Guida per l'utente
La Città Metropolitana di Torino mette a disposizione in questa pagina una guida per i cittadini che desiderano organizzare una competizione sportiva su strada. L'organizzazione di una competizione su strada provinciale richiede il rispetto di specifiche procedure amministrative e norme in particolare il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.° 285 e s.m.i.) .
Definizione di competizione sportiva su strade ed aree pubbliche e di manifestazione sportiva non competitiva
Per competizione sportiva s’intende un pubblico intrattenimento o uno spettacolo di abilità e/o di velocità, che comporta lo svolgimento di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda.
La materia delle competizioni sportive sulle strade ed aree pubbliche è regolata dall'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.° 285 e s.m.i.) e dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.p.r. 495/92) nonché dai regolamenti sportivi delle federazioni sportive.
La manifestazione sportiva non competitiva (ad es. una manifestazione cicloturistica, un raduno motoristico) non ha carattere agonistico in quanto non prevede né gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda, né alcuna classifica o graduatoria di merito finale.
Le manifestazioni non competitive si svolgono su strade aperte al traffico e comportano il semplice transito dei partecipanti nel rispetto delle ordinarie norme del C. d. S.; esse sono pertanto escluse dalla disciplina delle autorizzazioni, restando subordinate al regime dettato dal R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (cd. Regolamento d'esecuzione del TULPS, rif. Titolo III).
Gli organizzatori di manifestazioni non competitive devono richiedere agli enti proprietari delle strade interessate, apposito nulla – osta al transito.
Tipi di competenze sportive
Le competizioni sportive possono essere distinte in:
- Gare atletiche, podistiche, ciclistiche, con skiroll, con animali o con veicoli a trazione animale;
- Gare motoristiche (con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori) che possono appartenere alle seguenti categorie:
- regolarità: rientrano in questa tipologia quelle competizioni motoristiche in cui non si tengono velocità elevate e la cui finalità è la verifica delle abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli;
- velocità: sono quelle competizioni motoristiche che hanno come scopo il raggiungimento di un traguardo nel minor tempo possibile.
N.B.: per le competizioni con veicoli a motore è previsto – ai sensi dell'art. 9, comma 4, del C.d.S. - il collaudo tecnico del percorso di gara, che può essere omesso nel caso di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 Km/h su tratti di strada aperti al traffico e 80 Km/h su tratti di percorso completamente chiusi al traffico. Il collaudo tecnico è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.
Autorizzazione allo svolgimento di una competizione sportiva e nulla - osta al transito per manifestazione sportiva non competitiva;
L'attività sportiva svolta su strade ed aree ad uso pubblico rappresenta un'occasione di disturbo per il normale scorrimento del traffico veicolare, con eventuali ripercussioni sia sulla circolazione sia sulle condizioni di sicurezza. Per questo motivo, dunque, le competizioni sportive sono consentite solo se autorizzate dalle autorità competenti.
L'autorizzazione può essere definita come un atto amministrativo discrezionale, rilasciato dall'autorità competente, il cui apprezzamento si riferisce prevalentemente a ragioni di sicurezza pubblica e di compatibilità tecnica della manifestazione con le caratteristiche e la conservazione delle strade interessate nonché con la sicurezza dei concorrenti. Nel provvedimento autorizzativo sono dettate le prescrizioni alle quali lo svolgimento di una competizione è vincolato; lo scopo è quello di prevedere opportuni strumenti di tutela per i concorrenti e per gli altri utenti della strada, conciliando i diritti dei primi con quelli dei secondi.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, salvo le responsabilità civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivassero, costituisce illecito amministrativo e pertanto è soggetto a sanzione amministrativa. Tra le altre novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada ci sono anche le sanzioni di natura penale previste a carico di chi organizza competizioni con veicoli a motore senza la prescritta autorizzazione.
Le manifestazioni sportive non competitive, interessanti strade provinciali, non necessitano di autorizzazione ma di nulla – osta al transito, rilasciato dalla Città metropolitana di Torino in qualità di ente proprietario.
Il nulla – osta può essere rilasciato anche nel caso in cui una competizione sportiva interessi una strada provinciale nell’ambito territoriale di un solo comune che – ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.° 285 e s.m.i.) - è competente al rilascio l’autorizzazione, previo nulla osta della Città metropolitana di Torino.
