Ambiente
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Procedure autorizzative

Tutte le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per territorio, tramite la procedura informatizzata del portale regionale Sistemapiemonte.

Nella sezione Modulistica Ambiente è disponibile la documentazione tecnica di riferimento per la compilazione delle istanze in via ordinaria (ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e per i successivi adempimenti post autorizzativi (es. autocontrolli, volturazione, etc.).

All'atto della presentazione di una domanda autorizzativa il richiedente deve altresì allegare, a pena di inammissibilità, copia della ricevuta di versamento della tariffa per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie (secondo quanto previsto dal Decreto del Consigliere Delegato n. 376 del 06/12/2024).

Al termine della compilazione/caricamento dell'istanza nel portale si presti particolare attenzione al messaggio che il sistema fornisce, in merito all'eventuale necessità di provvedere anche alla successiva trasmissione al SUAP competente, nelle modalità dallo stesso definite.

Si evidenzia che la piattaforma Impresainungiorno alla quale si appoggiano i SUAP in delega alla Camera di Commercio di Torino non è interoperabile con il portale Sistemapiemonte e pertanto all'atto del caricamento delle istanze in Impresainungiorno deve essere allegato anche il modulo precedentemente ottenuto dalla piattaforma regionale Sistemapiemonte.
 

Modalità di presentazione istanza

A seconda della tipologia di attività, nonché dell'eventuale necessità di dover conseguire ulteriori autorizzazioni, comunicazioni o nulla osta ambientali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere richiesta ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. o del d.P.R. n. 59/2013 (regolamento A.U.A.) che sostituisce il titolo ambientale ex art. 269 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. (autorizzazione ordinaria) o può sostituire il titolo ambientale ex art. 272 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. (autorizzazione di carattere generale - AVG) come di seguito indicato.

L'istanza di autorizzazione è presentata:

come adesione ad un'autorizzazione di carattere generale (AVG),  ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., qualora:

  • gli impianti e le attività di stabilimento che generano emissioni in atmosfera siano tutte contemplate nel campo di applicazione di una o più autorizzazioni di carattere generale (siano esse AVG regionali o AVG nazionali ), previa contestuale procedura di adesione alle stesse, e non vi sia necessità di conseguire ulteriori autorizzazioni ambientali;

 

Aderire ad una o più AVG

Alle autorizzazioni di carattere generale possono aderire gli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali"). In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al D.P.R. 59/2013 avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie contemporaneamente. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali.
Le AVG "regionali" e le AVG "nazionali", individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera.
L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda di adesione al SUAP che provvede al tempestivo inoltro alla Città kmetropolitana di Torino, fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o all'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo.

 

  • nello stabilimento già autorizzato ai sensi dell'art. 269 (il cui titolo abilitativo non sia ancora stato sostituito in un'A.U.A.), si intenda installare impianti e/o avviare attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale; sulla base dell'avvenuta adesione la Città metropolitana di Torino provvede ad aggiornare l'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, senza il decorso di un ulteriore termine di validità della medesima; 

 

Aderire ad una o più AVG per modificare l'autorizzazione ex art. 269

Alle AVG possono aderire gli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali"). In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al D.P.R. 59/2013 avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali. 
Le AVG "regionali" e le AVG "nazionali" individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera. 
L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda di adesione al SUAP che provvede al tempestivo inoltro alla Città metropolitana di Torino, fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o nell'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo e successivamente procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 nel termine di 120 giorni.

 

Alle AVG possono aderire gli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali"). In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al d.P.R. 59/2013 avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali.
Le AVG "regionali" e le AVG "nazionali" individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera.
L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda di adesione al SUAP che provvede al tempestivo inoltro alla Città metropolitana di Torino, fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o nell'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo decreto legislativo e successivamente procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 nel termine di 120 giorni.

come istanza di AUA, ai sensi del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui:

  • lo stabilimento nel quale debbano essere esclusivamente eserciti impianti e/o avviate attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale (art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e per la cui attività sia altresì necessario almeno uno dei titoli abilitativi di carattere autorizzatorio ricompresi nel campo di applicazione del regolamento A.U.A., ad esempio: scarichi di reflui in pubblica fognatura o in acque superficiali, spandimento di fanghi di depurazione, etc.. 

