Che cos'è la Città metropolitana
Uno sguardo all'Istituzione: la Città metropolitana è un ente territoriale di area vasta, di secondo livello, istituito dalla legge Delrio, la n. 56 del 2014, ha sostituito dal gennaio 2015 la Provincia di Torino.
Lo Statuto metropolitano
Lo Statuto metropolitano, approvato il 14 aprile 2015 e modificato il 14 febbraio 2023, è una fonte del diritto normalmente amministrativa, ma con la nuova legge Delrio assume un forte contenuto normativo generale, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'Ente, sia nel riparto e nella gestione delle funzioni, sia nel dare legittimazione ad accordi tra la Città metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni.
Regolamento del Consiglio metropolitano
Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Metropolitano e delle sue articolazioni (Commissioni Consiliari) secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.
Elezioni Consiglio metropolitano 2021 (Archivio)
Insediato il nuovo Consiglio metropolitano
Riepilogo definitivo voti
Moduli
- Modello A - Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere della Città
- Allegato al Modello A - Lista di candidati alla carica di consigliere della Città
- Modello B - Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere della Città
- Modello C - Ricevuta presentazione liste
- Modello D - Designazione rappresentante di lista
Istruzioni Operative
Le istruzioni operative sono emanate in applicazione della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - numero 32 del 1 luglio 2014, che detta le Linee guida per lo svolgimento del procedimento delle elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitani, integrata dalla Circolare del Ministero dell'Interno 35 del 2014.
In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 e ai sensi del Decreto legge 117 del 17 agosto 2021, le elezioni del Consiglio metropolitano si svolgono secondo le modalità operative e precauzionali previste per le consultazioni elettorali nell'anno 2021.
Fac simile delle schede elettorali
Pubblichiamo i fac simile delle schede elettorali, divisi per fasce demografiche di popolazione in base al censimento del 2011
- Fascia A) Colore Azzurro fino a 3.000 abitanti - scheda fronte - scheda retro;
- Fascia B) Colore Arancio superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - scheda fronte - scheda retro;
- Fascia C) Colore Grigio superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - scheda fronte - scheda retro;
- Fascia D) Colore Rosso superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti - scheda fronte - scheda retro;
- Fascia E) Colore Verde superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti - scheda fronte - scheda retro;
- Fascia H) Colore Marrone superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti - scheda fronte - scheda retro;
Calendario Adempimenti
| TABELLA DELLESCADENZE ELETTORALI | ||
|---|---|---|
| GIORNI ANTECEDENTI AL VOTO | DATA | |
| Indizione elezioni | entro il 40° giorno antecedente | indette il 3 novembre 2021 |
| Accertamento aventi diritto al voto da parte dei Segretari Comunali | 35° | domenica 14 novembre novembre |
| Comunicazione all'Ufficio Elettorale aventi diritto al voto da parte dei Segretari Comunali | dal 34° al 32° | da lunedì 15 novembre a mercoledì 17 novembre |
| Pubblicazione sul Sito Istituzionale degli aventi diritto al voto | 30° | venerdì 19 novembre |
| Presentazione liste (previa raccolta firme) | dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 21° e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 20° | domenica 28 novembre (8-20) lunedì 29 novembre (8-12) |
| Procedimento di Esame liste | dal 19° al 15° | da martedì 30 novembre a sabato 4 dicembre |
| Comunicazione esiti esame liste | entro il 18° giorno | mercoledì 1° dicembre |
| Adozione atto di formalizzazione esiti esame liste | 15° | sabato 4 dicembre |
| Pubblicazione sul sito delle liste ammesse | entro l'8° | entro sabato 11 dicembre |
Come e Dove si Vota
Il Consiglio metropolitano è organo elettivo di secondo grado, composto e presieduto dal Sindaco metropolitano e da 18 consiglieri. Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Torino. Dura in carica 5 anni. In caso di rinnovo del comune capoluogo, il Sindaco metropolitano indice entro sessanta giorni dalla proclamazione, nuove elezioni. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.
