Locali
Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 8 agosto 1991 n. 264 (pdf 40 KB) e dell'art. 8 del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (pdf 83 KB) i locali dello studio di consulenza devono:
- essere riconosciuti idonei dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione: l'idoneità viene verificata dai funzionari della Città metropolitana di Torino mediante sopralluogo.
- essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Qualora lo studio di consulenza svolga anche attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e quelli destinati all'attività di autoscuola possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria, ferma restando la limitazione relativa ai requisiti del titolare dell'autorizzazione;
- possedere le seguenti caratteristiche:
- altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio;
- un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;
- ufficio areato e illuminato dotato di arredamento atto a permettere un temporaneo e agevole stazionamento del pubblico;
- servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e areati L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.
Si fa presente che nel caso di cessione di attività o trasferimento locali i funzionari dell’Ente provvederanno ad effettuare un nuovo sopralluogo e non verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in locali che non abbiano le suddette caratteristiche, anche se già in precedenza autorizzati.
Ultimo aggiornamento
21 Nov 2025 - 10:48