Divieto all'Esercizio
Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.164 del 23 maggio 2000 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999, le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.
La Città Metropolitana di Torino, quale autorità territorialmente competente in materia, nel corso degli anni, ha disposto il divieto all’esercizio degli impianti termici oggetto di segnalazione da parte di ARPA Piemonte.