Appalti e contratti
Appalti e contratti

Subappalto lavori pubblici

Il servizio è rivolto a società o imprese individuali aggiudicatrici di lavori pubblici appaltati dalla Città metropolitana di Torino che intendano affidare a terzi l'esecuzione di una parte del contratto mediante la stipulazione di un contratto di subappalto ovvero mediante un subaffidamento.

In questa sezione sono reperibili le informazioni utili per la presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto di lavori pubblici e la relativa modulistica.

È inoltre possibile scaricare il modello di comunicazione di sub affidamento qualora l'appaltatore intenda affidare a terzi l'esecuzione di una parte dei lavori mediante la stipulazione di un contratto di sub affidamento, non soggetto alla disciplina del subappalto.

Si ricorda che l'istanza di autorizzazione al subappalto ovvero la comunicazione di sub affidamento devono presentare nell'oggetto almeno l'indicazione del codice CIG e sono da indirizzare al Responsabile Unico di Progetto, all'indirizzo pec istituzionale: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

Come richiedere l'autorizzazione al subappalto

 

Tempistica

L'Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro:

  • 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad Euro 100.000,00, fatta salva eventuale proroga dei termini (una sola volta), per esigenze istruttorie, conseguenti alla richiesta di documentazione integrativa;
  • 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a Euro 100.000,00, fatta salva eventuale proroga dei termini (una volta sola), per esigenze istruttorie, conseguente alla richiesta di documentazione integrativa.

Trascorso il termine di cui sopra senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Entro lo spirare dei termini di cui sopra, la Stazione appaltante dovrà verificare la ricorrenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e formali sopra richiamati, per autorizzare il subappalto.


 

Decreto Legislativo 50/2016
INFORMAZIONI GENERALI SUL SUBAPPALTO (DECRETO LEGISLATIVO 50/2016)

Le condizioni di accesso al subappalto sono individuate all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La materia dei subappalti è stata aggiornata alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e alla Legge 23 dicembre 2021, n. 238).

ARTICOLO 105, COMMA 1, SECONDO PERIODO
A pena di nullità,

  • il contratto NON può essere ceduto;
  • NON può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
  • NON può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione (introduce il limite implicito del 50% al subappalto delle categorie prevalenti1) delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 105, COMMA 13
"La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni quando:

  • il subappaltatore o il cottimista è una micro (con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro) o piccola impresa (con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro);
  • in caso di inadempimento dell'appaltatore;
  • su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente".

Art. 105, COMMA 2
L'affidatario deve acquisire una nuova autorizzazione integrativa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni nel corso dell'esecuzione e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore, in relazione alla prestazione subappaltata.
In tale caso è necessario presentare una ulteriore istanza di subappalto, in bollo, alla quale farà seguito un provvedimento autorizzazione al subappalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere, i lavori, servizi e forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

  • il subappaltatore sia qualificato nella categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80;
  • all'atto dell'offerta, il concorrente abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture oggetto di subappalto.

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PER SUBAPPALTI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A EURO 150.000,00 (DECRETO LEGISLATIVO 50/2016)

La società o l'impresa individuale che chiede l'autorizzazione al subappalto deve presentare all'Amministrazione apposita istanza in carta legale (marca da bollo € 16,00) nella quale occorre indicare l'oggetto e l'importo del subappalto. A tale proposito, si invita ad usare il modello di istanza di autorizzazione.

All'istanza di autorizzazione (odt 25 KB) andrà allegato quanto segue:

