Autorizzazione Unica Ambientale
L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) è il provvedimento autorizzativo ambientale unico che sostituisce talune autorizzazioni, comunicazioni o nulla osta previste dalle normative di settore di tutela ambientale, istituito dal d.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (G.U. n. 124 del 29/5/2013). All'adozione dell'A.U.A. provvede l'Autorità competente (Città Metropolitana di Torino) ed al rilascio all'impresa provvede lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (SUAP). L'A.U.A. ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio da parte del SUAP ed il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della relativa scadenza.
Accedi ai servizi relativi ai procedimenti in corso e ai provvedimenti rilasciati.
Titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.
- l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue (in pubblica fognatura e/o in acque superficiali);
- la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'articolo 8 della L. 447/1995;
- l'autorizzazione all'uso di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- le comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate.
L'A.U.A. deve obbligatoriamente essere richiesta dalle piccole e medie imprese (come definite dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 all'art. 2) e dagli stabilimenti non soggetti alla disciplina dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) che siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento del titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi di acque reflue" e/o del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria".
L'istanza di A.U.A. deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP territorialmente competente che è tenuto ad inoltrarla tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino ed ai soggetti competenti (ARPA, SMAT, Comune). Nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, la Città Metropolitana di Torino - di concerto col SUAP, verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata.
A conclusione di tale verifica preliminare, la Città Metropolitana di Torino trasmette al gestore ed ai soggetti competenti, per il tramite del SUAP, la comunicazione di avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A., ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..
In caso di mancata richiesta di un titolo abilitativo necessario (ivi compreso il nulla osta di impatto acustico) o di istanza presentata con modalità differenti da quelle disposte dal Regolamento regionale n. 5/R (correttezza formale) o di carenze nella documentazione fornita rispetto a quella richiesta dalle specifiche normative di settore (incompletezza della domanda) la Città Metropolitana di Torino trasmette al gestore, per il tramite del SUAP, la comunicazione di non procedibilità dell'istanza con indicazione delle modalità per la regolarizzazione.
La Città metropolitana di Torino adotta il provvedimento di A.U.A. entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, se uno dei titoli abilitativi richiesti è l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06 e s.m.i..
Nel caso in cui l'Autorità competente o gli altri soggetti coinvolti necessitino di integrazioni documentali, il termine di conclusione dell'endoprocedimento diventa di 150 giorni. Qualora al gestore siano necessari più dei 30 giorni massimi previsti per fornire le integrazioni, il termine del endoprocedimento è conseguentemente sospeso a decorrere dal trentunesimo giorno dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa.
Diversamente, laddove non sia necessario conseguire il titolo abilitativo di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Città Metropolitana di Torino adotta il provvedimento di A.U.A. entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per richiesta di integrazioni.
Qualora l'A.U.A. sia l'unica autorizzazione da acquisire per la realizzazione dell'intervento in progetto e la stessa sostituisca la formazione del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.L.gs 152/06 e s.m.i." la Città Metropolitana di Torino indìce una conferenza dei servizi semplificata ed in modalità asincrona - ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge n. 241/1990 e s.m.i.. Nell'ambito della conferenza dei servizi, la Città Metropolitana di Torino procede all'acquisizione dei pareri, assensi, concerti o nulla osta dei soggetti competenti in materia ambientale, e procede anche in via istruttoria, all'esame contestuale degli interessi coinvolti nei procedimenti connessi ed in particolare di quelli svolti dal Comune ai sensi del d.P.R. 6/06/2001 n. 380 e del R.D. 27/07/1934 n. 1265.
Qualora l'impresa, nell'ambito dell'intervento da realizzare, debba conseguire, oltre l'A.U.A., anche altri titoli abilitativi NON ambientali (ad esempio permessi edilizi, autorizzazioni sanitarie, certificazioni antincendio, etc.) sarà cura del SUAP coordinare il Procedimento ai sensi del d.P.R. 160/2010 mediante l'indizione della conferenza di servizi nell'ambito della quale la Città Metropolitana provvederà ad adottare e trasmettere il provvedimento di AUA.
Al SUAP compete il successivo rilascio all'Impresa del provvedimento di A.U.A. adottato dalla Città Metropolitana e la contestuale trasmissione ai soggetti competenti coinvolti nel procedimento.
Per approfondire le casistiche in cui è obbligo o facoltà del gestore richiedere l'A.U.A., si rimanda alla Circolare del MATT del 7/11/2013 e alla Circolare Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB.
Come sapere se presentare una comunicazione ex. art. 216 o un'istanza di AUA?
Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione dell'A.U.A., oltre all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), anche i seguenti procedimenti:
- procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
- procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e delle procedure abilitative semplificate di cui al D.Lgs. 28/2011;
- autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW di cui all'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 20/2007 e art. 11 c. 7-8 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i..
Rimangono inoltre esclusi dall'ambito applicativo dell'autorizzazione unica ambientale gli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010 e pertanto: gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Il gestore che intende effettuare una modifica dell'A.U.A., deve darne comunicazione a mezzo PEC direttamente alla Città metropolitana di Torino e per conoscenza all'ARPA. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 59/2013 e s.m.i. e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. Qualora l'autorità competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il gestore può procedere all'esecuzione della modifica e l'autorità stessa provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.