Edilizia scolastica
edilizia

Regolamento

Normativa di riferimento

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ‒ commi 44, lett. e), e 85, lett. e), dell'art. 1 ‒ attribuisce alle Città metropolitane la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)

ricomprendendo i compiti già assegnati alle Province, cioè la gestione dell'edilizia scolastica.

Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) specifica al comma 4 dell'art. 96 (Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche) che

gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Da qui, per rispondere alle esigenze emergenti dal territorio, la Città metropolitana di Torino ha progressivamente e continuamente investito le proprie risorse per implementare le dotazioni impiantistiche. A oggi, l'Ente dispone di due centri sportivi, numerosi playground ‒ cioè spazi aperti destinati all'attività sportiva ‒ e circa centonovanta palestre di istituti scolastici.

Regolamento degli impianti sportivi

La Città metropolitana di Torino è dotata di un Regolamento per lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi, deliberato dal Consiglio provinciale con atto n. 407843 del 22 gennaio 2008, il cui art. 2 (Oggetto) del Titolo I informa che:

1. Il presente regolamento disciplina gli strumenti per mezzo dei quali la Provincia di Torino
garantisce la programmazione, la pianificazione e l’utilizzo del patrimonio sportivo provinciale.


2. Il regolamento definisce altresì le modalità di intervento della Provincia di Torino sulle strutture
sportive alla cui realizzazione l’Ente contribuisce finanziariamente, pur non avendone la
proprietà o altro diritto reale.


3. Il regolamento disciplina altresì i procedimenti amministrativi per la concessione in uso ed in
gestione delle strutture sportive comprese nel patrimonio indisponibile della Provincia.

Il Regolamento fissa quattro direttrici:

  • definizione del patrimonio impiantistico sportivo metropolitano, in termini di censimento, classificazione e qualificazione;
  • attività di pianificazione con l'individuazione degli strumenti amministrativi idonei a organizzarla razionalmente;
  • individuazione delle modalità gestionali per mezzo di concessioni;
  • individuazione dei canali di finanziamento.

Il Regolamento risponde alle seguenti necessità:

  • introdurre parametri oggettivi e procedure trasparenti, in grado di soddisfare compiutamente le esigenze di partecipazione e di pari diritti dei cittadini residenti sul territorio metropolitano e delle forme aggregative da essi originate (si veda l'art. 96 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994);
  • definire linee di indirizzo per la gestione degli impianti sportivi metropolitani, riducendo il grado di discrezionalità politica e tecnica (in sede consigliare, la Città metropolitana di Torino individua forme razionali, efficienti, economiche ed efficaci di utilizzo degli impianti sportivi mediante l'istituto giuridico della concessione);
  • predisporre gli strumenti amministrativi necessari per la programmazione delle attività in ambito sportivo;
  • provvedere al censimento del patrimonio sportivo metropolitano, da cui fissare criteri oggettivi per determinare le tariffe e garantire una reale e congrua corrispondenza tra il servizio offerto e il corrispettivo pagato.

Inoltre, il Regolamento mira a:

  • promuovere e potenziare le attività sportive, sociali e aggregative ammesse negli impianti sportivi metropolitani;
  • attuare l'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce di valorizzare tutte le forme associative, qui ricomprese quelle sportive, senza scopo di lucro, operanti sul territorio metropolitano;
  • valorizzare l'importanza sociale e culturale dello sport, anche a livello educativo;
  • promuovere forme di gestione e uso degli impianti sportivi – anche per specifici progetti – con la collaborazione di soggetti operanti sul territorio – come società, associazioni ed enti di promozione sportiva – seguendo una modalità definibile "partecipata";
  • favorire la pratica motoria e sportiva di persone con disabilità;
  • agevolare la pratica motoria e sportiva tra gli anziani e, in generale, tra le fasce deboli della popolazione;
  • promuovere e sostenere l'attività sportiva nelle scuole e l'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
  • incentivare la conoscenza e lo sviluppo degli sport meno diffusi;
  • concorrere al sostegno dell'attività agonistica e competitiva;
  • implementare gli impianti sportivi secondo le necessità espresse dal territorio, mediante una programmazione adeguata e condivisa;
  • monitorare costantemente le condizioni manutentive degli impianti sportivi metropolitani per garantire un alto standard qualitativo del servizio erogato;
  • censire gli impianti sportivi metropolitani per razionalizzarne lo sviluppo;
  • garantire condizioni tariffarie eque a tutti gli utenti, sostenendo e agevolando l'accesso alle strutture sportive per chi si trova in condizioni di disagio economico e sociale.

 

 

 

Ultimo aggiornamento
28 Nov 2025 - 09:33