  1. Originale in carta libera del contratto stipulato tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice da produrre almeno venti giorni prima della data di inizio delle lavorazioni in subappalto, datato e sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo. Analogamente, in caso di consorzio è quest'ultimo che deve sottoscrivere il contratto, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata esecutrice dei lavori. Il contratto dovrà contemplare:
    • l'importo complessivo di subappalto, con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
    • termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA, ovvero indicazione che, trattandosi di micro o piccola impresa, la S.A. procederà al pagamento diretto del subappaltatore;
    • le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione, se necessario, della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie generali, specialistiche o superspecialistiche di appartenenza (come da DM 248/2016) e indicando, per ciascuna categoria, l'importo e l'incidenza della mano d'opera;
    • i prezzi unitari a corpo e a misura utilizzati per la quantificazione dell'importo del subappalto dando atto che gli stessi sono stati estrapolati dalle voci dell'elenco prezzi del contratto principale, evidenziando il ribasso applicato per il subappalto;
    • i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso;
    • gli ulteriori costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per l'eliminazione o, quanto meno, per la massima possibile riduzione, dei rischi interferenziali;
    • l'espresso impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
    • nel caso in cui le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, nel contratto di subappalto deve risultare l'impegno del subappaltatore ad applicare, in favore del personale impiegato, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dall'appaltatore principale;
    • le modalità di pagamento dei compensi del subappalto dando atto che, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, l'amministrazione committente provvederà, in occasione della liquidazione dei SAL del contratto principale, al pagamento diretto al subappaltatore della quota maturata, previa acquisizione della relativa fattura fiscale, emessa da quest'ultimo ed intestata all'appaltatore, a copertura dell'importo da pagare;
    • clausola nella quale l'appaltatore prende atto, ai sensi del comma 14, ultimo periodo, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
    • clausola nella quale, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del d.lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore prendono atto della propria responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
    • clausola nella quale l'appaltatore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione dell'esecuzione del contratto di subappalto con la precisazione che tale solidarietà non opera in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), continuando pertanto ad operare nel caso in cui il pagamento diretto derivi dall'inadempimento dell'appaltatore;
    • clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
    • la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (si veda la nota 1, relativa agli esempi di clausole che possono essere inserite nel contatto), nonché l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore (vedi nota 2);
       


      NOTA 1- Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010- ALLEGATO 1.

      Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

      Art. (…)

      (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

      L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Città metropolitana di Torino, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

      L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

      L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Città metropolitana di Torino.

       

      NOTA 2- Clausole che debbono essere presenti nel contratto di subappalto (anche in forma equivalente a quanto qui indicato):

      Art. (…)

      (Comunicazione del C/C dedicato)

      Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della l. 136/2010 il subappaltatore utilizza il seguente conto corrente bancario / postale:

      Banca …………, ABI …………, Filiale di …………, CAB …………, C/c n. …………, IBAN …………,

      su cui vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa secondo quanto previsto dalla norma citata.

      Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti :

      COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE

      ....... ........... .........

      Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto."

  2. Documentazione che dimostri che l'impresa subappaltatrice ha eseguito, nel quinquennio antecedente la data di richiesta autorizzazione al subappalto, lavori per un importo corrispondente e di analoga tipologia a quella oggetto di subappalto.
    Il possesso del requisito può essere dimostrato:

    • mediante certificati di esecuzione di lavori analoghi contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito,

    oppure,

    • se i certificati fanno riferimento a lavori eseguiti per committenti privati, mediante la produzione di copia del contratto e delle fatture emesse.

    Tutta la documentazione deve essere corredata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale, che attesti la conformità di quanto prodotto all'originale. Nel caso in cui si subappaltino lavori sui beni del patrimonio culturale, riconducibili alle seguenti categorie :

    • OG2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
    • OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale
    • OS2-B: beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio
    • OS25: scavi archeologici

    L'impresa deve altresì presentare l'attestato di buon esito dei lavori eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori (ai sensi dell'art. 248 D.P.R. 207/2010)

  3. Documentazione che dimostri che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente l'istanza di subappalto. Il possesso del requisito può essere dimostrato come segue:
    se trattasi di società di capitali (S.P.A. - S.R.L. - S.A.P.A. - SOC. COOPERATIVA, CONSORZI, G.E.I.E.) o di altri soggetti tenuti alla pubblicazione del bilancio:

    • mediante indicazione del Bilancio di esercizio approvato nell'ultimo quinquennio, corredato dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relativa nota di deposito presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio;

    se trattasi di ditta individuale, società di persone (S.N.C - S.A.S., ecc.), consorzio di cooperative o consorzio tra imprese artigiane:

    • o mediante invio delle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello UNICO PF o SP con la prova dell'avvenuta presentazione o autocertificazione del Legale Rappresentante corredata da documentazione INPS che attesti l'importo del costo complessivo sostenuto per il personale.

    La documentazione deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale, che ne attesti la conformità all'originale.

