Protezione Civile

Gestione emergenze

Un incendio, una frana, un terremoto, una valanga, un incidente industriale, un danno grave a una diga, sono esempi di eventi calamitosi che, secondo l'ampiezza del territorio interessato o della gravità, possono richiedere il progressivo intervento del Comune, della Città metropolitana o della Regione e del Dipartimento di protezione civile nazionale, per la gestione coordinata dei soccorsi e delle attività di assistenza alla popolazione colpita. 

Indipendentemente dalla sua origine, l'evento può essere in tutto o in parte previsto attraverso un sistema di allertamento, offrendo il vantaggio di una serie di attivazioni preliminari degli organi e delle strutture territoriali di Protezione civile.

Si articola su più livelli: al vertice c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri con il suo Dipartimento della Protezione Civile, affiancato dalle Regioni e Province Autonome, dalle Città metropolitane e dalle Province e infine dai Comuni con il Sindaco come prima autorità locale. La struttura è integrata e si basa sul principio di sussidiarietà, con una chiara attribuzione di competenze e responsabilità che si attiva, partendo dal livello locale, in base alla tipologia e alla portata dell'emergenza.

L’emissione dei bollettini ARPA, che prevedono l'arrivo di eventi meteorologici di forte intensità o che segnalano l'avvenuto superamento di particolari soglie di pericolo, sono elementi caratteristici di un processo codificato che prende il nome di Allertamento e che rappresenta il primo istante di comunicazione pubblica sull'evento atteso. 

Ogni struttura del Sistema territoriale può pertanto attivare la Fase operativa di Attenzione, di Preallarme o di Allarme, adottando così le misure previste nel proprio Piano di Protezione civile, come ad esempio la vigilanza sui fenomeni attesi sia da remoto attraverso le tecnologie disponibili, o il presidio dei potenziali bersagli fisicamente svolto dalle risorse umane delle Amministrazioni e del volontariato.

Il Codice di Protezione civile definisce il Sistema territoriale che gestisce le emergenze come composto, oltre che dalle già citate Strutture operative, da una rete di Centri di coordinamento dispiegati sul territorio, come i Centri operativi comunali (C.O.C). e i Centri operativi misti  (C.O.M.) rispettivamente diretti dai Sindaci e dal Prefetto, e da un ristretto numero di organi, come ad esempio il Centro coordinamento dei soccorsi (C.C.S.) e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ciascuno aventi il compito di tenere costantemente sotto controllo la situazione prevista o in atto, attraverso il costante collegamento con tavoli tecnici specifici e con le Sale operative di Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino. 

C.C.S. - Centro coordinamento soccorsi

Il Prefetto è titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) ed è Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle Forze di polizia; è inoltre il responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In occasione degli eventi emergenziali di estensione provinciale o che richiedono l’impiego di mezzi e poteri straordinari, ma anche in caso di allertamento del Servizio nazionale, il Prefetto attiva il CCS assicurando un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione e i Comuni, nonché con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Nell'immediatezza dell'evento il CCS accentra, in raccordo con la Struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello territoriale, curando l'attuazione del piano di protezione civile per l’ambito territoriale di competenza, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche per garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione.

C.O.M. - Centri operativi misti

Cosa sono i C.O.M.

I Centri operativi misti, C.O.M., sono attivati dal Prefetto, nelle aree interessate dall'evento, al momento della dichiarazione dello stato di preallarme o allarme. 

I C.O.M. sono attivati qualora il Prefetto valuti che la calamità sia di gravità tale, per estensione territoriale e/o per eventuali conseguenze dannose, da richiedere:

  • un'articolata attività di coordinamento degli interventi a livello intercomunale;
  • una rilevazione e valutazione delle esigenze da soddisfare e delle successive richieste di interventi da avanzare a livello provinciale;
  • un migliore impiego delle risorse umane e materiali già presenti in loco o che man mano affluiscono dall'esterno.

La costituzione dei C.O.M. è suggerita, quindi, dalla necessità di organizzare i soccorsi in modo capillare sul territorio interessato da un evento calamitoso e cioè di recepire in modo immediato le diverse esigenze locali e di garantire un effettivo coordinamento dei conseguenti interventi di soccorso. 

Tali centri operativi dovranno assicurare un tempestivo servizio informativo facente capo, per il tramite del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) direttamente al Prefetto ed agiranno nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, essendo in grado di avere diretta ed immediata nozione non solo delle dimensioni del disastro, ma anche delle più urgenti necessità che via via dovessero insorgere.

Compiti dei C.O.M.

Coordinamento generale nel proprio ambito territoriale di tutte le operazioni di soccorso ed in particolare:

  • ricovero feriti
  • recupero salme
  • recupero e salvaguardia valori, mobili e masserizie
  • demolizioni
  • riapertura centri abitati
  • approvvigionamento alimentare
  • attendamenti ed altri ricoveri
  • trasporto ed impiego mezzi speciali
  • controllo acquedotti e fognature
  • ripristino viabiltà ed altri servizi pubblici
  • verifica stabilità di strutture pericolanti
  • altri interventi tecnici a tutela della pubblica incolumità
  • controlli a tutela della salute e dell'igiene pubblica
  • approvvigionamento idrico
  • approvvigionamento medicinali
  • disinfezione e disinfestazione
  • controllo rete distribuzione generi alimentari
  • ogni altro intervento di emergenza

Composizione dei C.O.M

La Città metropolitana di Torino è suddivisa in 13 C.O.M.

