Requisiti del titolare
Il titolare dell'impresa o legale rappresentante della società che intende esercitare l'attività di scuola nautica deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall’ art. 49 septies del D.lgs 171/2005 e s.m.i. e dall’art 3 del D.M. 142/20231 ossia:
- aver compiuto gli anni ventuno;
- essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
- disporre di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.
Il soggetto richiedente NON deve
- essere stato dichiaratio delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- essere sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - aver riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ovvero avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di fallimento.
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Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 142/2023 ai fini dell’esercizio dell’attività di scuola nautica i requisiti devono essere dimostrati dal titolare dell’impresa se trattasi di ditta individuale, dai soci amministratori per società in nome collettivo, dai soci accomandatari per i soci in accomandata semplice o società in accomandita per azioni, dal legale rappresentante per gli altro tipo di società.
Ultimo aggiornamento
26 Nov 2025 - 17:15