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Valutazione Impatto Ambientale

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura attraverso cui vengono preventivamente individuati, descritti e valutati i possibili effetti prodotti sull'ambiente dalla realizzazione ed esercizio di progetti privati o pubblici.

Tale procedura, attualmente normata dal combinato disposto del Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 13/2023 e smi si esplica in differenti “fasi” che il progetto è tenuto o meno a superare in funzione delle sue caratteristiche specifiche e del contesto di intervento:

Fase di Verifica 

Normativa: art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi

Obiettivo: determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di Valutazione, nel caso in cui venga ravvisata una sua “significatività” in termini di incidenza negativa sull’ambiente

Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio corredata da:

  1. Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
  2. eventuali ulteriori elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
  3. georeferenziazione del perimetro del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)
  4. ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori calcolati secondo le modalità previste dalla l.r. 23/2023 e smi; in conformità alle previsioni di cui alla DGR del Piemonte n.8 aprile 2024 n.15-8403 e al fine della definizione del valore complessivo delle opere da realizzare la documentazione dovrà includere anche:
    • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo complessivo dovuto a firma di tecnico abilitato
    • un quadro economico generale inerente al valore complessivo delle opere da realizzare redatto in conformità al prospetto n. 1 dell’Allegato C alla l.r. 13/2023 e smi a firma di tecnico abilitato
    • un computo metrico estimativo delle opere da realizzare a firma di tecnico abilitato

Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione così come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione: a partire dalla data di tale comunicazione decorrono i  30 giorni durante i quali è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici

Tempi: la conclusione del procedimento avviene entro 90 giorni dalla data della suddetta comunicazione telematica - fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi in termini di eventuali integrazioni e chiarimenti o di eccezionale proroga del termine - con una pronuncia da parte dell'Autorità Competente sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione

Fase di definizione dei contenuti del SIA o Specificazione (facoltativa)

Normativa: art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e smi

Obiettivo: il Proponente ha la possibilità (è dunque una fase facoltativa per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale) di richiedere all'Autorità Competente l'avvio di una fase di consultazione finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale

Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio corredata da:

  1. Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
  2. Relazione che illustri il piano di lavoro per l’elaborazione dello Studio di  Impatto  Ambientale
  3. Elaborati progettuali funzionali alla definizione del livello di dettaglio dello Studio di Impatto Ambientale e conformi alla definizione di progetto di cui all’art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi
  4. Elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera
  5. ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori
  6. georeferenziazione del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)

Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione

Tempi: entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web l'Autorità Competente esprime un parere - che verrà pubblicato sul medesimo sito - sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale

Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e PAUR

Normativa: combinato disposto degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs.152/2006 e smi

Obiettivo: espressione del giudizio di VIA da ricomprendere nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) come previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Per i progetti di competenza della Città Metropolitana di Torino la VIA rappresenta uno dei procedimenti coordinati nell’ambito della procedura disciplinata dal predetto art. 27-bis e dunque solo uno dei provvedimenti/atti di assenso che andranno a comporre il PAUR che, ove il progetto presentato risulti effettivamente autorizzabile, rappresenta l’obiettivo finale dell’intero procedimento

Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio corredata da:

  1. Progetto come dettagliato all’art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
  2. Studio di Impatto Ambientale redatto secondo quanto indicato nell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e smi e nelle Linee Guida SNPA n. 28/2020
  3. Sintesi non Tecnica
  4. Avviso al pubblico con i contenuti di cui all'art.24, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e smi e recante altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, atti di assenso, comunque denominati, richiesti ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto
  5. Documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle singole normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazione e atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo progetto ed indicati nell’apposito elenco riportato nell’Avviso al pubblico di cui al precedente punto 4
  6. georeferenziazione del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)
  7. ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori calcolati secondo le modalità previste dalla l.r. 23/2023 e smi; in conformità alle previsioni di cui alla DGR del Piemonte n.8 aprile 2024 n.15-8403 e al fine della definizione del valore complessivo delle opere da realizzare di cui al prospetto n.1 dell'Allegato C della l.r. 13/2023 e smi, la documentazione dovrà includere anche:
    • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo complessivo dovuto a firma di tecnico abilitato
    • un quadro economico generale inerente al valore complessivo delle opere da realizzare redatto in conformità al prospetto n. 1 dell’Allegato C alla l.r. 13/2023 e smi a firma di tecnico abilitato
    • un computo metrico estimativo delle opere da realizzare a firma di tecnico abilitato

Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e, solo successivamente alla verifica della completezza documentale, il sopra citato Avviso al pubblico (punto 4); entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale Avviso al pubblico è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici. L'Autorità Competente pubblica altresì sul proprio sito web le eventuali integrazioni progettuali depositate dal Proponente in corso di istruttoria: a partire dalla data di pubblicazione di tale documentazione decorrono ulteriori 15 giorni in cui è possibile presentare osservazioni. 

ATTENZIONE: a decorrere dal 21 luglio 2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs.104/2017, non è più necessaria  la pubblicazione sul quotidiano del comunicato di avvenuto deposito degli elaborati per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Tempi: il termine di conclusione della Conferenza di Servizi, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/90 e smi, è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione decisoria. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi costituisce il PAUR e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto

Valutazione Preliminare (facoltativa)

Normativa: l'art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 e smi prevede che è possibile richiedere una Valutazione Preliminare per "le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), (...) "

Obiettivo: determinare se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici in progetto debbano essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrino nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del citato art.6 del D.Lgs.152/2006 e smi

Modalità: il Proponente può richiedere una Valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare trasmettendo l'apposita domanda di valutazione preliminare corredata da:

  1. Lista di controllo per la Valutazione preliminare da predisporre in conformità a quanto stabilito nel Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 dell'allora Ministero dell’Ambiente, disponibile nella sezione Specifiche tecniche e modulistica del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
  2. Relazione tecnica descrittiva di sintesi redatta da tecnico competente in campo ambientale-naturalistico. La relazione dovrà essere comprensiva di tutte le valutazioni specialistiche condotte sui possibili effetti che l’attuazione degli interventi in progetto possano comportare sui diversi fattori ambientali ed a supporto della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi
  3. Elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione e valutazione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali

Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica tempestivamente sul proprio sito web l'esito della Valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal Proponente

Tempi: entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di Valutazione preliminare, l'Autorità Competente comunica al Proponente l’esito delle proprie valutazioni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici debbano essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non richiedano tali procedure

Fase Preliminare al PAUR (facoltativa)

Normativa: art. 26-bis del D.Lgs.152/2006 e smi

Obiettivo: definire le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso; definire inoltre le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto

Modalità: il Proponente può trasmettere apposita domanda fase preliminare al PAUR corredata da:

  1. Studio Preliminare Ambientale che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale
  2. Elaborati progettuali aventi un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità  tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi - Codice dei Contratti Pubblici
  3. Elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione e valutazione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
  4. Elenco di tutte le autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera in progetto e dunque da coordinare nella successiva procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi finalizzata al rilascio del PAUR
  5. georeferenziazione del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)

Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto

Tempi: entro 5 giorni dal termine dei lavori della Conferenza di Servizi preliminare di cui all'art. 14, comma 3 della l.241/1990 e smi l'Autorità competente trasmette al Proponente le determinazioni acquisite

Ultimo aggiornamento
22 Dic 2025 - 17:16

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