Istruzione e Sviluppo Sociale
Istruzione

Comunicare con il Tribunale minorenni

La cancelleria del Tribunale minorenni

Il tutore volontario del minore straniero non accompagnato per depositare documenti e ritirare copie di atti deve entrare in contatto con il Tribunale per i minorenni. L'ufficio che fa da tramite fra la cittadinanza e i magistrati è la Cancelleria del Tribunale minorenni.

La Cancelleria si trova in Corso Unione Sovietica 325, Torino
e riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

email: tribmin.torino@giustizia.it 

Sito del Tribunale per i minorenni 

Il tutore volontario deve rivolgersi alla Cancelleria nei seguenti casi:

  • consegnare una richiesta di autorizzazione già compilata;
  • consegnare un rendiconto già compilato;
  • consegnare una comunicazione o una relazione per il Giudice;
  • richiedere copia di un documento o di un decreto del Giudice Tutelare;
  • ritirare la copia di un’autorizzazione o di un documento richiesti.

Le consegne e le richieste possono essere fatte all'email tribmin.torino@giustizia.it 

Per ricevere aiuto nella compilazione dei documenti o informazioni, il tutore volontario può rivolgersi all'Ufficio pubblica tutela della Città metropolitana. 

Qui di seguito una breve guida alla gestione della tutela.

Guida alla gestione per tutori volontari

Dopo la nomina, il tutore assume formalmente il proprio incarico attraverso il giuramento, atto con il quale assume formalmente i compiti di tutore previsti dalla legge.

La nomina e il giuramento sono documenti che il tutore deve sempre portare con sé per dimostrare il proprio incarico.

Dopo il giuramento

Nella fase iniziale, subito dopo il giuramento, il tutore deve: 

  1. depositare in cancelleria tutele la relazione iniziale in cui illustra gli aspetti personali ed eventualmente patrimoniali del minore, le caratteristiche del suo progetto di vita, le condizioni relative all'idoneità della comunità e così via;
    Per compilare la relazione utilizzare l'apposito modulo di relazione per minori stranieri non accompagnati, e depositare inviando all'email tribmin.torino@giustizia.it
  2. iniziare la gestione vera e propria: trattandosi nella maggioranza dei casi di tutele che non presentano aspetti patrimoniali, il tutore deve realizzare l'interesse del minore a partire dal costante confronto con lui, per comprenderne i bisogni e le speranze future.

Atti da compiere senza autorizzazione del Giudice

Alcuni atti possono essere compiuti senza l'autorizzazione del Giudice, ma occorre sempre confrontarsi con il minore stesso (come si farebbe con il proprio figlio prossimo alla maggiore età). 

Di seguito alcuni esempi di atti che non necessitano autorizzazione:

  • esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari;
  • compilare le relazioni periodiche semestrali, delle comunicazioni, delle richieste di incontro con il magistrato;
    Per compilare la relazione utilizzare l'apposito modulo di relazione per minori stranieri non accompagnati, e depositare inviando all'email tribmin.torino@giustizia.it
  • resistere in giudizio;
  • richiedere l'esonero dall'incarico;
  • sporgere querela (se il minore ha meno di 14 anni o se rifiuta di sporgerla anche se ha più di 14 anni).

Atti da compiere con autorizzazione del Giudice

Altri atti devono essere compiuti con l'autorizzazione del Giudice, previa istanza motivata: si tratta di questioni relative quasi esclusivamente alla gestione patrimoniale. Ad esempio:
 

  • gestire un conto corrente o libretto, nel caso in cui il minore abbia iniziato a lavorare e percepisca uno stipendio, oppure abbia ricevuto un risarcimento danni e simili;
  • agire in giudizio, ad esempio nel caso in cui un minore abbia subito la lesione di un proprio diritto

Depositare le richieste scrivendo all'email tribmin.torino@giustizia.it 

Il prosieguo amministrativo

Il tutore volontario del minore straniero non accompagnato può richiedere il cosiddetto prosieguo amministrativo.

Si tratta della possibilità per i minori stranieri non accompagnati, che hanno un permesso di soggiorno per minore età e stanno per compiere 18 anni, di proseguire il proprio percorso di accoglienza ed integrazione in Italia, fino al compimento dei 21 anni.

Il prosieguo amministrativo è disposto dal Tribunale per i minorenni, su ricorso del tutore o del pubblico ministero o anche su richiesta dei servizi sociali (art. 13 Legge n. 47/2017).

Il ricorso presentato personalmetne dal tutore deve essere in marca bollo amministrativa da 27 €.

Ultimo aggiornamento
5 Nov 2025 - 16:29