Ambiente
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Sostanze Pericolose

Le emissioni in atmosfera generate dai cicli produttivi nei quali si utilizzano sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata nonché quelle classificate come estremamente preoccupanti, devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs n. 152 del 2006.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori dei relativi stabilimenti o delle installazioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Linee guida per la redazione della relazione.

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttiivi da cui si originano le emissioni ricadono nell'art. 271 comma 7-bis a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del medesimo articolo, allegando alla stessa domanda la relazione di cui all'allegato 6 di ModEm 3.0.

Ultimo aggiornamento
29 Gen 2026 - 16:32