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Il Regolamento del Lago di Arignano

Il regolamento per la corretta fruizione del Lago di Arignano e dei suoi ambienti

Il Lago di Arignano costituisce la più importante area umida della Collina Torinese, e presenta una grande varietà di ambienti ricchi di biodiversità. La corretta fruizione del lago da parte di tutti è fondamentale per tutelare sia la vegetazione sia le numerose specie animali che qui trovano rifugio. Per questo motivo i partner del progetto I.S.O.L.A. hanno collaborato per la redazione di un regolamento del Lago, disponibile su questa pagina e sui pannelli informativi/didattici posizionati lungo il percorso che circonda il Lago stesso.

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Siete in una zona di ripopolamento e cattura, per cui non è consentito cacciare

Il Lago ed una porzione significativa di territorio dei comuni di Marentino ed Andezeno ricadono nella zona di ripopolamento e cattura della fauna selvatica - ZRC 41 dell'Ambito Territoriale di Caccia TO5 (L.R. 5/2018 e L. 157/1992), istituita perché idonea alla riaffermazione della lepre e della starna. Ai sensi dell'art. 21 della L. 157/1992 tali aree sono precluse alla caccia e, secondo il Piano Faunistico Venatorio Provinciale “hanno lo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione dei migratori, fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti”.
In sintesi, le ZRC sono strumenti importanti per la gestione faunistica, che permettono di incrementare la presenza di specie selvatiche e di favorirne la diffusione sul territorio, contribuendo alla conservazione della biodiversità e al mantenimento degli equilibri ecologici.

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Siete in una zona di protezione pesca, per cui non è consentito pescare

Il Lago di Arignano fa parte delle Zone di Protezione Pesca disposte con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 178 del 17 dicembre 2021 e s.m.i., per cui nel lago è vietata la pesca tutto l’anno.

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Per la vostra sicurezza e per il bene dell'ecosistema non è consentito usare natanti di qualsiasi tipo se non autorizzati

Il lago di Arignano non fa parte del demanio idrico navigabile individuato dalla Regione Piemonte (allegato A della L.R. 2/2008 - Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) per cui la navigazione non è consentita.   
La navigazione è possibile soltanto per scopi manutentivi/gestionali relativi al bacino (che ha funzione di laminazione), scientifici (es. rilievo batimetrico), per cattura di specie alloctone/invasive e/o rilascio di specie autoctone, previo rilascio di autorizzazione da parte dall’Ente competente.

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Per la vostra sicurezza non è consentito fare il bagno nel lago

Il Lago di Arignano non fa parte dei laghi ufficialmente balneabili e monitorati periodicamente, pertanto le sue acque non sono monitorate dall’ARPA (Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente) Piemonte.   
Inoltre il lago ha funzione di bacino di laminazione (accumulo temporaneo dell’acqua piovana in eccesso durante eventi meteorici intensi, che viene poi rilasciata gradualmente nel corso idrico a valle), per cui presenta rischi per la sicurezza (es. livello delle acque che può variare rapidamente) e non è dotato di aree o spiagge attrezzate e di adeguata sorveglianza.

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Non è consentito circolare e parcheggiare fuori strada con mezzi motorizzati non autorizzati (salvo proprietari/residenti, mezzi di soccorso, vigilanza e antincendio, per attività agro silvo pastorali, di ricerca e studio)

Ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 32/1982 e s.m.i., "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada all'interno della ZNS. Il divieto non si applica alle biciclette a pedalata assistita e alle carrozzine elettriche utilizzati da persone con disabilità motoria.   
Il comma 5 dello stesso articolo vieta il parcheggio di veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli.

