Art. 110 Trattamento Rifiuti Liquidi
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato può accettare rifiuti e materiali negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, previa comunicazione preventiva all'Autorità competente, indicando la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e le quantità dei rifiuti che intende trattare.
L'impianto di trattamento deve avere caratteristiche e capacità depurative adeguate, garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa e può accettare solo le tre tipologie di rifiuti e materiali di seguito riportate che devono provenire dal proprio ambito territoriale ottimale o da un altro ambito che sia privo di impianti adeguati:
- Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- Rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche;
Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria o altri impianti di trattamento, quando non sia tecnicamente o economicamente possibile un ulteriore trattamento.
La Città metropolitana di Torino verificata la comunicazione pervenuta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato può richiedere integrazioni, indicare quantità diverse di rifiuti da trattare rispetto a quanto comunicato dal Gestore stesso ed inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della citata comunicazione, vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
La comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. deve essere presentata tramite PEC in carta semplice dal Gestore del Servizio Idrico Integrato secondo una specifica modulistica disponibile nella sezione dedicata, a cui dovrà essere allegata la scheda tecnica informativa comprensiva delle seguenti indicazioni:
- l'ambito ottimale di provenienza dei rifiuti;
- dichiarazione di non compromissione al riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione.
La comunicazione in argomento dovrà essere ripresentata contestualmente all’istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico finale del depuratore delle acque reflue urbane ed essere integrata e/o sostituita con una nuova comunicazione per ogni variazione dei dati in essa contenuti. A corredo della comunicazione, il Gestore del Servizio Idrico integrato dovrà inoltre versare gli oneri istruttori alla Città Metropolitana di Torino, reperibili presso la sezione modulistica.
Elenco (previsto dall’art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06) dei gestori degli impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 110, comma 3.