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Regolamento Metropolitano Oli Minerali

La Legge n. 239/2004 del 23/08/2004 (c.d. Legge Marzano) nel liberalizzare gran parte delle attività energetiche, ha sottoposto a regime autorizzativo le seguenti fattispecie (rif. Art. 1, comma 56):

  1. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
  2. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
  3. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
  4. la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Il Regolamento metropolitano, approvato con D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007 e s.m.i., definisce l'iter autorizzativo delle istanze in materia di oli minerali e distingue a tale scopo due tipologie di attività:

  • Attività di categoria "A": il deposito di oli minerali o l’impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all’immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all’immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e a ogni altra attività che assuma rilevanza d’interesse pubblico in ordine all’ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì “attività di categoria A” la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, di cui al successivo Art.10. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;
  • “attività di categoria B”: il deposito e l’impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all’interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati, nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza d’interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge Marzano e nell'ottica di una semplificazione dei procedimenti, il Regolamento definisce differenti iter procedurali, a seconda del tipo di attività, secondo lo schema di seguito riportato.

AttivitàTipologia ISTANZAProcedimento
"A"Nuovi depositi con capacità di stoccaggio > 25 mc (10 mc per i commerciali) e < 10.000 mcArt. 6
Nuovi impianti GPL fino a 200 ton (380 mc circa)Stoccaggio > 100 mc in serbatoi fissi (commerciali)
Stoccaggio > 1000 kg in bombole
Al servizio di reti canalizzate (con stoccaggio > 26 mc)
Aumento ≥ 30% della capacità autorizzata
Riduzione ≥ 30% della capacità autorizzata
Dismissione depositiArt. 8
Nuova attività distribuzione GPL attraverso bombole o serbatoiArt. 10 c. 1
Nuova attività di vendita GPL da parte di "operatori terzi" facenti parte dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici (art. 20 c. 3 D.Lgs n. 128/2006)Art. 10 c. 2
"B"Nuovi depositi non commerciali con capacità di stoccaggio > 25 mc e < 10.000 mcArt. 7
Nuovi impianti GPL non commerciali con capacità di stoccaggio > 26 mc (fissi) e < 200 ton (380 mc)
Dismissione depositiArt. 8
Variazioni di capacità autorizzata (aumento/riduzione) ≥ 30%Art. 9
"A"/"B"Variazioni di capacità autorizzata (aumento/riduzione) < 30%Art. 9
Variazione di destinazione d'uso serbatoi nei depositi
Altre modifiche nella costituzione dei depositi o variazione caratteristiche sostanze
Variazione di titolarità delle autorizzazioni (cessioni, locazioni, cambio ragione sociale)Art. 14
Ultimo aggiornamento
4 Dic 2025 - 17:10

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