Personale docente
Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1 art. 49-septies del codice della nautica:
- i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni;
- i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni;
- coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B.
L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto.
Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice della navigazione.
Il personale docente può operare nella sede principale e nelle sedi secondarie della medesima o di altre scuole nautiche o nei consorzi.
Nelle scuole nautiche è abilitato a svolgere l'attività di insegnamento teorico anche il personale docente degli istituti tecnici, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di apparati e impianti marittimi, di cui all'articolo 49-septies, comma 12, del codice, che abbia conseguito l'abilitazione all' insegnamento della disciplina scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo, che sia o sia stato per almeno cinque anni titolare nella
classe di concorso A-43, ovvero che sia in quiescenza da non più di cinque anni.
L'attività di formazione è articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere.
La scuola nautica rilascia all'allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche. L'attestato è redatto in duplice originale di cui uno consegnato all'allievo e l'altro conservato per cinque anni agli atti della scuola nautica.
La scuola nautica presenta una SCIA di variazione al SUAP in caso di variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.