  4. Adeguata attrezzatura tecnica idonea ad eseguire i lavori per i quali è stato richiesto il subappalto.
    Il possesso del requisito può essere dimostrato mediante elenco, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice, concernente l'attrezzatura tecnica posseduta (attrezzatura, mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico).
    NOTA BENE: In luogo della documentazione richiesta ai precedenti punti 2, 3 e 4 può essere prodotta copia dell'attestazione SOA, di cui è eventualmente titolare l'impresa/società subappaltatrice.
    Il documento dovrà essere corredato da un'autocertificazione di conformità all'originale, resa dal legale rappresentante dell'impresa/società e accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità dello stesso.
  5. Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari.
    La presente dichiarazione deve essere inviata qualora nel contratto di subappalto non siano stati indicati gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. (si veda la nota 2). La stessa deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo.
    Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.
  6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (odt 61 KB) redatta in carta libera e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice.
  7. Dichiarazione relativa alla composizione societaria (odt 41 KB). Solo per società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e società consortili. Redatta in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società (socio accomandatario per le sapa) , con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo.
  8. Dichiarazione attestante l'eventuale iscrizione alle white-list della Prefettura di competenza del subappaltatore (che diviene obbligatoria qualora l'oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190). In tal caso il subappaltatore dovrà dichiarare l'iscrizione nella white list tenuta, ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013, presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica.
  9. Dichiarazione sostitutiva in merito all'individuazione del Titolare effettivo (odt 53 KB), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022. Detta dichiarazione deve essere resa dai titolari effettivi di società di capitali (S.p.A - società per azioni, S.a.p.a. società in accomandita per azioni, S.r.l. società a responsabilità limitata, S.r.l.s. società a responsabilità limitata semplificata), esclusivamente nell’ambito degli appalti PNRR.
  10. Dichiarazione assenza conflitto di interesse (odt 51 KB);
  11. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali da parte del subappaltatore, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
  12. PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CHE RICADONO NEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.:
    Ai sensi dell'art. 90 c. 9, nonché dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si richiede :
    1. Se il cantiere principale ha un'entità presunta superiore ai 200 uomini-giorno
       
      1. Nel caso di imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata:
         
        • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
           
        • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
           
        • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008  e s.m.i.;
           
        • Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo, con estremi delle denunce INPS, INAIL e alle casse edili (ove previsto), nonché una dichiarazione relativa al CCNLL (specificando il codice CNEL)
      2. Nel caso di lavoratori autonomi:
         
        • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
           
        • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
           
        • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
           
        • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
           
    2. Se il cantiere principale ha un'entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:
       
      • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
         
      • autocertificazione in ordine ai requisiti dell'All. XVII al DLgs 81/2008 e s.m.i. e CCNLL (specificando il codice CNEL) [NB sono esonerati dall'indicazione del  CNLL i lav. Autonomi];
      • Ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008, si richiede:
         
        • per le imprese esecutrici  -  subaffidatarie che effettuano nolo a caldo e/o fornitura con posa – la redazione  del P.O.S. di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) [NB sono esonerati i  meri fornitori di materiali e attrezzature (noli a freddo), che adempiono agli obblighi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008];
           
        • dichiarazione del Datore di lavoro di accettazione del P.S.C. di cui all'art. 100, ai sensi dell'art. 96 comma 2, del D.lgs. 81/2008. [NB per tutti:  Imprese, Lav. Autonomi,  Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale]
      • Per l'impresa Affidataria:
         
        • ai sensi del l'art. 97 c. 3 lett a) adempie al coordinamento delle imprese, trasmettendo i documenti del subaffidatario, di cui agli artt. 90 c. 9 e 96 del D.lgs. 81/2008. Insieme a tali documenti fornisce al Commitente al R.U.P. e al C.S.E.:
           
          • il POS aggiornato con l'integrazione dell'indicazione dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, con le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, ai sensi dell'Allegato XV, p.to 3.2.1., lett. a) comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
             
          • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del  D.lgs. 81/2008 e s.m.i.[NB per tutti:  Imprese, Lav. Autonomi,  Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale],
             
          • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica della congruenza del P.O.S. dell'Impresa Esecutrice rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell'art. 97 comma 3 lett. b) e dell'art. 101 comma 3 del  D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; [non necessario in caso di Lavoratore Autonomo o di Mero fornitore di materiale o attrezzature (nolo a freddo)]
      • PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER I MERI FORNITORI DI MATERIALE E ATTREZZATURE E PER LE PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE SI APPLICA L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. OVVERO
      • In tali casi è richiesto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a):
         
        • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato [nel caso di prestazione di natura intellettuale e da intendersi assolto con l'iscrizione all'albo di riferimento];
           
        • autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
      • PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ART. 26 comma 3.bis, in applicazione dell'articolo  dell'art. 26 comma 3, nonché dei commi 1 e 2, è richiesto inoltre:
         
        • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [rischi propri dell'azienda];
           
        • Restituzione del D.U.V.R.I. controfirmato dal subaffidatario.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PER SUBAPPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 150.000,00 (DECRETO LEGISLATIVO 50/2016)

La società o l'impresa individuale che chiede l'autorizzazione al subappalto deve presentare all'Amministrazione apposita istanza in carta legale (marca da bollo € 16,00) nella quale occorre indicare l'oggetto e l'importo del subappalto. A tale proposito, si invita ad usare il modello di istanza di autorizzazione.

All'istanza di autorizzazione (odt 25 KB) andrà allegato quanto segue:

  1. Originale in carta libera del contratto stipulato tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice da produrre almeno venti giorni prima della data di inizio delle lavorazioni in subappalto, datato e sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo. Analogamente, in caso di consorzio è quest'ultimo che deve sottoscrivere il contratto, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata esecutrice dei lavori. Il contratto dovrà contemplare:
    • l'importo complessivo di subappalto, con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
    • termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA, ovvero indicazione che, trattandosi di micro o piccola impresa, la S.A. procederà al pagamento diretto del subappaltatore;
    • le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione, se necessario, della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie generali, specialistiche o superspecialistiche di appartenenza (come da DM 248/2016) e indicando, per ciascuna categoria, l'importo e l'incidenza della mano d'opera;
    • i prezzi unitari a corpo e a misura utilizzati per la quantificazione dell'importo del subappalto dando atto che gli stessi sono stati estrapolati dalle voci dell'elenco prezzi del contratto principale, evidenziando il ribasso applicato per il subappalto;
    • i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso;
    • gli ulteriori costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per l'eliminazione o, quanto meno, per la massima possibile riduzione, dei rischi interferenziali;
       
    • l'espresso impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
    • nel caso in cui le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, nel contratto di subappalto deve risultare l'impegno del subappaltatore ad applicare, in favore del personale impiegato, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dall'appaltatore principale;
    • le modalità di pagamento dei compensi del subappalto dando atto che, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, l'amministrazione committente provvederà, in occasione della liquidazione dei SAL del contratto principale, al pagamento diretto al subappaltatore della quota maturata, previa acquisizione della relativa fattura fiscale, emessa da quest'ultimo ed intestata all'appaltatore, a copertura dell'importo da pagare;
    • clausola nella quale l'appaltatore prende atto, ai sensi del comma 14, ultimo periodo, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
    • clausola nella quale, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del d.lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore prendono atto della propria responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
    • clausola nella quale l'appaltatore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione dell'esecuzione del contratto di subappalto con la precisazione che tale solidarietà non opera in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), continuando pertanto ad operare nel caso in cui il pagamento diretto derivi dall'inadempimento dell'appaltatore;
    • clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
    • la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (si veda la nota 1, relativa agli esempi di clausole che possono essere inserite nel contatto), nonché l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore (vedi nota 2);
       


      NOTA 1- Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010- ALLEGATO 1.

      Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

      Art. (…)

      (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

      L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Città metropolitana di Torino, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

      L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

      L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Città metropolitana di Torino.

       

      NOTA 2- Clausole che debbono essere presenti nel contratto di subappalto (anche in forma equivalente a quanto qui indicato):

      Art. (…)

      (Comunicazione del C/C dedicato)

      Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della l. 136/2010 il subappaltatore utilizza il seguente conto corrente bancario / postale:

      Banca …………, ABI …………, Filiale di …………, CAB …………, C/c n. …………, IBAN …………,

      su cui vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa secondo quanto previsto dalla norma citata.


      Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti :

      COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE

      ....... ........... .........

      Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto."