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Per il bene dell'ambiente è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo

Il divieto di abbandono di rifiuti "sul" e "nel" suolo è stabilito dall'art. 192 del Testo Unico Ambientale (T.U.A.), D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e prevede sanzioni penali, modulate a seconda del tipo di rifiuto e del soggetto che lo abbandona. L'abbandono di rifiuti è considerato un reato ambientale (L. 137/2023, che ha modificato il T.U.A.) ed è punito con ammenda da mille a diecimila euro, con pene più severe per i rifiuti pericolosi.   
L'attuale definizione di "rifiuto", è data dall'art. 183 del T.U.A. secondo il quale è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi". Sono compresi i mozziconi di sigaretta e i rifiuti di piccolissime dimensioni (in questo caso la sanzione è amministrativa).

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Per evitare il rischio di incendi non è consentito accendere fuochi

La L.R. 15/2018 e s.m.i. art. 10 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)” vieta l’accensione di fuochi per attività turistico ricreative se non in aree idonee e specificamente attrezzate; è vietata anche l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a 50 metri da essi. Le deroghe consentite sono elencate allo stesso comma.   
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi sono vietate, entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, usare apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

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Per la conservazione del patrimonio naturale non è consentito danneggiare la vegetazione

Ai sensi dell'art. 15 Protezione della flora della L.R. 32/1982 e s.m.i. “Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, delle specie vegetali a protezione assoluta” di cui all'elenco allegato alla legge. Per ogni specie non inclusa nell'elenco è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.   
Al fine di tutelare gli ecosistemi agroforestali esistenti, poiché il Lago di Arignano è una Zona Naturale di Salvaguardia (art. 52 della L.R. 19/2009 e s.m.i.), si vieta il danneggiamento della vegetazione, se non a scopo di fienagione, pascolo e ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

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Per la sua conservazione, non è consentito catturare/danneggiare (anche offrendo cibo) la fauna selvatica presente; la cattura è consentita per motivi di studio/ricerca/contenimento specie alloctone previa autorizzazione

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (L. 157/1992).   
La ZNS del lago di Arignano ricade, ai sensi della normativa regionale e del Piano Faunistico Venatorio provinciale, nella Zona di Ripopolamento e Cattura 41 (ATC TO5); tali aree, precluse alla caccia, hanno lo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione dei migratori, fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti ecc, per cui è vietata non solo la caccia ma anche il danneggiamento (es offrendo cibo, toccando gli animali ecc) della fauna presente.

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Non liberate animali domestici o selvatici (tartarughe acquatiche, pesci rossi, etc.) poiché alterano l'equilibrio dell'ecosistema

Una delle principali cause della riduzione del livello di biodiversità nel mondo è la presenza e lo sviluppo di specie esotiche (dette anche specie aliene o alloctone) animali e vegetali. Nell’ambito animale, per esotica si intende una specie o sottospecie introdotta dall’uomo volontariamente o involontariamente in un nuovo territorio al di fuori del naturale areale di distribuzione.   
Le specie aliene alterano gli equilibri ecologici degli ambienti in cui si insediano, competono per il cibo e l’habitat con le specie autoctone, possono predare uova e larve, ecc. Le specie alloctone che trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi e causano danni ecologici, economici e sanitari vengono definite invasive. Un esempio di tali specie nel Lago di Arignano sono il Gambero rosso della Louisiana e la Testuggine palustre americana. L’abbandono di animali domestici è inoltre punito ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale.

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Evita rumori che possano disturbare la quiete pubblica e la fauna selvatica

Molti animali selvatici possono essere disturbati da forti rumori, sia per la loro capacità uditiva superiore a quella umana, sia per la loro naturale reazione di fuga di fronte a suoni improvvisi e intensi. Tra gli animali più sensibili, si possono citare i cervi, i caprioli, ma anche uccelli, rettili e piccoli mammiferi (es lepre).   
L'avifauna è particolarmente sensibile ai rumori, soprattutto durante la nidificazione e la migrazione. Rumori forti possono causare disorientamento, abbandono dei nidi, incidenti durante il volo, e stress che può compromettere la loro capacità riproduttiva e la sopravvivenza dei piccoli.

