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Allevamento in ambienti confinati

Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) prevede, per le attività di allevamento in ambienti confinati, diverse procedure autorizzative (AVG, AUA, AIA), di complessità crescente, alle quali i gestori delle attività di allevamento devono aderire sulla base del numero dei capi, della specie (bovini, suini, avicoli, ecc.) e della tipologia (da carne, da latte, ovaiole, riproduttori, ecc.) di animali allevati.

Le emissioni in atmosfera degli allevamenti sono costituite dai prodotti del metabolismo animale, emessi in forma diffusa durante la fase di stabulazione e durante le successive fasi di gestione degli effluenti zootecnici: stoccaggio, eventuali trattamenti (per esempio la digestione anaerobica per la produzione di biogas), utilizzazione agronomica.  

I principali inquinanti associati all’attività zootecnica sono rappresentati dall’ammoniaca e dal metano: l’ammoniaca incide in maniera rilevante sulla qualità dell’aria, anche per la sua capacità di contribuire alla formazione del particolato secondario reagendo con altre molecole presenti in atmosfera. Inoltre, in ragione del suo caratteristico odore pungente, è spesso causa di emissioni odorigene. Si stima che in Italia più del 90% delle emissioni di ammoniaca provenga dal settore agricolo e di queste circa l’80% sia imputabile alla zootecnia.

Il metano è uno dei principali gas serra, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) di 25 volte superiore rispetto all’anidride carbonica.

La Regione Piemonte, nell’ambito delle misure del Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA), ha approvato nel 2023 il Piano stralcio agricoltura (PSA), finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca dal comparto agricolo, comprese quelle prodotte dagli allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali. Il PSA definisce i requisiti minimi prestazionali delle tecniche per la prevenzione e riduzione delle emissioni di ammoniaca che devono essere adottate.

L'autorizzazione di carattere generale per le attività di allevamento in ambienti confinati

La Regione Piemonte ha disciplinato le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali in ambienti confinati con autorizzazione di carattere generale (AVG) adottata con D.D. n. 518/DB1004 del 06/07/2012 (successivamente modificata con D.D. n. 946/DB1004 del 21/12/2012). Tale AVG è stata aggiornata per l'adeguamento alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca con D.D. n. 805/A1602B/2023.

 

L'autorizzazione in via ordinaria per le attività di allevamento in ambienti confinati

Per gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente  presente è superiore all’intervallo indicato nella tabella di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (lettera nn) e che non ricadono nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (autorizzazione A.I.A.) deve essere presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del medesimo decreto secondo le indicazioni riportate in Allegato 8  alla modulistica ModEm 3.0.

Ultimo aggiornamento
19 Nov 2025 - 15:29