  2. autocertificazione di conformità all'originale dell'attestazione SOA di cui l'impresa risulta titolare, resa dal legale rappresentante della società o titolare dell'impresa individuale, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità dello stesso.
  3. autocertificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio (necessaria per la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) se l'importo del subappalto è superiore ad Euro 150.000,00
  4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (odt 61 KB) in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare della Impresa subappaltatrice.
  5. Dichiarazione relativa alla composizione societaria (odt 41 KB). Solo per società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e società consortili ). Redatta in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società (socio accomandatario per le sapa).
  6. Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari
    La presente dichiarazione deve essere inviata qualora nel contratto di subappalto non siano stati indicati gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. (si veda la nota 2 al punto 1, in alto). La stessa deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice.
    Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.
  7. Dichiarazione sostitutiva in merito all'individuazione del Titolare effettivo (odt 53 KB), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022;
  8. Dichiarazione assenza conflitto di interesse (odt 51 KB);
  9. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali da parte del subappaltatore, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
  10. PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CHE RICADONO NEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.:
    Ai sensi dell'art. 90 c. 9, nonché dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si richiede :
    1. Se il cantiere principale ha un'entità presunta superiore ai 200 uomini-giorno
       
      1. Nel caso di imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata:
         
        • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
           
        • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
           
        • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008  e s.m.i.;
           
        • Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo, con estremi delle denunce INPS, INAIL e alle casse edili (ove previsto), nonché una dichiarazione relativa al CCNLL (specificando il codice CNEL)
      2. Nel caso di lavoratori autonomi:
         
        • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
           
        • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
           
        • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
           
        • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
           
    2. Se il cantiere principale ha un'entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:
       
      • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
         
      • autocertificazione in ordine ai requisiti dell'All. XVII al DLgs 81/2008 e s.m.i. e CCNLL (specificando il codice CNEL) [NB sono esonerati dall'indicazione del  CNLL i lav. Autonomi];
    • Ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008, si richiede:
       
      • per le imprese esecutrici  -  subaffidatarie che effettuano nolo a caldo e/o fornitura con posa – la redazione  del P.O.S. di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) [NB sono esonerati i  meri fornitori di materiali e attrezzature (noli a freddo), che adempiono agli obblighi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008];
         
      • dichiarazione del Datore di lavoro di accettazione del P.S.C. di cui all'art. 100, ai sensi dell'art. 96 comma 2, del D.lgs. 81/2008. [NB per tutti:  Imprese, Lav. Autonomi,  Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale]
    • Per l'impresa Affidataria:
       
      • ai sensi del l'art. 97 c. 3 lett a) adempie al coordinamento delle imprese, trasmettendo i documenti del subaffidatario, di cui agli artt. 90 c. 9 e 96 del D.lgs. 81/2008. Insieme a tali documenti fornisce al Commitente al R.U.P. e al C.S.E.:
         
        • il POS aggiornato con l'integrazione dell'indicazione dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, con le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, ai sensi dell'Allegato XV, p.to 3.2.1., lett. a) comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
           
        • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del  D.lgs. 81/2008 e s.m.i.[NB per tutti:  Imprese, Lav. Autonomi,  Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale],
           
        • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica della congruenza del P.O.S. dell'Impresa Esecutrice rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell'art. 97 comma 3 lett. b) e dell'art. 101 comma 3 del  D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; [non necessario in caso di Lavoratore Autonomo o di Mero fornitore di materiale o attrezzature (nolo a freddo)]
    • PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER I MERI FORNITORI DI MATERIALE E ATTREZZATURE E PER LE PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE SI APPLICA L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. OVVERO
    • In tali casi è richiesto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a):
       
      • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato [nel caso di prestazione di natura intellettuale e da intendersi assolto con l'iscrizione all'albo di riferimento];
         
      • autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    • PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ART. 26 comma 3.bis, in applicazione dell'articolo  dell'art. 26 comma 3, nonché dei commi 1 e 2, è richiesto inoltre:
       
      • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [rischi propri dell'azienda];
         
      • Restituzione del D.U.V.R.I. controfirmato dal subaffidatario.
Decreto Legislativo n. 36/2023
COME RICHIEDERE IL SUBAPPALTO

Informazioni generali sul subappalto, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Le condizioni di accesso al subappalto, nel D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., sono disciplinate dall'art. 119, rubricato "Subappalto".

