Impatto odorigeno
Dal 2017 il Legislatore nazionale ha introdotto nella normativa sulle emissioni in atmosfera l'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 per disciplinare la materia delle emissioni odorigene, ritenendo necessario definire percorsi autorizzativi e di controllo specifici, nonché approfondimenti tecnici, per alcune attività che hanno un maggiore potenziale di generazione di odori.
Per l'individuazione dei suddetti percorsi autorizzativi e gli approfondimenti tecnici i gestori devono fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato 7 alla modulistica ModEm 3.0.
L’elenco, non esaustivo, di tali attività è riportato nel Decreto Direttoriale n. 309/2023 che per comodità si riporta di seguito.
Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno
- Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
- Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
- Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
- Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
- Lavorazione materie plastiche
- Fonderie e produzione di anime per fonderia
- Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
- Produzione di pitture e vernici
- Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t
- Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
- Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
- Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, etc.)
- Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, etc.)
- Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
- Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
- Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
- Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
- Concerie
- Industrie petrolifere
- Industrie farmaceutiche e cosmetiche
- Industrie alimentari
- Sansifici
- Impianti di produzione della carta
- Impianti orafi
- Mangimifici produzione di pet food
- Impianti dell’industria geotermica
- Impianti orafi
- Mangimifici produzione di pet food
- Impianti dell’industria geotermica
Le autorità regionali hanno facoltà di estendere questo elenco ad ulteriori tipologie di processi che potrebbero determinare problematiche di natura olfattiva.
In relazione ad una serie di elementi di valutazione, quali:
- appartenenza all’elenco delle attività di cui sopra;
- sussistenza di pregresse segnalazioni di molestie odorigene nella porzione di territorio interessata;
- tipologia di procedura di interesse (nuovo stabilimento da autorizzare ex-novo o rinnovo/aggiornamento di un'autorizzazione esistente).
Il Decreto Direttoriale delinea le seguenti procedure:
- procedura estesa di istruttoria autorizzativa: è la procedura più articolata, il cui obiettivo è prevedere quanto un'attività possa risultare o meno fastidiosa dal punto di vista degli odori attraverso complesse analisi matematiche (modelli di dispersione)
- procedura semplificata di istruttoria autorizzativa: è una valutazione che prescinde da analisi matematiche complesse mantenendo tuttavia l'obiettivo della limitazione degli odori molesti
- relazione di ricognizione: vengono descritte le lavorazioni dello stabilimento con particolare riferimento alle attività che producono odori.
La normativa regolamenta anche la procedura da seguire per la gestione dei casi critici, cioè in caso di segnalazione di odori fastidiosi da parte dei cittadini che riguardano uno stabilimento produttivo esistente ed operativo, anche se già autorizzato per le emissioni in atmosfera.