Per ottenere il nulla osta occorre presentare istanza (redatta utilizzando preferibilmente il modello scaricabile dal nostro sito) contenente sia gli estremi anagrafici del presidente della società organizzatrice sia quelli di quest'ultima nonché tutte le notizie relative alla manifestazione (denominazione, data di svolgimento, comuni interessati al percorso, orario di partenza e di arrivo); la stessa, inoltre, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del presidente della società richiedente;
- il programma completo della manifestazione;
- planimetria o rappresentazione grafica dettagliata delle strade interessate dalla manifestazione.
A chi chiedere l'autorizzazione per una competizione sportiva o il nulla - osta per una manifestazione sportiva non competitiva;
I promotori di una competizione sportiva atletica, podistica, ciclistica, con skiroll, con animali o a trazione animale devono richiedere la prescritta autorizzazione alle autorità competenti in materia, ossia:
- al comune in cui è previsto lo svolgimento della gara, quando questa interessi il territorio di un solo comune;
- alla Città metropolitana di Torino, nel caso in cui la gara interessi il territorio di due o più comuni appartenenti all'area metropolitana di Torino.
Per le gare motoristiche (con auto o moto o, comunque, veicoli a motore), l'Organizzatore deve rivolgere l'istanza alla Città metropolitana di Torino nel caso in cui la competizione si svolga su strade provinciali di sua proprietà (anche nel caso in cui la gara interessi il territorio di un solo comune dell'area metropolitana).
In ogni caso, l'Organizzatore deve inoltrare copia dell'istanza a tutti gli enti proprietari delle strade interessate (ai comuni per le strade comunali, all'ANAS per le strade statali, alla Città metropolitana di Torino per le strade provinciali dell'area metropolitana di Torino, ad altre eventuali province per le strade di rispettiva competenza territoriale): ogni ente deve comunque essere informato dello svolgimento della gara per poter eseguire l'istruttoria con eventuale partecipazione al collaudo tecnico del percorso.
Anche i comuni non direttamente coinvolti ma che comunque potrebbero subire disagi in ordine alla viabilità del traffico ordinario, devono essere informati dagli organizzatori.
Nel caso in cui il percorso di una competizione interessi, oltre alla Città metropolitana di Torino, anche un'altra provincia, l'Organizzatore deve trasmettere l'istanza a entrambe.
Nel caso in cui, invece, la gara si svolga solo su strade comunali nell'ambito territoriale di un solo Comune, spetta al Comune rilasciare l'autorizzazione.
I promotori di una manifestazione sportiva non competitiva (ad es. manifestazioni cicloturistiche, raduni motoristici, ecc...) devono richiedere il nulla - osta alla Città metropolitana di Torino nel caso in cui la manifestazione interessi una strada provinciale appartenente all'area metropolitana di Torino.
Tempi e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione allo svolgimento di una competizione sportiva;
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere compilata sulla base dell'apposito modello, modificabile e scaricabile dalla seguente pagina del sito istituzionale della Città metropolitana di Torino: http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/uff_traffico/competizioni_sportive/modulistica.shtml
L'istanza deve essere indirizzata, a mezzo PEC, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della competizione, al nostro ufficio:
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Viabilità e Trasporti
Ufficio traffico e circolazione, polizia stradale e processi sanzionatori
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO
Tel. 011.861.6101 - 011.861.6109
e-mail: ufficio.traffico@cittametropolitana.torino.it
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Sito web: www.cittametropolitana.torino.it
L'istanza deve contenere sia gli estremi anagrafici del presidente della Società organizzatrice sia i dati di quest'ultima nonché tutte le notizie relative alla manifestazione, ad es.: tipo di gara, categoria, comuni interessati, orari e luoghi di partenza e di arrivo, numero presuntivo dei concorrenti, indicazioni riguardo l'eventuale sospensione della circolazione stradale, ecc...
