di combustione, le informazioni di cui alla Parte IV-bis dell'Allegato 1 alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
In ordine a quanto sopra evidenziato si invitano le aziende interessate dai predetti adempimenti a presentare entro i termini indicati la documentazione richiesta tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it. La mancata presentazione di detta documentazione comporterà la sanzione prevista all'art. 279, comma 3, D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Presentazione della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019 è stato pubblicato il D.M. Ambiente 15 aprile 2019 n. 95 che sostituisce il D.M. 13 novembre 2014, prot. n. 272. Per approfondimento, si riportano anche la Relazione illustrativa allegata al Decreto e la Sentenza del TAR del Lazio 20 novembre 2017, n. 11452 che abroga il D.M. 13 novembre 2014, prot. n. 272.