Locali
I locali adibiti in via esclusiva all'esercizio dell'attività di scuola nautica, sono dichiarati nella SCIA e possiedono le seguenti caratteristiche strutturali e funzionali:
- conformità al regolamento edilizio vigente nonché alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di acceso e uso di locali aperti al pubblico;
- un'aula indipendente di almeno 25 mq di superficie e comunque di superficie tale da garantire la disponibilità di almeno 1,5 mq di superficie per ciascun allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
- un ufficio di segreteria di almeno dieci metri quadrati di superficie ubicato nella stessa sede e con
ingresso autonomo; - servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche, quanto sopra esposto, non si applica alle scuole nautiche autorizzate all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, salvo il caso di trasferimento di sede.
Se la scuola nautica ha titolo a svolgere anche l'attività di autoscuola di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, i locali possono avere in comune l' ingresso, gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e i servizi igienici. Le autoscuole possono avere in comune con le scuole nautiche anche l'aula per le lezioni teoriche.
La scuola nautica presenta una SCIA per l'apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale.
L'apertura di sedi secondarie, ubicate in territori ricadenti nella competenza di amministrazioni diverse da quelle della sede principale, è comunicata al SUAP territorialmente competente per la sede principale che la trasmette al SUAP territorialmente competente per la sede secondaria.
La scuola nautica presenta una SCIA di variazione al SUAP in caso di trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali.
In caso di sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica, ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 18 del codice della nautica, e per la durata della stessa, non è consentita l'apertura di sedi secondarie.