La descrizione del percorso di gara deve essere dettagliata: si specifichi in modo chiaro, nell'ambito territoriale di ogni comune, le strade interessate (ad es: comunali, provinciali, statali, ecc... )
Al fine di verificare con esattezza le strade provinciali interessate, si invita il richiedente ad avvalersi dello stradario interattivo/consultazione mappe reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/stradario/mappe/
Utilizzando il modello scaricabile dal nostro sito (che è modificabile), l'istanza deve essere redatta con le seguenti modalità:
GARE CICLISTICHE
L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una competizione ciclistica su strade ed aree ad uso pubblico, oltre al programma della gara (approvato dalla F.C.I. o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice) e alle informazioni relative alla necessaria sospensione/limitazione della circolazione stradale - per la quale l'Organizzatore è obbligato a richiedere agli Enti competenti il rilascio di apposito provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i) - deve contenere la dichiarazione con la quale la Società organizzatrice si impegna a:
- garantire, durante lo svolgimento della competizione, il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e della disciplina sportiva di settore;
- adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica e quella dei concorrenti nonché per prevenire danni a persone e cose;
- garantire che alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo - al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione - sarà effettuata una rigorosa ed efficiente vigilanza, effettuata con personale appositamente incaricato e abilitato ai sensi del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 27/11/2002 e s.m.i.) nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti sportivi di settore;
- assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso al seguito della gara, nel rispetto della normativa vigente in materia, di quanto stabilito dai regolamenti sportivi e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, garantendo il transito dei mezzi di soccorso pubblico e per situazioni di emergenza;
- provvedere alla massima pubblicità della manifestazione in modo da informare l'utenza circa il transito dei partecipanti - con particolare riguardo alle necessarie sospensioni/limitazioni della circolazione ordinaria e ai conseguenti percorsi alternativi - con installazione provvisoria di cartelli, posizionati in modo da non limitare la visibilità della segnaletica stradale esistente né produrre ostacoli o situazioni di pericolo, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti sportivi e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada;
- ripristinare il preesistente stato dei luoghi, al termine della manifestazione, rimuovendo i manufatti e i cartelli posizionati per allestire il percorso di gara e per informare l'utenza;
- garantire la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, mediante l'adozione delle misure necessarie per evitare di arrecare danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale ed alla segnaletica, assicurando altresì che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare a causa dell'effettuazione della manifestazione;
- assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade, ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere - verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva - esonerando la Città metropolitana di Torino da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi;
- nella consapevolezza che la Città metropolitana di Torino, per quanto di competenza, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, per esigenze di carattere tecnico, per la presenza di eventuali pericoli dovuti a dissesti idrogeologici o a eventi atmosferici di intensità tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica, il patrimonio infrastrutturale dell'Ente e la sicurezza della competizione sportiva, accettare che l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione per i motivi sopra indicati, non potrà essere oggetto di eventuale richiesta di danni nei confronti della Città metropolitana di Torino.
N.B.: Nell'istanza deve essere inclusa la dichiarazione con la quale l'Organizzatore assicura di aver verificato l'intero percorso di gara (con sopralluogo effettuato da proprio personale) e rileva che le attuali condizioni delle strade interessate sono compatibili con il tipo di velocipede partecipante e idonee allo svolgimento della competizione, mantenendo sollevata ed indenne la Città metropolitana di Torino da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della manifestazione.
All'istanza devono essere allegati:
- n. 2 marche da bollo da € 16.00 ciascuna, per l'istanza e per il provvedimento autorizzativo (con esenzione per federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI);
- l'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria (l'importo dovuto per le competizioni di tipo professionistico o dilettantistico è di euro 85,00, mentre per le competizioni amatoriali è di euro 42,00), da effettuarsi con le seguenti modalità:
- a mezzo del servizio PagoPA®: per effettuare il pagamento, accedere alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/pagopa.shtml (anche con accesso in modalità "anonima"), successivamente occorre selezionare la voce "PAGAMENTO SPONTANEO" e selezionare come servizio d'incasso "SPESE IST.RIE CONC. STRADALI"; è necessario specificare quale causale del pagamento: "Spese di istruttoria - denominazione competizione - data di svolgimento";
