Requisiti preliminari
Iscrizione in Camera di commercio
Le imprese di autoriparazione e i consorzi che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono essere iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Torino per tutte le attività ed esercitarle effettivamente:
- Meccatronica
- Carrozzeria
- Gommista
Pertanto le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli a motore devono:
- svolgere l'attività di autoriparazione quale attività principale dell'impresa;
- dimostrare di esercitare effettivamente le attività di meccatronica, gommista e carrozzeria in maniera complessiva ed effettiva.
Il requisito dell'esercizio effettivo dell'attività di autoriparazione viene verificato con sopralluogo da parte dei funzionari della Città metropolitana di Torino.
Attrezzature revisione
Le imprese e i consorzi, per effettuare la revisione dei veicoli, devono essere permanentemente dotate di apposite attrezzature e strumentazioni idonee per i veicoli a motore e/o per quelli a due, tre e quattro ruote.
Il possesso delle suddette attrezzature deve essere autocertificato.
Per le apparecchiature di sollevamento è richiesta copia della seguente documentazione:
- certificazione di riconoscimento di idoneità I.S.P.E.S.L. vistato dal costruttore
- dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore
- certificazione attestante la verifica iniziale del ponte rilasciata dalla casa costruttrice o da un tecnico autorizzato dalla stessa casa costruttrice.
La verifica del possesso delle attrezzature e strumentazioni sopra indicate viene effettuata, su richiesta della Città metropolitana di Torino, con sopralluogo tecnico dei funzionari del Dipartimento Trasporti Terrestri: sono a carico dell'impresa o del consorzio che richiede l'autorizzazione tutte le spese inerenti tale sopralluogo iniziale.
Capacità finanziaria
Le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono possedere una capacità finanziaria non inferiore a euro 154.937,07 dimostrata mediante una attestazione di affidamento finanziario rilasciata da parte:
- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale non inferiore a Euro 2.582.284,50.
Nel caso in cui più imprese di autoriparazione abbiano costituito un consorzio per svolgere l'attività di revisione dei veicoli la capacità finanziaria deve essere posseduta dal consorzio o dalle imprese che garantiscono la copertura delle attività.
Nello specifico la capacità finanziaria deve essere:
- non inferiore Euro 154.937,07 se posseduta dal consorzio;
- non inferiore a Euro 51.645,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle suddette attività;
- non inferiore a Euro 87.797,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle suddette attività;
- non inferiore a Euro 118.785,00 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle suddette attività.
La tematica relativa alle capacità finanziarie è stata chiarita dalla Banca d’Italia con nota prot. n° 1020935 del 3/12/2012 e nota prot. n° 0994811 del 10/10/2014 in cui si esplicita chiaramente che l’intermediario finanziario art. 106 TUB privo dei requisiti previsti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 può "esercitare l’attività di finanziamento nei confronti del pubblico nella forma di effettiva erogazione all’impresa di un finanziamento per cassa".
In conseguenza questo Servizio ammetterà attestazioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l’affidamento all’impresa è stato concesso nella forma di effettiva erogazione di un finanziamento per cassa (con indicazione del n° del contratto).
In assenza di tale indicazione l’attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB oppure, ove iscritto solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
Si precisa inoltre che la dimostrazione della capacità finanziaria NON può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più istituti di credito/società finanziarie.