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Per evitare danni all'ecosistema non è consentito campeggiare

In Piemonte, il campeggio libero è vietato al di fuori delle aree attrezzate individuate dai Comuni. La normativa regionale (L.R. 5/2019 e regolamento attuativo) infatti dispone che si possa campeggiare solo su aree attrezzate o previa autorizzazione da parte dei comuni in occasione di particolari eventi. La ZNS del Lago di Arignano però non presenta le caratteristiche per ospitare campeggi temporanei, né per veicoli ricreazionali (camper, roulotte, caravan ecc) ed inoltre non sono consentiti il parcheggio e la circolazione fuori strada (vedi art. 11 lr 32/1982).

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Per evitare l'inquinamento delle acque non è consentito versare liquidi o altre sostanze nel lago e nei bacini per anfibi

L'art. 192 del Testo Unico Ambientale (T.U.A.), D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. vieta l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Tale azione si configura come reato ambientale (L. 137/2023, che ha modificato il T.U.A.) ed è punita con sanzioni penali, a seconda del tipo di rifiuto e del soggetto che lo abbandona. 

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Utilizza i sentieri segnalati, anche in bicicletta e a cavallo

I motivi per utilizzare solo sentieri segnalati sono svariati.   
Sicurezza: i sentieri segnalati sono stati progettati e mantenuti per offrire percorsi sicuri, evitando zone pericolose o impervie.    
Tutela dell'ambiente: Uscire dai sentieri segnalati può danneggiare la vegetazione, disturbare la fauna selvatica e causare erosione del suolo.

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Ricorda di tenere i tuoi amici a quattro zampe al guinzaglio

I cani devono essere tenuti al guinzaglio per svariate ragioni.   
Sicurezza del cane: il guinzaglio previene fughe, incidenti stradali, cadute nel bacino e incontri con altri animali potenzialmente pericolosi.   
Motivi ambientali: in aree naturali come la ZNS del Lago di Arignano, il guinzaglio limita il disturbo alla fauna selvatica e la distruzione di nidi o tane.   
Sicurezza delle persone: evita che il cane possa spaventare, mordere o infastidire altre persone, specialmente bambini o chi soffre di fobie canine. 

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Osserva la fauna selvatica: la sua grande varietà vi saprà stupire!

Il Lago di Arignano è un ambiente particolarmente ricco di biodiversità faunistica, e in particolare di avifauna. La presenza dell'acqua favorisce la sosta e l’alimentazione di specie migratrici quali per esempio il Cavaliere d’Italia, i Piro Piro o i Corrieri. Il canneto favorisce la presenza di ardeidi quali il Tarabuso, il Tarabusino e l'Airone Rosso (specie rare ed inserite nella Direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009), ma anche di passeriformi come la Cannaiola comune e il Cannareccione d’estate, il Migliarino di palude d’inverno e di rallidi come il Porciglione. Dal 2005 la lista di uccelli stanziali o di transito osservati al lago è stata di circa 150 specie! 
Oltre agli uccelli, lungo le sponde del lago è possibile osservare anche una grande varietà di farfalle, libellule ed insetti impollinatori. Sono inoltre presenti diverse specie di anfibi (raganella italiana, rospo smeraldino, rana agile, rana verde, tritone punteggiato e tritone crestato italiano, quest'ultimo specie protetta a livello europeo) la cui conservazione è fondamentale per la salute degli ecosistemi acquatici.

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Passeggia e rilassati ammirando il paesaggio

Le passeggiate in ambienti naturali e di valore paesaggistico offrono numerosi benefici per la salute sia fisica che mentale. Camminare in questi luoghi ci aiuta a ridurre lo stresse e a migliorare l'umore. Non solo, studi scientifici dimostrano che serve anche a stimolare la creatività, rafforzare il sistema immunitario, migliorare la qualità del sonno, la funzione cardiovascolare e la forma fisica generale.

Ultimo aggiornamento
3 Dic 2025 - 10:34