Insegnanti di teoria - Istruttori di guida - Personale esecutivo
Requisiti
L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida.
Gli insegnanti e gli istruttori possono essere inseriti nell'organico di una autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica se in possesso dei seguenti requisiti:
per gli insegnanti di teoria:
- possesso dell'attestato di insegnante di teoria
- assolvimento dell'obbligo di formazione periodica biennale di cui all'art. 4 del D. M. n. 17/2011 e s.m.i., con relativa annotazione sull'attestato dell'ultimo corso di aggiornamento effettuati
per gli istruttori di guida:
- possesso dell'attestato di istruttore di guida
- assolvimento dell'obbligo di formazione periodica biennale di cui all'art. 4 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i., con relativa annotazione sull'attestato dell'ultimo corso di aggiornamento effettuato.
Inoltre devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 comma 1 del Codice della Strada per il rilascio della patente di guida. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata dello svolgimento dell'attività di insegnante/istruttore.
Per esercitare l'attività di insegnante e/o istruttore presso un'autoscuola è necessario essere muniti di apposito tesserino che verrà rilasciato dall'Ufficio autoscuole previa presentazione di istanza, unitamente alla dichiarazione di assolvimento bollo da parte dell'autoscuola interessata.
Possono esercitare l'attività di insegnante e/o istruttore le seguenti figure:
- dipendenti
- lavoratori autonomi
- soci
- collaboratori familiari
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare dell'autoscuola è tenuto a presentare all'Ufficio autoscuole apposita comunicazione scritta, unitamente alla restituzione del tesserino di insegnante e/o istruttore.
L'insegnante e/o istruttore che svolga la propria attività presso un'autoscuola può operare anche presso un'altra autoscuola purché in possesso di nulla osta rilasciato dalla prima scuola guida.
Al personale docente appartenente ad un‘impresa individuale o ad una società, titolare di più sedi di autoscuola, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
Si ricorda che nel caso in cui l'insegnante e/o istruttore presti attività lavorativa presso un altro Ente pubblico o privato occorre presentare nulla osta rilasciato dall'Ente di appartenenza.
Gli istruttori abilitati ed autorizzati che abbiano superato il limite di età di 68 anni, possono continuare a svolgere le proprie funzioni purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE.
Supplente temporaneo insegnante/istruttore
Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Ufficio autoscuole può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per lo svolgimento delle lezioni di teoria e/o degli esami di guida e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra autoscuola o centro d'istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
Pesonale Esecutivo
Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare mediante compilazione della Dichiarazione requisiti personali morali personale esecutivo:
- non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione (Artt. 314-360 C.P.), contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 C.P.), contro la fede pubblica (artt. 453-498 C.P.), contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 C.P.), ovvero per i delitti di omicidio (art. 575 C.P.), di rapina (art. 624 C.P.), di furto (art. 628 C.P.), di estorsione (art. 629 C.P.), di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.), di truffa (art. 640 C.P.), di appropriazione indebita (art. 646 C.P.), di ricettazione (art. 648 C.P.), di riciclaggio (art. 648bis C.P.), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali (art. 215 C.P.) o a misure di prevenzione (D. Lgs. n. 159/2011);
- non sia stato interdetto o inabilitato.
Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ufficio Autoscuole, previa presentazione di apposita istanza.