Istruzione e Sviluppo Sociale
Istruzione

Consigliera di parità

La Consigliera di parità della Città metropolitana di Torino

La Consigliera di Parità è una figura istituzionale prevista dal decreto legislativo n.198/2006 che ne disciplina anche i requisiti, i compiti e le funzioni; garantisce la corretta applicazione della legislazione antidiscriminatoria sul posto di lavoro assicurando pari opportunità a tutti e a tutte. E' una figura indipendente ed apolitica e, nell'esercizio delle sue funzioni, è Pubblico Ufficiale.

L'Avv.ta Elisa Raffone è stata nominata Consigliera di Parità della Città metropolitana di Torino. 
Ė coadiuvata nell'incarico dalla Consigliera di Parità supplente Avv.ta Valentina Vivarelli.

 

CONTATTI DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA

Corso Inghilterra 7, 10138 Torino

Orari per  il pubblico: martedì dalle 14.00

Telefono: +39 011 861 6549

Email: consigliera.parita@cittametropolitana.torino.it

RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Decreto legislativo 11 aprile 1996 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
  • Legge 13 dicembre 2024 n. 203 "Disposizioni in materia di lavoro"

 

 

CARATTERISTICHE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'

DI CHE COSA SI OCCUPA?

 

Chiunque deve poter godere delle stesse opportunità e nessuno deve essere discriminato. La Consigliera di Parità tutela e promuove questi principi.

Si fa pertanto carico di casi di discriminazione di genere e mobbing sul posto di lavoro. Ne sono esempi:

  • molestie;
  • molestie sessuali;
  • condotte discriminanti;
  • trattamenti pregiudizievoli.
Smart working
Lo smart working in Italia è regolato dai principi di pari opportunità (Legge 81/2017) che garantiscono stessa retribuzione, formazione e diritti sindacali dei colleghi in sede. È prevista la priorità di accesso per genitori con figli sotto i 12 anni (o disabili), caregiver e lavoratori disabili, con divieto di sanzioni o demansionamento.
Molestie / Mobbing
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006, Art. 26 e s.m.i.) qualifica molestie e molestie sessuali come discriminazioni vietate, definendole come comportamenti indesiderati che violano la dignità e creano un clima ostile. Il datore di lavoro deve prevenire tali condotte e il mobbing (art. 2087 c.c.), tutelando la dignità dei lavoratori.
Conciliazione e orario di lavoro
Il Codice delle Pari Opportunità (D.lgs. 198/2006) promuove la conciliazione vita-lavoro attraverso misure flessibili di orario, incentivando contratti collettivi per una migliore organizzazione del tempo di lavoro (art. 50). Modifiche discriminatorie dell'orario basate su sesso, età o esigenze di cura sono vietate. Recenti orientamenti UE impongono l'adattamento dell'orario per i caregiver.
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Maternità / Paternità
Il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) e il Testo Unico maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001) tutelano la parità di trattamento nel lavoro, vietando discriminazioni legate a gravidanza, maternità/paternità (anche adottiva). Prevedono congedi obbligatori e facoltativi, indennità INPS e misure di conciliazione vita-lavoro.
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COME AGISCE?
  1. Chiunque si rivolge alla Consigliera di Parità viene invitato ad un primo colloquio in cui ha la possibilità di esporre le problematiche legate alla sua situazione lavorativa;
  2. la Consigliera di Parità fornisce le informazioni e/o il parere richiesto quanto alla normativa in materia antidiscriminatoria;
  3. in accordo e su mandato del lavoratore o della lavoratricepuò tentare di risolvere il caso mediante l'avvio di procedure informali quali mediazione, conciliazione o trattazione stragiudiziale.
CHE COSA GARANTISCE?

 

Tutte le prestazioni della Consigliera di Parità sono:

  • gratuite, è un servizio messo a disposizione di tutte e tutti coloro che ritengano di avere bisogno di ascolto;
  • riservate, la Consigliera di Parità ha l'obbligo di riservatezza e del segreto professionale, anche nel rispetto della normativa sulla privacy;
  • anonime, la Consigliera di Parità non può, a meno di non esserne autorizzata, divulgare le notizie delle quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
  • indipendenti, la Consigliera di Parità agisce in totale autonomia rispetto alle parti e rispetto all'Ente presso il quale opera.
CHI PUO' RIVOLGERSI?

La Consigliera di Parità è a disposizione di tutti i lavoratori e le lavoratrici che sul posto di lavoro:

  • subiscano una discriminazione di genere-molestie, molestie sessuali o trattamenti pregiudizievoli legati al genere quali, ad esempio, difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  • siano vittime di mobbing, bossing, straining.

    La Consigliera di Parità può essere interpellata anche dalle Aziende interessate a promuovere un ambiente di lavoro esente da discriminazioni.

 

DOCUMENTI

Relazioni annuali


 

Ultimo aggiornamento
13 Feb 2026 - 11:56