Tutela e amministrazione di sostegno
La tutela e l'amministrazione di sostegno sono le misure di protezione giuridica che la legge stabilisce per curare gli interessi e la salute delle persone fragili. In questa pagina e in quelle collegate si trovano informazioni generali e pratiche su cosa sono le misure, come aprirle e come gestirle, secondo le regole e le prassi dei tribunali competenti nel territorio della Città metropolitana di Torino: il Tribunale di Torino e il Tribunale di Ivrea.
Le pagine sono a cura dell'Ufficio Welfare - Pubblica tutela e rapporti con l'Autorità giudiziaria, che supporta i tutori e gli amministratori di sostegno nella gestione.
Che cos'è la tutela
La tutela è la forma di protezione giuridica prevista dal codice civile che permette alla Persona che ne beneficia (il tutelato) di poter essere aiutata, nel compimento di tutti i suoi atti, da un tutore. Il tutore sostituisce completamente il tutelato in tutti gli atti giuridici e relativi alla condizione patrimoniale, sociale e sanitaria, con l'obiettivo di assicurargli le migliori condizioni di vita possibili. Il tutore, pertanto, non compie atti per se stesso, ma come se fosse il tutelato.
In generale il Tutore deve:
- garantire al tutelato le cure adeguate (chiedendo, se serve, l'intervento dei servizi sociali o sanitari) ed esprimere per lui il consenso informato ai trattamenti sanitari;
- gestire il patrimonio del tutelato nel suo esclusivo interesse (vendere, acquistare, pagare le tasse...);
- rappresentare il tutelato in tutti gli atti che lo riguardano (specificando sempre di "agire in nome e per conto" del tutelato).
In certi casi il tutore per compiere un atto ha bisogno dell'autorizzazione del Giudice tutelare.
Che cos'è l'amministrazione di sostegno
L'amministrazione di sostegno è la forma di protezione giuridica prevista dal codice civile, introdotta dalla Legge n. 6/2004, che permette alla persona che ne beneficia di poter essere aiutata da un amministratore di sostegno. Quest'ultimo può compiere esclusivamente gli atti che il Giudice tutelare gli attribuisce, in alcuni casi affiancando in altri sostituendo il beneficiario nelle decisioni.
I compiti che spettano all'Amministratore sono elencati nel Decreto di nomina dell'amministratore: tutto ciò che non è previsto nel Decreto di nomina rimane nell'autonomia dell'amministrato. In certi casi il decreto prevede che l'amministratore possa compiere un atto solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Giudice tutelare.
L'Amministratore di sostegno nell'esercizio dei propri compiti deve comunque e sempre tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, confrontandosi con lui, ove possibile.
Come aprire una tutela
Per aprire una tutela bisogna attivare un procedimento di interdizione presentando un ricorso presso il Tribunale competente per territorio.
Il ricorso è l'atto con il quale si chiede di interdire una persona. Deve essere presentato tramite assistenza legale obbligatoria.
Il Tribunale deve effettuare un esame della persona e, se valuta che questa si trova in una condizione di grave compromissione delle capacità cognitive (incapacità di intendere e di volere), quindi non più in grado di decidere consapevolmente cosa è meglio per sé stessa, dichiara l'interdizione.
La tutela può essere aperta anche durante il procedimento di interdizione, se è urgente provvedere a proteggere la persona: in quel caso il Giudice istruttore nomina un tutore provvisorio.
Dopo la sentenza di interdizione, sarà il Giudice tutelare a nominare il tutore definitivo (se c'è un tutore provvisorio, in molti casi viene confermato). Il tutore provvisorio e il tutore definitivo, sebbene nominati in momenti diversi, esercitano gli stessi poteri previsti dalla legge.
Con l'inizio della tutela, in cancelleria viene aperto un fascicolo, indicato da un numero seguito dall'anno di riferimento: es. R.G. 1234/2024.