- con bonifico bancario su Cod. IBAN: IT88B0200801033000003233854 (Banca: Unicredit SpA - Sportello 08162 Via Bellezia n. 2 – Torino) intestato a: Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 (UA3) – Ufficio del Traffico; è necessario specificare quale causale del pagamento "Spese di istruttoria - denominazione competizione - data di svolgimento"; - il programma della competizione e il regolamento di gara approvato dalla F.C.I. o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice;
- la rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara, con planimetria in idonea scala e riportante i confini dei Comuni, al fine di individuare con precisione le strade e i Comuni interessati;
- la cronotabella di marcia;
- la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e a copertura di eventuali danni arrecati alle strade e loro pertinenze, stipulata per la gara in argomento e in corso di validità, oppure la relativa dichiarazione della Società assicuratrice (è in ogni caso necessario che nell'istanza siano menzionati gli estremi della polizza assicurativa, necessaria per legge);
- la ricevuta o documento equipollente, dell'avvenuta comunicazione dell'istanza agli altri Enti interessati, quali Questura di Torino, Sezione Polizia Stradale di Torino, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, comuni, GTT di Torino nonché ad altri enti eventualmente interessati dal percorso di gara (es.: altre province interessate, enti parchi, ANAS - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta...);
- la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
GARE PODISTICHE (SKIROLL E EQUESTRI)
L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una competizione podistica o equestre o con skiroll, deve indicare la Federazione o l'Ente di promozione sportiva cui è affiliata la Società organizzatrice e nel cui calendario è inserita la competizione (si specifichi il n. di approvazione). Essa deve inoltre contenere le informazioni riguardo l'eventuale sospensione o limitazione temporanea del traffico - per la quale l'Organizzatore deve richiedere agli Enti competenti il rilascio dell'apposito provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i) - e la dichiarazione con la quale la Società organizzatrice s'impegna a:
- garantire, durante lo svolgimento della competizione, il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e della disciplina sportiva di settore;
- adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica e quella dei concorrenti nonché per prevenire danni a persone e cose;
- assicurare il regolare svolgimento della competizione mediante una rigorosa ed efficiente vigilanza, effettuata alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, con personale appositamente incaricato, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti sportivi di settore;
- assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso al seguito della gara, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti sportivi di settore, garantendo altresì il transito dei mezzi di soccorso pubblico e per situazioni di emergenza;
- provvedere alla massima pubblicità della manifestazione in modo da informare l'utenza riguardo il transito dei concorrenti - con particolare rifermento alle eventuali sospensioni/limitazioni della circolazione e ai conseguenti percorsi alternativi - con installazione provvisoria di cartelli per avvisare l'utenza, senza limitare la visibilità della segnaletica stradale esistente né creare ostacoli o situazioni di pericolo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti sportivi;
- ripristinare il preesistente stato dei luoghi, al termine della manifestazione, rimuovendo i manufatti e i cartelli posizionati per allestire il percorso di gara e per informare l'utenza;
- garantire la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, mediante l'adozione delle misure necessarie per evitare di arrecare danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale ed alla segnaletica, assicurando altresì che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare a causa dell'effettuazione della gara;
- assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade, ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere - verificatesi durante o in conseguenza della competizione in oggetto – esonerando la Città metropolitana di Torino da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi;
- nella consapevolezza che la Città metropolitana di Torino, per quanto di competenza, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, per esigenze di carattere tecnico, per la presenza di eventuali pericoli dovuti a dissesti idrogeologici o a eventi atmosferici di intensità tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica, il patrimonio infrastrutturale dell'Ente e la sicurezza della competizione sportiva, accettare che l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione per i motivi sopra indicati, non potrà essere oggetto di eventuale richiesta di danni nei confronti della Città metropolitana di Torino.
N.B.: Nell'istanza deve essere inclusa la dichiarazione con la quale l'Organizzatore assicura di aver verificato l'intero percorso di gara (con sopralluogo effettuato da proprio personale) e rileva che le attuali condizioni delle strade interessate sono idonee allo svolgimento della corsa, mantenendo sollevata ed indenne la Città metropolitana di Torino da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della competizione.
