Sospensione - Revoca autorizzazione
Sospensione
Il titolare/legale rappresentante dell'impresa è tenuto a richiedere, tramite istanza, la sospensione dell'attività di revisione nei casi in cui non sia garantito il corretto svolgimento dell'attività, e in particolare nelle seguenti ipotesi:
- il centro di revisione si trovi sprovvisto di Ispettore;
- il centro di revisione si trovi sprovvisto delle attrezzature in dotazione oppure le stesse non siano state sottoposte a verifica periodica da parte del fornitore delle attrezzature;
La sospensione dell'attività verrà concessa con Determinazione Dirigenziale per un periodo massimo di 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, da esplicitare nella relativa istanza.
Entro il suddetto termine, l'impresa, qualora dimostri la rimozione della relativa causa di sospensione (es. nomina nuovo Ispettore), potrà trasmettere istanza di riattivazione della linea di revisione.
Decorsi invece inutilmente i 12 mesi, l'Ufficio provvederà ad inoltrare comunicazione di avvio del procedimento di revoca d'ufficio della relativa autorizzazione.
La sospensione dell'attività deve inoltre essere richiesta nel caso in cui si intenda procedere al trasferimento della sede operativa del centro di revisione o allo spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già autorizzati.
Revoca
Qualora l'impresa autorizzata cessi l'attività di centro di revisione, il titolare o legale rappresentante della stessa deve presentare tempestivamente alla Città metropolitana di Torino una istanza in bollo per la revoca dell'autorizzazione per l'effettuazione delle operazioni di revisione e restituire il titolo autorizzativo in originale.
Nel caso in cui, nel corso di controlli, venga accertato che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, l'autorizzazione relativa ai compiti di revisione sarà revocata.