Chi può presentare il ricorso
Il ricorso può essere presentato, presso il Tribunale del luogo dove si trovano i principali interessi della persona (normalmente dove vive, anche se non è la residenza anagrafica):
- dal coniuge, dal convivente, dai parenti fino al quarto grado e dagli affini fino al secondo (suocera/o, nuora o genero, cognata/o) facendosi assistere obbligatoriamente da un avvocato. Nei casi di legge è possibile ricorrere al gratuito patrocinio;
- dal Pubblico Ministero (Procura della Repubblica) che riceve le segnalazioni dei servizi socio-assistenziali e sanitari (e solo nel caso della Procura di Torino, anche dei privati).
Come aprire un'amministrazione di sostegno
Per aprire un'amministrazione di sostegno bisogna attivare un procedimento giudiziario presentando un ricorso al Giudice tutelare presso il Tribunale competente per territorio.
Il ricorso è un atto con il quale si chiede di amministrare una persona: deve contenere tutti gli elementi utili e le motivazioni della richiesta, e deve essere corredato dalla documentazione sullo stato di salute fisica e mentale, dal certificato di residenza e da altra documentazione utile, oltre che dalla ricevuta della marca da bollo telematica da 27 euro. Può essere presentato anche da privati cittadini.
In seguito alla presentazione del ricorso, il Giudice tutelare fissa un'udienza, nella quale deve esaminare la persona per la quale si propone la misura. Se valuta che la persona si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, il Giudice adotta un Decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno.
Con l'apertura dell'amministrazione di sostegno, in cancelleria viene aperto un fascicolo, indicato da un numero seguito dall'anno di riferimento: es. R.G. 1234/2024.
Chi può presentare il ricorso
Il ricorso può essere presentato, presso il Tribunale del luogo dove si trovano i principali interessi della persona (normalmente dove vive, anche se non è la residenza anagrafica):
- dallo stesso interessato, dal coniuge, dal convivente, dai parenti fino al quarto grado e dagli affini fino al secondo (suocera/o, nuora o genero, cognato), dal Responsabile dei servizi che hanno in carico la persona. Non è necessaria l'assistenza legale;
- dal Pubblico Ministero (Procura della Repubblica) che riceve le segnalazioni dei servizi socio-assistenziali e sanitari e (solo nel caso della Procura di Torino, anche dei privati).
Il modulo per il ricorso può essere scaricato sul sito internet del tribunale competente:
- per il Tribunale di Torino (paragrafo 1, Ricorso per amministrazione di sostegno),
- per il Tribunale di Ivrea (ADS - Ricorso per amministrazione di sostegno).
Come gestire la tutela - VADEMECUM
Dopo l'apertura della tutela e la nomina del tutore, inizia la fase di gestione della misura. L'Ufficio pubblica tutela ha predisposto due vademecum a beneficio dei tutori, uno relativo al Tribunale di Torino e uno relativo al tribunale di Ivrea. I documenti sono in formato PDF, gratuiti e liberamente scaricabili.
Scarica il Vademecum tutori Tribunale Torino
Scarica il Vademecum tutori Tribunale Ivrea
Come gestire l'amministrazione di sostegno - VADEMECUM
Dopo l'apertura dell'amministrazione di sostegno e la nomina dell'amministratore, inizia la fase di gestione della misura. L'Ufficio pubblica tutela ha predisposto due vademecum a beneficio degli amministratori di sostegno, uno relativo al Tribunale di Torino e uno relativo al tribunale di Ivrea. I documenti sono in formato PDF, gratuiti e liberamente scaricabili.
Scarica il Vademecum amministratori di sostegno Torino
Scarica il Vademecum amministratori di sostegno Ivrea
Moduli e informazioni pratiche
I moduli per le richieste possono essere scaricati sul sito internet del tribunale competente per territorio:
- per il Tribunale di Torino (paragrafi 1, 2 e 4),
- per il il Tribunale di Ivrea (file che iniziano con "ADS" e con "Tutela").
Le informazioni su modalità di deposito, stato delle pratiche e ritiro autorizzazioni si trovano alle pagine relative alle comunicazioni con le cancellerie dei due tribunali del territorio.
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