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Autorizzazione Integrata Ambientale Rifiuti

La Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città metropolitana di Torino è competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti di rifiuti che rientrano nel categorie di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

È possibile consultare l'elenco completo delle categorie di attività soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, nel seguente documento: ALLEGATO_VIII_alla_parte_seconda.pdf

Documenti necessari 

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere le informazioni indicate dall'art. 29-ter c.1 del D.lgs. 152/06 e deve essere trasmessa tramite il portale dedicato alla Città metropolitana di Torino, Direzione Rifiuti e agli altri soggetti istituzionali competenti (Comune sede dell'installazione, ARPA e SMAT nel caso in cui l'installazione sia allacciata o intenda allacciarsi alla fognatura pubblica).

Ulteriori informazioni per la redazione e presentazione della domanda sono disponibili nella sezione modulistica.

Si comunica che la domanda per il rilascio, per la modifica sostanziale, per il rinnovo e la comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione deve essere presentata in via telematica utilizzando il servizio online accessibile con credenziali SPID e raggiungibile al seguente link:

PORTALE DI PRESENTAZIONE

Tempistiche

La durata massima del procedimento è di 150 giorni salvo i periodi di sospensione dei termini di cui all'art. 29-quater, comma 8, del D.lgs. 152/06.

Oneri Istruttori

Per il procedimento sono dovuti gli oneri istruttori definiti dal decreto interministeriale 24/04/2008 e dalla d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008, per il calcolo e il pagamento degli oneri istruttori si rimanda alla specifica pagina del sito, consultabile al seguente indirizzo : Link Oneri Istruttori

Durata dell'AIA

Il rinnovo e riesame dell'AIA è disciplinato dall'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006

Il riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29 quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a 12 anni

Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29 quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a 16 anni. 

Modifiche dell'autorizzazione

Il gestore comunica alla Direzione Rifiuti le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5,comma 1, lettera l) del D.lgs. 152/2006. Qualora ritenuto necessario, la Direzione aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1,lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate

Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia alla Direzione Rifiuti competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006.

Volturazione 

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Rifiuti, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Link per informazioni sulle procedure di volturazione

Riferimenti normativi
Funzionari/Istruttori di riferimento
Dichiarazioni PRTR

Per le modalità di presentazione della Dichiarazione PRTR per l'anno 2025 si prega di fare riferimento alle indicazioni fornite da ISPRA alla pagina dedicata.

Per le installazioni della Città metropolitana di Torino, la dichiarazione deve essere inviata, con le stesse modalità indicate da ISPRA, alla casella PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.

Presentazione Report Ambientali

In ordine alla presentazione dei Report ambientali, disciplinata dall'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali ed in particolare dei principi di limitazione e minimizzazione nella pubblicazione dei medesimi, si richiede a tutte le Aziende di trasmettere i Report predetti privi di dati relativi a persone fisiche, quali, a puro titolo esemplificativo, nome, cognome, residenza, codice fiscale ecc.

Si rammenta inoltre che, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni contenute all'interno dei Report Ambientali, dovrà fornire un'ulteriore versione del Report medesimo (che dovrà essere nominata "Report Ambientale – versione pubblicabile"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

  • riservatezza industriale, commerciale o personale;
  • tutela della proprietà intellettuale;
  • pubblica sicurezza o difesa nazionale.
Ultimo aggiornamento
3 Dic 2025 - 16:07