I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana, composto da un seggio centrale e da 10 sezioni distaccate. Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali, nei casi in cui il Comune risulti per qualsiasi motivo commissariato, né gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
Sulla base delle attestazioni pervenute dai Segretari Comunali, nei giorni compresi tra il 15 e il 17 novembre 2021, relative all'elenco e alle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 14 novembre 2021, l'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Torino forma la lista del seggio centrale e le liste sezionali degli aventi diritto al voto, che vengono pubblicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino, entro il 19 novembre 2021, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Consigliere metropolitano.
Il corpo elettorale deve formare oggetto di una lista distinta per ciascuna sezione elettorale, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore.
I Comuni della Città Metropolitana vengono ordinati per fascia demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico.
Le liste sezionali contengono i nominativi in ordine alfabetico degli elettori appartenenti ai Comuni assegnati a ciascuna sezione, anteponendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri.
Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale, che intervengano tra il 18 novembre ed il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale del Comune interessato ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
Qualora tuttavia non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al Presidente del seggio elettorale di appartenenza munito di certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza, che certifichi la surroga e l'entrata in carica del Consigliere surrogante. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.
In ogni caso è consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere al momento di espressione del voto.
- Dettaglio delle sezioni elettorali con i comuni che ne fanno parte
- Corpo elettorale diviso per fasce e per sezione (provvisorio)
- Indice di ponderazione
- Dove si vota indirizzi dei seggi elettorali
- Decreto 127 (modalità organizzative)
- Decreto 125 (composizione ufficio elettorale centrale)
- Decreto 156 (composizione sezioni elettorali decentrate)
Attivazione seggio volante a domicilio per consiglieri e sindaci
In vista del voto per eleggere domenica 19 dicembre il nuovo Consiglio metropolitano, l'Ufficio elettorale centrale della Città metropolitana di Torino sta predisponendo l'attivazione di un seggio volante esclusivamente adibito agli amministratori locali - sindaci e consiglieri del 312 Comuni del territorio - che richiedono il diritto di voto a domicilio, ai sensi del decreto Legge n. 117/2021, e che si trovano tassativamente in una delle tre seguenti condizioni certificate:
- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARSCoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento [c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici].
Le richieste per usufruire del cosiddetto seggio volante vanno inviate all'email
servizi.istituzionali@cittametropolitana.torino.it
Presentazione delle Liste
Le liste dei candidati si presentano al Segretario Generale della Città Metropolitana, o suo sostituto, dalle ore 8 alle ore 20 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8 alle ore 12 del 29 novembre 2021 presso la sede della Città Metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7, sala Comuni al piano 1°.
Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (nove) e non superiore al numero di consiglieri da eleggere (diciotto) e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. ll numero minimo di sottoscrizione andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al 14 novembre 2021 e pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Torino.
Come previsto dalla Legge 56 del 2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero di candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale centrale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo dalla lista.
La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su modelli con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate. La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modello A) e in atti separati sufficienti a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (allegati al Modello A). Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa.
La modulistica dovrà contenere:
- elenco delle sottoscrizioni;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minime 1600 pixel e densità di 300 dpi.
Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della Legge 53 del 1990.
I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.
La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 16 del giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Dai manifesti elettorali sono cancellati le liste e/o i nominativi rinunciatari, anche manualmente con timbro e sottoscrizione del Presidente del seggio elettorale.
Con decreto del Sindaco/Vicesindaco della Città Metropolitano di Torino vengono approvati i modelli per la partecipazione alla competizione elettorale, resi reperibili presso il sito Istituzionale dell'Ente o richiedibili via email direttamente al Responsabile dell'unità Organizzativa Organi Politici – Giuseppe Facchini - email giuseppe.facchini@cittametropolitana.torino.it - telefono 011-8616378, 3494163225, 3384650820.
La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. Il calcolo di tale numero andrà effettuato in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al 14 novembre 2021 e successivamente pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Torino il 19 novembre 2021.
I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di sottoscrizioni multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso le sezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio metropolitano che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.
Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste possono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della Legge 53 del 1990. I soggetti autorizzati ad autenticare non possono autenticare le proprie sottoscrizioni. I Consiglieri Metropolitani possono esercitare la funzione di autenticazione ai sensi dell'articolo 14 della Legge 53 del 1990. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità stabilite nel DPR 445 del 28 dicembre 2000.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Normativa
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
- Decreto-legge n. 117 del 17 agosto 2021 (convertito dalla L. 14 ottobre 2021, n. 144) "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021"
- Legge n. 215 del 23 novembre 2012 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"
- Legge n. 53 del 21 marzo 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
Circolari
- Circolare n. 32 del 1 luglio 2014 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" (Formato pdf - 2,76 MB)
- Circolare n. 35 del 19 agosto 2014 "Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 - Modifiche alla legge n.56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali"
- Circolare DAIT n. 63 del 25 agosto 2021 "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021"
- Circolare DAIT n. 67 del 3 settembre 2021 "Raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare/quarantena/isolamento da Covid-19. Prescrizioni Ministero della salute"
Anagrafe Elettorale
Pubblichiamo l'anagrafe elettorale dei 312 Comuni del territorio metropolitano.
Diritto di Voto Assistito
In riferimento a possibili situazioni di impedimento circa l’espressione autonoma del voto si rammenta che, a norma dell’articolo 15 comma 13 delle Istruzioni Operative per il voto, l’elettore, in base a certificazione medica attestante l’impedimento, può esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e il cognome dell’accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell’elettore assistito.
Si rammenta, altresì, il disposto dell’articolo 1 della Legge n. 17/2003 per il quale l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
I passaggi procedurali sono di seguito descritti:
- l’elettore comunica all’Ufficio Centrale Elettorale della Città Metropolitana [mail giuseppe.facchini@cittametropolitana.torino.it] di avere diritto al voto assistito, allegando il proprio documento di identità e la propria tessera elettorale recante apposizione [da parte del Comune di iscrizione elettorale] di simbolo o codice attestante il diritto al voto assistito. L’elettore trasmette, altresì, il documento di identità dell’accompagnatore;
- l’Ufficio Centrale Elettorale effettua i controlli relativi agli elementi documentali già acquisiti dal Comune di iscrizione elettorale del richiedente il voto assistito;
- l’Ufficio Centrale Elettorale fornirà ai Presidenti dei Seggi interessati istruzioni dettagliate circa le modalità di ammissione al voto assistito.
Voto a domicilio: Indicazioni
Il diritto di voto a domicilio, ai sensi del Decreto Legge n. 117/2021, è esercitabile ove l'elettore si trovi tassativamente in una delle tre seguenti condizioni certificate:
- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARSCoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento [c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici].
Per poter esercitare tale diritto gli elettori devono far pervenire, all'indirizzo di posta elettronica servizi.istituzionali@cittametropolitana.torino.it, apposita richiesta compilando il modulo_Voto_Covid_19 all'Ufficio Centrale Elettorale della Città Metropolitana di Torino possibilmente nel periodo compreso tra il decimo giorno (9 dicembre 2021) ed il quinto giorno (14 dicembre 2021) antecedente la data delle elezioni fissata al 19 dicembre 2021.
L'elettore dovrà necessariamente allegare alla richiesta un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'Asl di competenza, che attesti in capo all'elettore stesso la sussistenza delle condizioni sopra riportate, di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 117/2021 [trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19] e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Acquisita la richiesta dell'elettore, con allegata certificazione, l'Ufficio Centrale Elettorale procederà alla comunicazione in favore del Presidente del Seggio interessato il quale dovrà provvedere, con due componenti della sezione, a raccogliere il voto presso il domicilio dichiarato assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
All'elettore ammesso al voto domiciliare verrà consegnata apposita scheda elettorale su cui poter segnare la preferenza. La suddetta scheda, al termine della votazione, verrà imbustata e sigillata dal Pubblico Ufficiale presente in loco e successivamente trasportata nei locali del Seggio.