Tutela Fauna e Flora
Canale fauna e flora

Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca della Città metropolitana di Torino

Entrate in vigore il 1 gennaio 2006 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 110-457491 del 22 novembre 2005 le regole interessano i soli tratti di corsi d'acqua elencati all'art. 1 del Regolamento (vai all'elenco dei corsi d'acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca).

Per esercitare la pesca nei corsi d'acqua soggetti ai diritti demaniali esclusivi di pesca della Città Metropolitana di Torino il pescatore deve essere in possesso, oltre che di valida licenza, della ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa annuale (valida dal 1 gennaio al 31 dicembre), e attualmente stabilita in € 12,00.

 MODULO VERSAMENTO TARIFFA DDEP AD ACCESSO AUTENTICATO - Modalità consigliata (Da compilare direttamente online dall'interessato o da un suo delegato muniti di SPID o di CIE).

Al fine di consentire l'accesso ai cittadini stranieri o italiani non muniti di SPID o di CIE è possibile utilizzare il MODULO VERSAMENTO TARIFFA DDEP AD ACCESSO LIBERO.

Si consiglia però l'accesso con SPID o CIE perché consente l'identificazione immediata dell'utilizzatore acquisendo in automatico il suo Codice Fiscale. L’acceso autenticato consente inoltre di offrire funzionalità migliori dell'accesso libero, quali ad esempio: salvataggio istanza durante la compilazione, ricerca di documenti pregressi, ricerche di documenti senza l'utilizzo del Codice Avviso, ecc...

Ulteriori informazioni sulla tariffa DDEP

N.B.: Si ricorda che il conto corrente postale n. 216101 non è più utilizzabile!
Solo per i cittadini stranieri residenti all'estero il versamento può essere effettuato seguendo le indicazioni per i pagamenti contenuti nella pagina della Tesoreria della Città metropolitana.

Vedi anche le informazioni relative ai Permessi temporanei di pesca della Città metropolitana di Torino (giornaliero o settimanale)

Regole per il prelievo di fauna ittica

Per ogni giornata di pesca in corsi d'acqua soggetti a D.D.E.P., il pescatore può catturare un numero massimo di:

  • 7 capi di salmonidi, con il limite massimo di 2 trote marmorate (Salmo trutta marmoratus) limite così ridefinito con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 1/R del 10 gennaio 2012;
  • 3 chilogrammi di pesci delle altre specie.
Sanzioni
  • Oltre alle sanzioni contemplate nelle norme di settore, per chi viola le disposizioni del Regolamento in oggetto, si applicano le ulteriori sanzioni amministrative:
  • da € 25,00 a € 150,00 per la pesca nelle acque soggette a D.D.E.P. senza il versamento annuale della quota annuale ex art. 2 del Regolamento;
  • da € 25,00 a € 150,00 per l'esercizio della pesca nei tratti adibiti a competizioni agonistiche nel periodo in cui vige il divieto temporaneo ex art. 5 del Regolamento;
  • da € 80,00 a € 500,00 per la cattura di un numero di capi o di una quantità superiore di fauna ittica, rispetto ai limiti prefissati ex art. 6 del Regolamento;
  • da € 80,00 a € 500,00 per l'immissione di materiale ittico senza preventiva autorizzazione provinciale o in contrasto con i disposti relativi alle attività competitive ex art. 5 del Regolamento.
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  • Chi cattura illegittimamente o comunque determina la morte di specie ittiche nei corsi d'acqua soggetti a D.D.E.P. è tenuto altresì al risarcimento del danno inferto al demanio della Provincia nella misura di:
  • € 150,00 per ogni chilogrammo di salmonidi, timallidi od esocidi;
  • € 50,00 per ogni chilogrammo di altro pesce di specie diversa.

IMPORTANTE

  • Con Decreto del Consigliere delegato n. 32 del 04/02/2025 è stato stabilito il divieto di uso del “Belly-boat” nelle acque scorrenti nel territorio della Città metropolitana di Torino. Da tale divieto sono escluse, se non in contrasto con con le misure di conservazione della Rete Natura 2000 o con diritti di privati, le acque di: lago di Viverone, lago Grande di Avigliana, lago di Candia, lago di Alice superiore (attualmente vige però il divieto di pesca in tutto il lago), laghi di Ivrea (Sirio, Campagna, San Michele, Pistono, Nero);- fiume Po dalla confluenza Banna a valle fino al Chisola.
  • Con Decreto del Consigliere delegato n. 36 del 05/02/2025 è stato stabilito fino al 31/12/2027 il divieto di trattenimento alle specie Temolo (Thymallus spp.) e Luccio (Esox spp.) in tutte le acque scorrenti nel territorio della Città metropolitana di Torino.
  • Con Decreto del Consigliere delegato n. 36 del 05/02/2025 e successiva integrazione con Decreto del Consigliere delegato n. 3 del 08/01/2026 è stato stabilito il divieto di trattenimento della Trota marmorata (Salmo marmoratus) e suoi ibridi nel fiume Po nell'intero tratto scorrente nel territorio della Città Metropolitana di Torino, sul torrente Pellice nel tratto compreso dal ponte di Luserna San Giovanni sino alla confluenza con il fiume Po, sul fiume Dora Riparia dal ponte Ferriere in comune di Avigliana a valle fino alla confluenza con il fiume Po, sul torrente Chisone dalla confluenza del torrente Germanasca a valle sino alla confluenza con il torrente Pellice, sul torrente Germanasca dal ponte Rabbioso in comune di Perrero a valle fino al divieto a monte della zona no-kill in comune di Pomaretto, sul torrente Orco dal ponte di Cuorgnè a valle fino alla confluenza con il fiume Po, sul torrente Chiusella dal ponte sulla SP 64 di Valchiusa fino alla confluenza con la Dora Baltea, sul fiume Dora Baltea in tutto il tratto scorrente nel territorio metropolitano, sul fiume Stura di Lanzo dal confine del comune di Germagnano a valle fino alla confluenza con il fiume Po.
  • Con Decreto del Consigliere delegato n. 36 del 05/02/2025 e successiva integrazione con Decreto del Consigliere delegato n. 3 del 08/01/2026 è stato stabilito il divieto di trattenimento della Trota fario mediterranea (Salmo ghigii) e suoi ibridi nel torrente Ripa dalle origini al ponte Terribile in comune di Sauze di Cesana, affluenti e defluenti compresi, sul torrente Chisone dalle origini al ponte “das Itreit” in località Laval in comune di Pragelato, affluenti e defluenti compresi, sul torrente Germanasca dal ponte di Ghigo al ponte di Orgere in comune di Prali.
  • Con Decreto del Consigliere delegato n. 3 del 08/01/2026 è stato stabilito di vietare l'uso di ami multipli (noti come ancorine o ancorette) con o senza ardiglione in tutte le acque principali e secondarie della Città metropolitana salvo che gli stessi siano montati su esche artificiali di lunghezza complessiva pari o superiore a 18 cm al fine di consentire la cattura di pesci siluro.

 


 

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Ultimo aggiornamento
2 Mar 2026 - 14:47