All'istanza devono essere allegati:
- n. 2 marche da bollo da € 16.00 ciascuna, per l'istanza e per il provvedimento autorizzativo (con esenzione per federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI);
- l'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria (l'importo dovuto per le competizioni di tipo professionistico o dilettantistico è di euro 85,00, mentre per le competizioni amatoriali è di euro 42,00), da effettuarsi con le seguenti modalità:
- a mezzo del servizio PagoPA®: per effettuare il pagamento, accedere alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/pagopa.shtml (anche con accesso in modalità "anonima"), successivamente occorre selezionare la voce "PAGAMENTO SPONTANEO" e selezionare come servizio d'incasso "SPESE IST.RIE CONC. STRADALI"; è necessario specificare quale causale del pagamento: "Spese di istruttoria - denominazione competizione - data di svolgimento";
- con bonifico bancario su Cod. IBAN: IT88B0200801033000003233854 (Banca: Unicredit SpA - Sportello 08162 Via Bellezia n. 2 – Torino) intestato a: Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 (UA3) – Ufficio del Traffico; è necessario specificare quale causale del pagamento "Spese di istruttoria - denominazione competizione - data di svolgimento"; - il programma della competizione e il Regolamento di gara, approvato dalla Federazione sportiva nazionale o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice;
- la rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara, con planimetria in idonea scala e riportante i confini dei Comuni, al fine di individuare con precisione le strade e i Comuni interessati;
- la cronotabella di marcia;
- la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.) e a copertura di eventuali danni arrecati alle strade e loro pertinenze oppure relativa dichiarazione della Società Assicuratrice; è in ogni caso necessario che nell'istanza siano menzionati gli estremi della polizza assicurativa, necessaria per legge;
- la ricevuta o documento equipollente, dell'avvenuta comunicazione dell'istanza agli altri enti interessati, quali Questura di Torino, Sezione Polizia Stradale di Torino, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, comuni, GTT di Torino nonché ad altri enti eventualmente interessati dal percorso di gara (es.: altre province interessate, enti parchi, ANAS - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta...);
- la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
GARE DI DUATHLON/TRIATHLON
L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una competizione di duatlon/triathlobn su strade ed aree ad uso pubblico, oltre al programma della gara (approvato dalla Federazione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice) e alle informazioni relative alla sospensione temporanea del traffico o alla limitazione della circolazione stradale (per la quale l'Organizzatore deve richiedere agli enti competenti il rilascio dell'apposito provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i), deve contenere la dichiarazione con la quale la Società organizzatrice si impegna a:
- garantire, durante lo svolgimento della competizione, il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e della disciplina sportiva di settore;
- adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica e quella dei concorrenti nonché per prevenire danni a persone e cose;
- assicurare il regolare svolgimento della competizione, effettuando una rigorosa ed efficiente vigilanza alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, con personale appositamente incaricato, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti sportivi di settore;
- assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso al seguito della gara, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti sportivi di settore, garantendo altresì il transito dei mezzi di soccorso pubblico e per situazioni di emergenza;
- provvedere alla massima pubblicità della manifestazione in modo da informare l'utenza riguardo il transito dei concorrenti - con particolare rifermento alle eventuali sospensioni/limitazioni della circolazione e ai conseguenti percorsi alternativi - con installazione provvisoria di cartelli, senza limitare la visibilità della segnaletica stradale esistente né creare ostacoli o situazioni di pericolo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti sportivi;
- ripristinare il preesistente stato dei luoghi, al termine della manifestazione, rimuovendo i manufatti e i cartelli posizionati per allestire il percorso di gara e informare l'utenza;
- garantire la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, mediante l'adozione delle misure necessarie per evitare di arrecare danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale ed alla segnaletica, assicurando altresì che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare a causa dell'effettuazione della gara;
- assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade e ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere, verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva, esonerando la Città metropolitana di Torino da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi;
- nella consapevolezza che la Città metropolitana di Torino, per quanto di competenza, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, per esigenze di carattere tecnico, per la presenza di eventuali pericoli dovuti a dissesti idrogeologici o a eventi atmosferici di intensità tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica, il patrimonio infrastrutturale dell'Ente e la sicurezza della competizione sportiva, accettare che l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione per i motivi sopra indicati, non potrà essere oggetto di eventuale richiesta di danni nei confronti della Città metropolitana di Torino.
N.B.: Nell'istanza deve essere inclusa la dichiarazione con la quale l'Organizzatore assicura di aver verificato l'intero percorso di gara (con sopralluogo effettuato da proprio personale) e rileva che le attuali condizioni delle strade interessate sono compatibili e idonee allo svolgimento della competizione, mantenendo sollevata ed indenne la Città metropolitana di Torino da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della competizione.
