Volturazione di procedure semplificate e operazioni di recupero
Art. 216 D.Lgs. n. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i.
| Procedimento amministrativo | Le attività intraprese in Procedura semplificata per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi: operazioni di messa in riserva - recupero di materia - recupero ambientale - recupero energetico - compostaggio possono essere trasferite ad altri soggetti giuridici, nei casi in cui rimangano invariate la sede operativa e l'attività esercitata. E' indispensabile che l'Impresa iscritta sia in regola con il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione. |
|---|---|
| Normativa di Riferimento | Artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. D.M. 5 febbraio 1998 D.M. 186/06 D.M.A. 350/98 D.P.R. 445/00 |
| Dipartimento | Ambiente e Sviluppo Sostenibile |
| Funzionario di riferimento | Johannes Menegatti, Tel: 0118616389 |
| Dove rivolgersi | Sportello Ambiente Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino |
| Modalità | L'istanza può essere inoltrata con i relativi allegati alla Città metropolitana di Torino (Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale) via PEC all'indirizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it. Le modalità di invio sono riportate nella pagina dedicata. In alternativa, potrà essere trasmessa in forma cartacea consegnata a mano allo Sportello Ambiente. Gli uffici competenti verificano i requisiti soggettivi e, in caso positivo, rilasciano una presa d'atto della variazione. |
| Durata dell'autorizzazione | Resta ferma la durata dell'autorizzazione posseduta. |
Ultimo aggiornamento
23 Dic 2025 - 13:26