Le discriminazioni secondo la normativa
Questa pagina è dedicata a fornire semplici risposte rispetto alle principali domande sulle discriminazioni e la normativa correlata.
Quali sono i compiti del Nodo metropolitano contro le discriminazioni?
Il Nodo metropolitano contro le discriminazioni, istituito dalla Città metropolitana di Torino, è parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nell'ambito della quale svolge le seguenti attività sul territorio provinciale di Torino:
- accoglienza, orientamento e presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione
- costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni, costituita dai Punti informativi e da numerosi altri soggetti
- monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni
- attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie
Cosa si intende con il termine discriminazione
Per discriminazione si intende:
- Una disparità di trattamento illegittima (ossia senza giustificazione normativa)
- In relazione a un fattore oggetto di tutela
- Che comporta, anche solo potenzialmente, uno svantaggio/danno in un ambito in cui la normativa prevede vi sia parità di trattamento
In altri termini, la discriminazione si verifica quando una persona è trattata in modo meno favorevole rispetto ad un'altra che si trovi in una situazione analoga, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, a causa di una caratteristica personale tutelata dalla legge.
In quali modi si può manifestare una discriminazione?
- In modo diretto: quando una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un’altra in una situazione analoga;
Esempio
Una piscina vieta l’ingresso ai propri impianti a tutte le persone straniere
(* si tratta di una discriminazione diretta in base al fattore della nazionalità).
- In modo indiretto: quando una norma, prassi o criterio apparentemente neutro produce un effetto svantaggioso su persone appartenenti a gruppi protetti;
Esempio
Una piscina consente l’accesso ai propri impianti alle sole persone residenti nel territorio da oltre quindici anni
(* si tratta di una discriminazione indiretta: il criterio di applicazione generale e neutra della residenza protratta si applica a tutte le persone, senza teoricamente distinguere per cittadinanza, ma nella sua applicazione concreta rischia di fatto di limitare fortemente il numero delle persone con cittadinanza straniera che possono fare ingresso in piscina, poiché un simile periodo di residenza è molto più difficile da raggiungere per chi ha la cittadinanza straniera che per le persone con cittadinanza italiana, da sempre nate e vissute in Italia).
- Sotto forma di molestia: quando si verifica un comportamento indesiderato che ha lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Esempio
Una piscina consente l’ingresso a tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ma all’entrata degli impianti viene affisso un cartello che riporta la seguente frase: “i cittadini non italiani sono pregati di rispettare le norme di comportamento in vigore nei nostri Paesi civilizzati. Se non vi sta bene, tornatevene a casa vostra!”
(* si tratta indubbiamente di una molestia discriminatoria, poiché è palese quanto ostili ed umilianti siano le parole scritte sul cartello e quanto contribuiscano a fomentare un clima di stigma e disprezzo nei confronti della intera categoria della cittadinanza straniera, a cui ci si riferisce come persone “incivili”).
Che cos’è la Legge Regionale 5/2016?
La Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2016, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", è una legge quadro, che dà attuazione all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’articolo 3 della Costituzione italiana.
La legge, composta da 19 articoli, si occupa di:
• prevenzione e contrasto alle discriminazioni, fornendo una serie di definizioni di cosa costituisce discriminazione ai sensi della normativa civile.
• definisce gli ambiti di intervento prioritari per le politiche regionali:
• prevede azioni positive per il superamento di situazioni discriminatorie
• definisce le nuove competenze di Corecom, Difensore civico, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in materia antidiscriminatoria
• stabilisce strumenti concreti per l'azione antidiscriminatoria:
• il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte
• la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte
• il Gruppo interdirezionale
• il Piano triennale contro le discriminazioni
• il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni
Quali sono i fattori che la Legge Regionale n. 5/2016 individua come cause di possibili discriminazioni?
- Nazionalità
- Sesso
- Colore della pelle
- Ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale
- Caratteristiche genetiche
- Lingua
- Religione o convinzioni personali
- Opinioni politiche o di qualsiasi altra natura
- Appartenenza a una minoranza nazionale
- Patrimonio
- Nascita
- Disabilità
- Età
- Orientamento sessuale e identità di genere
- Ogni altra condizione personale o sociale
Cfr articolo 2, L.R. 5/2016
Quali sono i fattori oggetto di tutela legale nella normativa nazionale?
- Nazionalità/origine razziale o etnica
- Orientamento sessuale
- Religione e convinzioni personali
- Disabilità
- Età
- Genere e identità di genere
N.B. La tutela garantita dalla normativa contro le discriminazioni protegge anche chi ne è vittima per il solo fatto di avere alcune caratteristiche (come un certo colore della pelle, un certo modo di parlare, determinati abiti e/o capigliature, etc…) che, agli occhi di chi agisce la condotta discriminatoria, la identificano come appartenente ad un gruppo caratterizzato da uno dei sei fattori “di rischio discriminatorio”, nonostante non ne faccia formalmente parte.
Cosa vuol dire che determinate caratteristiche di un individuo o del gruppo di cui fa parte possono essere oggetto di TUTELA LEGALE ai sensi del diritto antidiscriminatorio?
Significa che la vittima di una condotta discriminatoria può rivolgersi al Giudice ordinario e presentare un particolare ricorso (in gergo tecnico “azione civile contro la discriminazione”) per chiedere che venga dichiarata la sussistenza della discriminazione a suo danno, la cessazione della stessa e, laddove si siano prodotti, la rimozione degli effetti. Tale rimedio può essere esperito anche laddove la discriminazione provenga dalla Pubblica Amministrazione.