All'istanza devono essere allegati:
- n. 2 marche da bollo da € 16.00 ciascuna, per l'istanza e per il provvedimento autorizzativo (con esenzione per federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI);
- l'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria (l'importo dovuto per le competizioni di tipo professionistico o dilettantistico è di euro 85,00, mentre per le competizioni amatoriali è di euro 42,00), da effettuarsi con le seguenti modalità:
- a mezzo del servizio PagoPA®: per effettuare il pagamento, accedere alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/pagopa.shtml (anche con accesso in modalità "anonima"), successivamente occorre selezionare la voce "PAGAMENTO SPONTANEO" e selezionare come servizio d'incasso "SPESE IST.RIE CONC. STRADALI"; è necessario specificare quale causale del pagamento: "Spese di istruttoria - denominazione competizione - data di svolgimento";
- con bonifico bancario su Cod. IBAN: IT88B0200801033000003233854 (Banca: Unicredit SpA - Sportello 08162 Via Bellezia n. 2 – Torino) intestato a: Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 (UA3) – Ufficio del Traffico; è necessario specificare quale causale del pagamento "Spese di istruttoria - denominazione competizione - data di svolgimento"; - il programma della competizione e il Regolamento di gara, approvato dalla Federazione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice;
- le rappresentazioni grafiche dettagliate dei percorsi di gara, con planimetria in idonea scala e riportante i confini dei comuni, al fine di individuare con precisione le strade e i comuni interessati;
- le cronotabelle di marcia;
- la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e a copertura di eventuali danni arrecati alle strade e loro pertinenze, stipulata per la gara in argomento e in corso di validità, oppure la relativa dichiarazione della Società assicuratrice (è in ogni caso necessario che nell'istanza siano menzionati gli estremi della polizza assicurativa, necessaria per legge);
- la ricevuta o documento equipollente, dell'avvenuta comunicazione dell'istanza agli altri enti interessati, quali Questura di Torino, Sezione Polizia Stradale di Torino, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, comuni, GTT di Torino nonché ad altri enti eventualmente interessati dal percorso di gara (es.: altre province interessate, enti parchi, ANAS - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta...);
- la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
GARE MOTORISTICHE
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di una gara motoristica su strade ed aree ad uso pubblico, deve contenere sia gli estremi anagrafici del presidente della Società organizzatrice sia i dati di quest'ultima nonché tutte le notizie relative alla manifestazione, ad es.: tipo di competizione (ad es. gara di velocità o di regolarità), comuni interessati dal percorso, orari e luoghi di partenza e di arrivo, numero presuntivo dei concorrenti, informazioni riguardo la sospensione o la limitazione della circolazione stradale, per la quale l'Organizzatore deve richiedere agli enti competenti il rilascio di apposito provvedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i).
Oltre al regolamento della gara (approvato dalla Federazione nazionale sportiva competente), alla descrizione dettagliata del percorso (si specifichi per esempio, nell'ambito territoriale di ogni comune, le strade interessate dal trasferimento e quelle percorse durante lo svolgimento delle prove speciali) e al Piano Organizzativo e di Sicurezza (anche in riferimento alle postazioni eventualmente disposte per il pubblico), l'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- la competizione per la quale si chiede l'autorizzazione è regolarmente inserita nel programma annuale delle competizioni motoristiche, redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tale inserimento può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) e per le gare di formula chalenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km) con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h); nel caso in cui la competizione non sia inserita nel calendario di cui sopra, l'Organizzatore deve precisare di aver richiesto il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che il percorso dichiarato coincide perfettamente con quello decritto nell'istanza presentata alla Città metropolitana di Torino (nel caso in cui la gara non sia inserita nel programma annuale ministeriale o abbia subito una successiva variazione di percorso, l'Organizzatore deve quindi integrare l'istanza con il nulla-osta ottenuto dal Ministero);
- sarà garantita, durante lo svolgimento della competizione, il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e della disciplina sportiva di settore;
- saranno adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica e quella dei concorrenti nonché per prevenire danni a persone e cose;
- sarà effettuata di una rigorosa ed efficiente vigilanza alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, con personale specializzato appositamente incaricato - nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti sportivi di settore - al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione;
- sarà assicurata una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso, con presenza del servizio ambulanza e di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità - nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti sportivi di settore - garantendo altresì il transito dei mezzi di soccorso pubblico e per situazioni di emergenza;
