Valutazione Impatto Ambientale
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura attraverso cui vengono preventivamente individuati, descritti e valutati i possibili effetti prodotti sull'ambiente dalla realizzazione ed esercizio di progetti privati o pubblici.
Tale procedura, attualmente normata dal combinato disposto del Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 13/2023 e smi si esplica in differenti “fasi” che il progetto è tenuto o meno a superare in funzione delle sue caratteristiche specifiche e del contesto di intervento:
Fase di Verifica
Normativa: art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi
Obiettivo: determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di Valutazione, nel caso in cui venga ravvisata una sua “significatività” in termini di incidenza negativa sull’ambiente
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
- eventuali ulteriori elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
- georeferenziazione del perimetro del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori calcolati secondo le modalità previste dalla l.r. 23/2023 e smi; in conformità alle previsioni di cui alla DGR del Piemonte n.8 aprile 2024 n.15-8403 e al fine della definizione del valore complessivo delle opere da realizzare la documentazione dovrà includere anche:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo complessivo dovuto a firma di tecnico abilitato
- un quadro economico generale inerente al valore complessivo delle opere da realizzare redatto in conformità al prospetto n. 1 dell’Allegato C alla l.r. 13/2023 e smi a firma di tecnico abilitato
- un computo metrico estimativo delle opere da realizzare a firma di tecnico abilitato
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione così come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione: a partire dalla data di tale comunicazione decorrono i 30 giorni durante i quali è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici
Tempi: la conclusione del procedimento avviene entro 90 giorni dalla data della suddetta comunicazione telematica - fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi in termini di eventuali integrazioni e chiarimenti o di eccezionale proroga del termine - con una pronuncia da parte dell'Autorità Competente sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione
Fase di definizione dei contenuti del SIA o Specificazione (facoltativa)
Normativa: art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e smi
Obiettivo: il Proponente ha la possibilità (è dunque una fase facoltativa per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale) di richiedere all'Autorità Competente l'avvio di una fase di consultazione finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
- Relazione che illustri il piano di lavoro per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale
- Elaborati progettuali funzionali alla definizione del livello di dettaglio dello Studio di Impatto Ambientale e conformi alla definizione di progetto di cui all’art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi
- Elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori
- georeferenziazione del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione
Tempi: entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web l'Autorità Competente esprime un parere - che verrà pubblicato sul medesimo sito - sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale
Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e PAUR
Normativa: combinato disposto degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs.152/2006 e smi
Obiettivo: espressione del giudizio di VIA da ricomprendere nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) come previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Per i progetti di competenza della Città Metropolitana di Torino la VIA rappresenta uno dei procedimenti coordinati nell’ambito della procedura disciplinata dal predetto art. 27-bis e dunque solo uno dei provvedimenti/atti di assenso che andranno a comporre il PAUR che, ove il progetto presentato risulti effettivamente autorizzabile, rappresenta l’obiettivo finale dell’intero procedimento
Modalità: il Proponente trasmette l'apposita domanda di avvio corredata da:
- Progetto come dettagliato all’art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
- Studio di Impatto Ambientale redatto secondo quanto indicato nell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e smi e nelle Linee Guida SNPA n. 28/2020
- Sintesi non Tecnica
- Avviso al pubblico con i contenuti di cui all'art.24, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e smi e recante altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, atti di assenso, comunque denominati, richiesti ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto
- Documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle singole normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazione e atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo progetto ed indicati nell’apposito elenco riportato nell’Avviso al pubblico di cui al precedente punto 4
- georeferenziazione del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)
- ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori calcolati secondo le modalità previste dalla l.r. 23/2023 e smi; in conformità alle previsioni di cui alla DGR del Piemonte n.8 aprile 2024 n.15-8403 e al fine della definizione del valore complessivo delle opere da realizzare di cui al prospetto n.1 dell'Allegato C della l.r. 13/2023 e smi, la documentazione dovrà includere anche:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo complessivo dovuto a firma di tecnico abilitato
- un quadro economico generale inerente al valore complessivo delle opere da realizzare redatto in conformità al prospetto n. 1 dell’Allegato C alla l.r. 13/2023 e smi a firma di tecnico abilitato
- un computo metrico estimativo delle opere da realizzare a firma di tecnico abilitato
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e, solo successivamente alla verifica della completezza documentale, il sopra citato Avviso al pubblico (punto 4); entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale Avviso al pubblico è possibile presentare osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici. L'Autorità Competente pubblica altresì sul proprio sito web le eventuali integrazioni progettuali depositate dal Proponente in corso di istruttoria: a partire dalla data di pubblicazione di tale documentazione decorrono ulteriori 15 giorni in cui è possibile presentare osservazioni.
ATTENZIONE: a decorrere dal 21 luglio 2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs.104/2017, non è più necessaria la pubblicazione sul quotidiano del comunicato di avvenuto deposito degli elaborati per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale
Tempi: il termine di conclusione della Conferenza di Servizi, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/90 e smi, è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione decisoria. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi costituisce il PAUR e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto
Valutazione Preliminare (facoltativa)
Normativa: l'art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 e smi prevede che è possibile richiedere una Valutazione Preliminare per "le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), (...) "
Obiettivo: determinare se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici in progetto debbano essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrino nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del citato art.6 del D.Lgs.152/2006 e smi
Modalità: il Proponente può richiedere una Valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare trasmettendo l'apposita domanda di valutazione preliminare corredata da:
- Lista di controllo per la Valutazione preliminare da predisporre in conformità a quanto stabilito nel Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 dell'allora Ministero dell’Ambiente, disponibile nella sezione Specifiche tecniche e modulistica del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Relazione tecnica descrittiva di sintesi redatta da tecnico competente in campo ambientale-naturalistico. La relazione dovrà essere comprensiva di tutte le valutazioni specialistiche condotte sui possibili effetti che l’attuazione degli interventi in progetto possano comportare sui diversi fattori ambientali ed a supporto della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi
- Elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione e valutazione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica tempestivamente sul proprio sito web l'esito della Valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal Proponente
Tempi: entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di Valutazione preliminare, l'Autorità Competente comunica al Proponente l’esito delle proprie valutazioni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici debbano essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non richiedano tali procedure
Fase Preliminare al PAUR (facoltativa)
Normativa: art. 26-bis del D.Lgs.152/2006 e smi
Obiettivo: definire le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso; definire inoltre le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto
Modalità: il Proponente può trasmettere apposita domanda fase preliminare al PAUR corredata da:
- Studio Preliminare Ambientale che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale
- Elaborati progettuali aventi un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi - Codice dei Contratti Pubblici
- Elaborati progettuali di dettaglio al fine di una migliore comprensione e valutazione del progetto proposto e di tutte le possibili ricadute ambientali
- Elenco di tutte le autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera in progetto e dunque da coordinare nella successiva procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi finalizzata al rilascio del PAUR
- georeferenziazione del progetto proposto in formato shape files (UTM WGS84)
Pubblicità: l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web la documentazione come predisposta dal Proponente (quest'ultimo dovrà quindi avere cura di verificare, a pena l'improcedibilità della domanda, che sia del tutto priva di ogni possibile dato personale non divulgabile o di eventuali dati sensibili) e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto
Tempi: entro 5 giorni dal termine dei lavori della Conferenza di Servizi preliminare di cui all'art. 14, comma 3 della l.241/1990 e smi l'Autorità competente trasmette al Proponente le determinazioni acquisite