 

domanda di AUA contenente una o più AVG e titolo abilitativo agli scarichi idrici

La domanda di A.U.A. deve essere presentata nelle modalità stabilite dal Regolamento regionale n. 5/R: in tal caso il gestore può installare gli impianti e/o avviare le attività a decorrere dal 46°giorno dall'avvenuta adesione. La Città metropolitana di Torino, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione in via generale o ai sensi dell'art. 272, comma 3. 
A seguito dell'avvenuta adesione la Città metropolitana di Torino adotta l'A.U.A. nel termine di 90 giorni dalla ricezione della stessa ad esclusione dell'eventuale periodo di sospensione per richiesta di integrazioni. È fatto salvo il diniego dell'adesione da parte dell'Autorità Competente nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o nell'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

 

  • sia necessario presentare istanza (stabilimento nuovo, trasferimento, modifica sostanziale) per il titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i." (procedimento ordinario) indipendentemente dalla necessità o meno di conseguire ulteriori titoli abilitativi ricompresi nel campo di applicazione del Regolamento A.U.A.

 

domanda di AUA per il titolo abilitativo ex art. 269

La domanda di A.U.A. deve essere presentata nelle modalità stabilite dal modello unico regionale (Regolamento regionale n. 5/R) e tutti i contenuti tecnici non ricompresi nel medesimo regolamento devono essere forniti, in allegato all'istanza telematica, utilizzando la modulistica tecnica adottata dalla Città Metropolitana di Torino. 
 

Si evidenzia che con l'introduzione dell'art. 273-bis alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a decorrere dal 19/12/2017 è necessario autorizzare le emissioni in atmosfera prodotte dai medi impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 50 MW (denominati M.I.C.), allegando all'istanza di autorizzazione i dati richiesti all'allegato I, Parte IV bis, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La Città metropolitana adotta il provvedimento di A.U.A. entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmessa tempestivamente dal SUAP all'Autorità competente. In caso di integrazioni, il termine diventa di 150 giorni. Qualora siano necessari più dei 30 giorni massimi previsti per fornire l’integrazione da parte del Gestore, il procedimento è da intendersi conseguentemente sospeso a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa.

 

  • nello stabilimento autorizzato con A.U.A. nella quale sia sostituito il titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152" e si intendano installare impianti e/o avviare attività previste in una o più autorizzazioni di carattere generale; sulla base dell'avvenuta adesione la Città metropolitana di Torino provvede ad aggiornare il titolo abilitativo in parola mediante aggiornamento dell'A.U.A. senza un nuovo decorso dei termini di validità della medesima; 
modifica di AUA per l'aggiornamento del titolo abilitativo ex art. 269 mediante adesione ad una o più AVG

Alle autorizzazioni di carattere generale possono aderire gli stabilimenti nei quali si intenda installare e/o modificare impianti e/o esercire le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che siano state regolamentate dalla Regione Piemonte nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza (AVG "regionali"). In subordine, per quelle attività non già regolamentate dalla Regione Piemonte, il Gestore può altresì aderire alle così dette AVG "nazionali", definite dallo Stato nell'ambito dell'Allegato 1 al D.P.R. 59/2013, avvalendosi quindi della possibilità di presentare adesione alle AVG di entrambe le tipologie. La Regione Piemonte con D.D. 4/06/2014 n. 187 ha definito le modalità di adesione alle AVG nazionali. 
Le AVG "regionali" e le AVG "nazionali" individuano le condizioni emissive, tecniche e gestionali alle quali il Gestore deve attenersi nell'esercizio degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera.
L'Impresa può installare gli impianti ed esercire l'attività a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione dell'istanza di modifica di A.U.A. che deve ricomprendere oltre all'adesione alla/e AVG di interesse e la valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle modifiche in progetto, anche tutti gli altri titoli abilitativi già ricompresi nell'A.U.A vigente e non interessati dalla modifica (selezionare "proseguimento senza modifiche"). Il SUAP provvede al tempestivo inoltro alla Città metropolitana di Torino che, fatta salva la possibilità per quest'ultima di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o nell'occorrenza delle altre fattispecie richiamate dall'art. 272 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo, procede all'aggiornamento dell'A.U.A. nei successivi 120 giorni.


 

Ultimo aggiornamento
4 Dic 2025 - 14:56