- sarà garantita la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, mediante l'adozione delle misure necessarie per evitare di arrecare danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale ed alla segnaletica, assicurando che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare a causa dell'effettuazione della manifestazione;
- si provvederà alla massima pubblicità dello svolgimento della manifestazione in modo da informare l'utenza circa il transito dei partecipanti - con particolare riguardo alle sospensioni/limitazioni della circolazione ordinaria e ai conseguenti percorsi alternativi - con installazione provvisoria di cartelli di avviso all'utenza, che non non limiteranno la visibilità della segnaletica stradale esistente né produrranno ostacoli o situazioni di pericolo;
- al termine della manifestazione, prima della riapertura della viabilità ordinaria, al fine di ripristinare il preesistente stato dei luoghi, saranno rimossi tutti i manufatti e i cartelli posizionati per allestire il percorso di gara e per informare l'utenza, nonché si ripulirà il percorso di gara da detriti o residui oleosi;
- l'Organizzatore si assume ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade, ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere - verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva - esonerando, fin da ora, la Città metropolitana di Torino da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi;
- l'Organizzatore ha provveduto alla verifica dell'intero percorso di gara, con sopralluogo effettuato da proprio personale, rilevando che le attuali condizioni delle strade interessate sono idonee allo svolgimento della manifestazione, mantenendo sollevata ed indenne la Città metropolitana di Torino da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della competizione in oggetto;
- nella consapevolezza che la Città metropolitana di Torino, per quanto di competenza, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, per esigenze di carattere tecnico, per la presenza di eventuali pericoli dovuti a dissesti idrogeologici o a eventi atmosferici di intensità tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica, il patrimonio infrastrutturale dell'Ente e la sicurezza della competizione sportiva, si accetta che l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione per i motivi sopra indicati, non potrà essere oggetto di eventuale richiesta di danni nei confronti della Città metropolitana di Torino.
All'istanza devono essere allegati:
- n. 2 marche da bollo da € 16.00 ciascuna, per l'istanza e per l'autorizzazione (con esenzione per federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI);
- l'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari a € 85,00 e - nell'ipotesi in cui si renda opportuno il sopralluogo e il collaudo tecnico del percorso di gara (per es. quando siano previste prove speciali con chiusura delle strade interessate) – il rimborso spese pari a € 211,00 da effettuarsi con le seguenti modalità:
- a mezzo del servizio PagoPA®: per effettuare il pagamento, accedere alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/pagopa.shtml (anche con accesso in modalità "anonima"), successivamente occorre selezionare la voce "PAGAMENTO SPONTANEO" e selezionare come servizio d'incasso "SPESE IST.RIE CONC. STRADALI"; è necessario specificare quale causale del pagamento: "Spese di istruttoria e rimborso spese per sopralluogo e collaudo tecnico - denominazione competizione - data di svolgimento";
- con bonifico bancario su Cod. IBAN: IT88B0200801033000003233854 (Banca: Unicredit SpA - Sportello 08162 Via Bellezia n. 2 – Torino) intestato a: Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 (UA3) – Ufficio del Traffico; è necessario specificare quale causale del pagamento "Spese di istruttoria e rimborso spese per sopralluogo e collaudo tecnico - denominazione competizione - data di svolgimento"; - la planimetria del percorso di gara, in idonea scala e riportante i confini dei Comuni, al fine di individuare, distintamente per ogni Comune, le strade interessate;
- la cronotabella di marcia con indicazione della velocità media e massima;
- il Piano Organizzativo e di Sicurezza;
- il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (solo per le competizioni non inserite nel programma annuale o che successivamente all'inserimento, abbiano subito una variazione di percorso);
- il programma della competizione e il Regolamento di gara approvato dalla competente Federazione sportiva nazionale;
- la polizza di assicurazione della responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.) e a copertura di eventuali danni arrecati alla strade e loro pertinenze, in corso di validità;
- la ricevuta o documento equipollente dell'avvenuta comunicazione dell'istanza agli altri enti interessati, quali Questura di Torino, Sezione Polizia Stradale di Torino, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Comuni, GTT di Torino nonché ad altri enti eventualmente interessati dal percorso di gara (es.: altre province, enti parchi, ANAS - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta...);
- la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Nulla-osta degli enti proprietari
Gli organizzatori di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, oltre ad avanzare l'istanza per l'ottenimento della autorizzazione presso i nostri Uffici, dovranno inviarne copia anche agli altri enti proprietari delle strade percorse durante la gara (comuni, compartimento ANAS di Torino, ecc...) nonché agli altri enti interessati: Prefettura di Torino, Questura di Torino, Sezione Polizia Stradale di Torino, GTT, ATIVA S.p.A. (se sono coinvolti gli svincoli autostradali di competenza di quest'ultima).
