Misuratori dei Prelievi e delle Restituzioni
Regolamento Regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti le misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" (L. R. 29 dicembre 2000, n. 61)"
Il Regolamento Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (pubblicato sul B.U.R. del 28 giugno 2007, al numero 26), "Prima definizione degli obblighi concernenti le misurazioni dei prelievi e delle restituzioni (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" introduce e disciplina 1) gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti; 2) gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni.
Il testo del Regolamento tratto da Arianna - Banca dati delle Leggi Regionali del Piemonte
Di fianco (immagine espandibile) si propone un esempio di cartello i cui dati (periodi dell’anno e portata massima derivabile) andranno inseriti in base a quanto riportato nel disciplinare di concessione. Il cartello dovrà essere realizzato in modo idoneo a perdurare e rimanere leggibile nel tempo (incisione con verniciatura con caratteristiche di durabilità idonee al contesto) e dovrà essere posizionato nelle vicinanze dell’asta per permetterne la corretta lettura. I caratteri delle scritte del cartello dovranno essere di dimensioni tali da essere ben leggibili anche a distanza in funzione della configurazione e dell’accessibilità dei luoghi: a titolo di esempio un cartello posizionato sulla sponda di un canale dovrà essere ben leggibile anche dalla sponda opposta. I periodi dell’anno vanno chiaramente modificati in base alle indicazioni riportate nel disciplinare di concessione.