Trasporto Privato
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Modifiche dell'attività

La scuola nautica presenta al SUAP una comunicazione di variazione o subingresso nei seguenti casi:

  • subingresso nell'attività tramite atti di cessione o conferimento d'azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro;
  • modifica della ragione sociale o denominazione dell'impresa;
  • variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che può intervenire con o senza variazione della ragione sociale.

Nel caso di decesso, sopravvenuta incapacità fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica, gli eredi o gli aventi causa ne danno comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dall'evento, e possono richiedere di proseguire l'attività, provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti. Fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'amministrazione competente, la comunicazione consente la prosecuzione dell'attività di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonché per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l'attività gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell'attività. Il subingresso è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, per motivate esigenze, può sospendere, per massimo due volte, l'esercizio dell'attività per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l'attività sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al SUAP, l'attività si intende cessata.

Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica al SUAP l'avvenuta cessazione dell'attività e trasferisce gli allievi iscritti che non hanno completato i corsi e gli esami ad altra scuola nautica indicata dall'allievo.

L'esercizio dell'attività di scuola nautica cessa:

  • per decesso del titolare o del legale rappresentante, salva l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3 del DM 142/2023;
  • per scioglimento della società o fallimento della società o del titolare della scuola nautica;
  • per rinuncia espressa all'esercizio dell'attività;
  • per ingiustificata sospensione per tre mesi o mancato esercizio dell'attività;
  • per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'articolo 5, comma 4 del DM 142/2023, o per interdizione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi del regolamento della disciplina delle scuole nautiche.

 

Ultimo aggiornamento
26 Nov 2025 - 17:17