Il nulla-osta degli enti proprietari contiene valutazioni tecniche, per esempio relative allo stato delle strade interessate ed alla loro conservazione, mentre le valutazioni in ordine alla fluidità del traffico veicolare ed alla sicurezza della circolazione sono rimesse alla competenza del Prefetto.
I pareri negativi eventualmente espressi, dovranno essere motivati e pervenire alla Città metropolitana di Torino almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della gara.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. - al fine di rendere più snello e spedito l'iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo - si ritiene che il nulla-osta, in caso di silenzio degli enti interpellati, possa intendersi tacitamente acquisito in base al principio del silenzio-assenso.
Scorta nelle compezioni
Per le competizioni ciclistiche, l'art. 9 comma 6 bis del Codice della Strada - ove la sicurezza della circolazione lo renda necessario - prevede la possibilità di imporre nel provvedimento autorizzativo la scorta della polizia (cioè di uno dei soggetti a competenza più limitata di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo) oppure, in sua vece o per coadiuvarla, una scorta tecnica abilitata secondo un disciplinare tecnico (Ministero dell'Interno - Dip. P.S. n. 300/01/43369/116/1/1). In altri termini, nell'autorizzazione deve essere imposto un servizio di scorta per regolare la circolazione stradale con le opportune segnalazioni e con la regolamentazione del traffico, evitando così potenziali incidenti. Questa funzione di scorta deve essere attribuita ad uno degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 comma 1 del Codice della Strada, ma il DLG n. 9/2002 prevede la possibilità di trasferire, in modo totale o parziale, il servizio di scorta anche a soggetti privati abilitati. Si può dunque affermare che la scorta può essere di tre tipi:
- Scorta di Polizia: se il servizio di scorta viene eseguito interamente da personale della Polizia Stradale;
- Scorta Tecnica: se il servizio di scorta viene eseguito interamente da personale privato abilitato ai sensi dell'art. 9 del C.d.S., comma 6-ter;
- Scorta Mista: se il servizio di scorta viene eseguito da personale della Polizia Stradale con l'ausilio dei personale privato abilitato.
Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio di uno stesso Comune (o anche di più Comuni limitrofi, se d'accordo tra loro) la scorta può essere effettuata dalla Polizia Municipale coadiuvata, se occorre, dalla scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter dell'art. 9 del Codice della Strada. L'abilitazione per poter effettuare il servizio di scorta tecnica, secondo quest'ultimo comma, è rilasciata dal Ministero dell'Interno.
Disciplina del traffico per le competizioni
La competizione sportiva su strada aperta al traffico si concretizza in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione sulla carreggiata dei veicoli partecipanti alla manifestazione, al sorpasso, ecc. Per questa ragione, la nuova disciplina dell'art. 9 del C.d.S. prevede che per tutte le gare ciclistiche sia necessaria una specifica regolamentazione della circolazione che può consistere nella sospensione temporanea del traffico nell'imminenza e durante il transito dei concorrenti oppure nella chiusura totale della strada a tempo determinato.
La scelta dello strumento da utilizzare, caso per caso, compete in via esclusiva all'autorità a cui è affidata la disciplina del traffico: il Prefetto, per le competizioni che si svolgono fuori dei centri abitati, il Sindaco per le manifestazioni che si snodano esclusivamente all'interno dei centri abitati.
L'istanza per ottenere l'ordinanza di sospensione della circolazione, dunque, va inoltrata, a secondo del caso, alle predette autorità.
Polizza assicurativa per responsabilità civile
Il comma 6 dell'art. 9 del C.d.S. obbliga gli organizzatori di qualsiasi competizione sportiva su strada a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 124 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - pubblicato in G.U. n. 239 del 13/10/2005, Suppl. Ord. n. 163). Tale contratto dovrà coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature.
Normativa
- Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92e s.m.i.);
- Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.p.r. 495/92);
- Legge Regionale n. 16 del 19 Luglio 2004;
- Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali della Provincia di Torino (approvato con D.C.P. 64-510617/2004 del 01/03/2005);
- "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada", approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 27/11/2002 e e s.m.i.;
- Circolare annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione Generale per la motorizzazione.