  • Chieri
  • Chivasso
  • Cuorgnè
  • Ivrea
  • Lanzo Torinese
  • Moncalieri
  • Nichelino
  • Pinerolo
  • Rivoli
  • Settimo Torinese
  • Susa
  • Torino
  • Venaria

Tabella con la partizione dei Comuni per COM

Cartografia con la ripartizione dei Comuni per COM

Inquadramento territoriale 

C.O.C. - Centri operativi comunali

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del proprio territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale, C.O.C., per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.

Il C.O.C. è presieduto dal Sindaco ed è composto dai responsabili delle funzioni di supporto finalizzate ad organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso dell'evento calamitoso.

Il C.O.C. dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un'area di facile accesso.

La struttura del C.O.C. si configura, generalmente, secondo nove funzioni di supporto:

  1. Tecnico Scientifico - Pianificazione
  2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
  3. Volontariato
  4. Materiali e mezzi
  5. Servizi essenziali e attività scolastica
  6. Censimento danni a persone e cose
  7. Strutture operative locali
  8. Telecomunicazioni
  9. Assistenza alla popolazione

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in "tempo di pace" aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e in caso di emergenza, nell'ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.

Corpo nazionale dei Vigile del Fuoco

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è un componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile; durante gli eventi emergenziali assicura, sino al loro compimento, gli interventi urgenti di soccorso tecnico e di ricerca e di salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità attraverso il coordinamento tecnico–operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

Gli interventi di soccorso tecnico sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

Regione Piemonte

Il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile e svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente.
La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative ed amministrative e, disciplina l'organizzazione del Sistema di protezione civile nel proprio ambito territoriale, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile secondo quanto stabilito dal Codice della protezione civile ed in particolare dell’art. 11. 

La struttura regionale inoltre:

  • regolamenta le modalità per assicurare il concorso del Sistema regionale di protezione civile alle attività di rilievo nazionale e agli interventi all'estero;
  • cura la gestione della Sala operativa regionale (SOR), volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;
  • disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei propri uffici e appronta le strutture e i mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, garantendone la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi calamitosi;
  • definisce le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza in occasione di Eventi di tipo (b) – secondo quanto definito all'art. 7, comma 1 del Codice - e per lo svolgimento delle conseguenti attività;
  • cura la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato, per gli interventi in occasione o in previsione di eventi emergenziali;
  • stabilisce le modalità  organizzative per gli interventi necessari alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
  • disciplina le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;gionale di protezione civile;
  • infine la Regione, per l'attuazione del Piano regionale, può prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
Città metropolitana di Torino e le Unioni di Comuni

I Comuni possono assolvere la funzione di pianificazione di protezione civile e direzione dei soccorsi anche in forma associata, secondo quanto stabilito dalla Legge 56/2014 e dalla L.R. 2/2016, svolgendo le attività attraverso le strutture afferenti alla propria Amministrazione e al territorio di competenza.

Per la gestione delle emergenze in particolare, alle Unioni di Comuni e alla Città metropolitana possono essere delegati i seguenti compiti in ambito sovra-comunale:

  • l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani di area vasta;
  • l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  • l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per approntare strutture e mezzi di soccorso, assicurandone la prontezza operativa;
  • le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare a supporto delle amministrazioni locali colpite afferenti al proprio territorio;
  • la predisposizione dei piani intercomunali di emergenza, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, e la cura della loro attuazione;
  • il supporto ai Comuni per l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  • la vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture afferenti alla propria Amministrazione;
  • l’impiego del volontariato di protezione civile a livello intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
     
Funzioni di Supporto

Le funzioni di supporto rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell’emergenza e sono riferite ai seguenti temi:

  • F1 Unità di coordinamento
  • F2 Rappresentanze delle strutture operative
  • F3 Assistenza alla popolazione
  • F4 Sanità e assistenza sociale
  • F5 Logistica
  • F6 Telecomunicazioni d’emergenza
  • F7 Accessibilità e mobilità
  • F8 Servizi essenziali
  • F9 Attività aeree e marittime
  • F10 Tecnica e di valutazione
  • F11 Censimento danni e rilievo dell’agibilità
  • F12 Volontariato
  • F13 Rappresentanza dei Beni Culturali
  • F14 Stampa e comunicazione
  • F15 Supporto amministrativo e finanziario
  • F16 Continuità amministrativa

Per ogni funzione sono definiti gli obiettivi da perseguire e le relative attività da svolgere sia nel periodo ordinario sia durante un’emergenza. Ogni Funzione di Supporto è coordinata da un responsabile formalmente individuato in base alle competenze professionali o di rappresentanza e, nella sede dove Essa è attivata, gestisce le comunicazioni in entrata e in uscita, svolgendo le verifiche e gli approfondimenti preliminari all’adozione dei provvedimenti decisi dalle Autorità di Protezione civile.

 

Ultimo aggiornamento
18 Nov 2025 - 17:50