Eredità in favore di minore: accettazione e rinuncia
Quando un minore viene chiamato all'eredità, per legge o per testamento, i genitori devono decidere per conto della figlia o del figlio minorenne se accettare o rinunciare all'eredità. Questo è uno dei casi in cui la legge prevede che i genitori chiedano l'autorizzazione al Giudice tutelare a protezione dei minori.
La scelta tra accettazione e rinuncia deve essere motivata e devono essere portata documentazione a sostegno della domanda in entrambi i casi. La prima cosa che i genitori (o il genitore unico che esercita la responsabilità genitorale perchè l’altro genitore è defunto o decaduto dalla responsabilità) devono fare è quindi ricostruire per quanto possibile il patrimonio del defunto, verificando beni e debiti.
Attenzione perché il Giudice tutelare a cui rivolgere la richiesta di autorizzazione è quello del tribunale competente per il luogo in cui vive il minore, mentre l'atto successivo - accettazione o rinuncia - deve essere fatto presso un notaio o presso la cancelleria del tribunale competente per il luogo dell'ultima residenza del defunto.
Nel caso di accettazione potrà poi essere necessario un terzo passaggio: tornare dal Giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione alla liquidazione delle somme presenti su conti correnti e investimenti, usando il fac-simile scaricabile dal sito del Tribunale (vedi sotto).
Qui sotto tutti i passaggi per entrambi i casi.
Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
Per garantire ulteriormente la persona minorenne, la legge prevede che anche quando l'eredità viene accettata, sia obbligatorio procedere ad accettazione con beneficio di inventario.
L’accettazione con beneficio di inventario consente di tenere separato il patrimonio del de cuius (cioè della persona che è deceduta) da quello dell’erede. In questo modo l’erede paga gli eventuali debiti accumulati dal defunto SOLO fino al valore di quanto ha ereditato (es. se i debiti sono 200 e i beni ereditati valgono 50, l’erede che accetta con beneficio di inventario paga debiti per 50). Tale procedura garantisce il minore anche per debiti conosciuti in un momento successivo all’accettazione. La garanzia sussiste a condizione che si proceda con l’inventario.
Ecco i passaggi da seguire:
- verificare la consistenza del patrimonio ereditario e dei debiti del defunto, nonché l’elenco degli eredi;
- predisporre l’istanza di autorizzazione ad accettare con beneficio di inventario nell’interesse del minore, usando il fac-simile scaricabile dal sito del Tribunale (vedi sotto). Indicare per quale motivo il patrimonio si ritiene attivo, allegare eventuali visure catastali o altri documenti utili a quantificare il patrimonio del defunto, nonché il certificato di assenza di debiti da chiedere dall'Agenzia delle Entrate, e depositare presso la cancelleria;
- quando la pratica risulta autorizzata, rivolgersi alla cancelleria per ritirare la documentazione;
- compiere l’atto di accettazione con beneficio di inventario vero e proprio presso lo stesso Tribunale (se la persona deceduta risiedeva in un comune di competenza del Tribunale) o presso il Tribunale del luogo dell'ultima residenza del defunto);
- effettuata l'accettazione e fatto l'inventario, se ci sono conti correnti o libretti o investimenti da chiudere per incassare le relative somme, fare istanza al Giudice tutelare per la liquidazione delle somme usando il fac-simile scaricabile dal sito del Tribunale (vedi sotto).
Rinuncia all'eredità
La rinuncia all'eredità per conto del minore può essere richiesta solo in caso in cui diventare erede non sia conveniente per il patrimonio del minore.
Ecco i passaggi da seguire:
- verificare la consistenza del patrimonio ereditario e dei debiti del defunto, recuperando la documentazione che dimostri i debiti.
- predisporre l’istanza di autorizzazione a rinunciare nell’interesse del minore, usando il fac-simile scaricabile dal sito del Tribunale (vedi sotto). Indicare per quale motivo si ritiene non opportuno accettare l'eredità, allegando certificati di debiti rilasciati da Agenzia delle entrate o altri enti di riscossione, ingiunzioni di pagamento, visure catastali di immobili gravati da ipoteche e simili. Depositare presso la cancelleria;
- quando la pratica risulta autorizzata, rivolgersi alla cancelleria per ritirare la documentazione;
- compiere l’atto di rinuncia vero e proprio presso lo stesso Tribunale (se la persona deceduta risiedeva in un comune di competenza del Tribunale) o presso il Tribunale del luogo dell'ultima residenza del defunto).
Moduli e informazioni pratiche
I moduli per le richieste possono essere scaricati sul sito internet del tribunale competente per territorio:
- per il Tribunale di Torino (paragrafo 3, Autorizzazioni del Giudice tutelare per minorenni),
- per il Tribunale di Ivrea (file che iniziano con "Minore").
Le informazioni su modalità di deposito, stato delle pratiche e ritiro autorizzazioni si trovano alle pagine relative alle comunicazioni con le cancellerie dei due tribunali del territorio.
L'Ufficio pubblica tutela fornisce supporto nella compilazione delle istanze e informazioni riguardanti tutti i passaggi delle procedure.