N.B. Il Nodo Metropolitano contro le Discriminazioni non può fornire assistenza legale. Nei casi in cui la persona che si è rivolta al Nodo decide di intraprendere un’azione in giudizio, il Nodo provvede a fornire un elenco di avvocati esperti in diritto antidiscriminatorio (previsto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino) cui rivolgersi in autonomia.
Nella legge regionale sono inclusi molti fattori in più rispetto a quelli sopra menzionati: possono essere anch’essi oggetto di tutela legale?
L’inclusione nella Legge Regionale 5/2016 di una serie di fattori ulteriori rispetto a quelli tutelati a livello normativo europeo e nazionale deriva dalla volontà da parte del legislatore regionale dell’epoca di porre il riconoscimento ed il rispetto, in condizione di parità e senza discriminazioni, di queste caratteristiche alla base delle aree di intervento nelle materie di competenza regionale (salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali; diritto alla casa; formazione professionale e istruzione; politiche del lavoro, promozione dell’imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese; attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali; formazione e organizzazione del personale regionale; comunicazione; trasporti e mobilità).
La tutela giudiziale prevista dal diritto antidiscriminatorio viene riconosciuta per i soli fattori individuati a livello nazionale (nazionalità/origine razziale o etnica, età, disabilità, genere e identità di genere, orientamento sessuale e religione e convinzioni personali) e a quelli ad essi logicamente collegati (come il colore della pelle, le caratteristiche genetiche, la lingua, l’appartenenza a una minoranza nazionale).
I fattori di nazionalità/origine razziale o etnica e orientamento religioso vengono tutelati anche in relazione alle condotte penalmente rilevanti motivate dall’odio razziale/etnico/nazionale/religioso. (vedi infra)
Rispetto ai “rimanenti” fattori di cui alla Legge Regionale 5/2016 è piuttosto difficile che si possa adire al Giudice antidiscriminatorio lamentando la lesione degli stessi, in quanto manca una previsione apposita in tal senso.
Esistono delle condotte discriminatorie considerate REATO dalla normativa penale italiana?
Sì, ci sono determinate condotte legate all’odio nazionale, etnico, razziale o religioso che vengono considerate come reati dalla normativa penale italiana, queste vengono elencate dall'articolo 604 bis del Codice Penale
- Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico (art. 604 bis, 1° comma, lett.a), c.p.)
- Istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis, 1° comma, lett.a), c.p.)
- Commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis, 1° comma, lett.a), c.p.)
- Istigazione alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis, 1° comma, lett.b), c.p.)
- Commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis, 1° comma, lett.b), c.p.)
- Partecipazione o assistenza a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis, 2° comma, c.p.)
- Promozione o dirigenza di tali gruppi, organizzazioni, associazioni, movimenti (art. 604 bis, comma 2, c.p.)
- Propaganda o istigazione fondati sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 604 bis, comma 3, c.p.)
Esistono altre condotte penalmente rilevanti collegate al concetto di discriminazione?
Sì, il Codice Penale contiene la previsione di una circostanza aggravante che si applica qualora determinati reati siano compiuti con la finalità di discriminazione o di odio etnico/razziale/nazionale e religioso (art. 604 ter, c.p.):
“Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà”
I reati aggravati dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico/razziale/nazionale e religioso sono procedibili d'ufficio, senza che per la loro perseguibilità la vittima debba sporgere necessariamente querela contro l’autore della condotta (cfr. art. 33 bis, c.p.p. e art. 6, comma 1, legge 122/1993).
Quali sono i fattori oggetto di tutela nella normativa penale?
Non corrispondono a quelli oggetto di tutela nella normativa civile, ma sono bensì solo quelli legati a:
- Razza
- Etnia
- Nazionalità
- Orientamento religioso
Che cos’è e come funziona il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni?
Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 4/R. contiene il regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni”.
Requisiti di accesso al Fondo
- Essere vittima di discriminazione o far parte di organizzazioni o istituzioni di parità legittimate a stare in giudizio
- Avere un procedimento giudiziario attivo relativo a violazioni della L.R. 5/2016 nei confronti di soggetti discriminati sul territorio piemontese
- Essere residenti o domiciliati in Piemonte
- Disporre di un reddito personale non superiore a otto volte il limite stabilito per il patrocinio a spese dello Stato
- Aver scelto un avvocato o un’avvocata iscritto/a agli elenchi specifici, nominati secondo l’art. 16, co. 3 della L.R. 5/2016
- Il procedimento aperto deve essere tra quelli afferenti ai giudizi previsti dal diritto antidiscriminatorio, compresi quelli nell’ambito penale
- Oltre alle spese per l’assistenza legale durante il giudizio, il fondo copre anche quelle legate alla esecuzione della sentenza
- Sono previsti casi particolari:
- minorenni o soggetti con capacità agite limitata: la richiesta può essere presentata da tutore o amministratore di sostegno,
-in caso di omicidio: la domanda può essere presentata da un erede della vittima
Per avere maggiori informazioni consultare la pagina dedicata all'interno del sito della Regione Piemonte.
Ritengo di avere subito una discriminazione: in che modo posso contattare il Nodo?
É possibile prendere un appuntamento con il Nodo i seguenti recapiti:
- Segnalazione online
- Tel: 011 861 6387
- E-mail: antidiscriminazioni@cittametropolitana.torino.it
- Sms e WhatsApp: 349 6510627