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore può essere autorizzato dalla Stazione appaltante ad affidare in subappalto, ad operatori qualificati, parte delle prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Sono comunque assimilati al subappalto tutti i subcontratti (forniture con posa in opera e noli a caldo) aventi ad oggetto prestazioni di importo superiore al 2% del contratto o superiore ad Euro 100.000,00 e che prevedono un'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

Elemento imprescindibile per subappaltare parte delle prestazioni/lavorazioni è l'autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

L'entità complessiva delle lavorazioni subappaltabili è indicata nel bando di gara con riferimento a ciascuna delle categorie di lavorazioni in cui è suddiviso l'appalto. Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 citato, è comunque vietata la cessione in subappalto di una quota superiore al 50% delle lavorazioni afferenti la categoria prevalente.

Ai sensi del dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, "I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.


 

Iter autorizzativo

L'appaltatore è tenuto a richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. L'istanza di autorizzazione può essere formulata utilizzando il modello predisposto dalla Città metropolitana.

L'affidatario deve acquisire una nuova autorizzazione integrativa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni nel corso dell'esecuzione e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore, in relazione alla prestazione subappaltata.

In tale caso è necessario presentare una ulteriore istanza di subappalto, in bollo, alla quale farà seguito un provvedimento autorizzazione al subappalto.


 

Elenco dei documenti da presentare

La società o l'impresa individuale che chiede l'autorizzazione al subappalto deve presentare all'Amministrazione apposita istanza in carta legale (bollo Euro 16,00 – L'istanza deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni) nella quale occorre indicare l'oggetto e l'importo del subappalto.

All'istanza di autorizzazione (odt 41 KB) andrà allegato quanto segue:

  • Originale in carta libera del contratto di subappalto stipulato tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, da produrre almeno venti giorni prima della data di inizio delle lavorazioni in subappalto, datato e sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo mandataria. Analogamente, in caso di consorzio, è quest'ultimo che deve sottoscrivere il contratto, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata esecutrice dei lavori.

Il contratto dovrà contemplare:

  • l'importo complessivo di subappalto, con indicazione espressa dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  • termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA, ovvero indicazione che, trattandosi di micro o piccola impresa, la S.A. procederà al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
  • le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione, se necessario, della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie generali, specialistiche o superspecialistiche di appartenenza e indicando, per ciascuna categoria, l'importo e l'incidenza della mano d'opera;
  • i prezzi unitari a corpo e a misura utilizzati per la quantificazione dell'importo del subappalto dando atto che gli stessi sono stati estrapolati dalle voci dell'elenco prezzi del contratto principale, evidenziando il ribasso applicato per il subappalto;
  • i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso;
  • gli ulteriori costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per l'eliminazione o, quanto meno, per la massima possibile riduzione, dei rischi interferenziali;
  • l'espresso impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
  • il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle coaratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi in di cui all'art. 11, comma 2 bis (prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis (contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) , ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2 bis (art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 modificato dal D.lgs. n. 209/2024);
  • le modalità di pagamento dei compensi del subappalto dando atto che, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 11 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, l'amministrazione committente provvederà, in occasione della liquidazione dei SAL del contratto principale, al pagamento diretto al subappaltatore della quota maturata, previa acquisizione della relativa fattura fiscale, emessa da quest'ultimo ed intestata all'appaltatore, a copertura dell'importo da pagare.
  • l'impresa subappaltatrice (MPI) può rinunciare al beneficio del pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione appaltante a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto;
  • clausola di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
  • clausola nella quale l'appaltatore prende atto, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ed infine clausola nella quale l'appaltatore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione dell'esecuzione del contratto di subappalto con la precisazione che tale solidarietà non opera in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119, lettere a) e c), continuando pertanto ad operare nel caso in cui il pagamento diretto derivi dall'inadempimento dell'appaltatore;
  • clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
  • clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (si veda la nota (1), relativa agli esempi di clausole che possono essere inserite nel contatto), nonché l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore (vedi nota (2);

1) NOTA 1 - Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Città metropolitana di Torino, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Città metropolitana di Torino.


 

2) NOTA 2 - Clausole che debbono essere presenti nel contratto di subappalto (anche in forma equivalente a quanto qui indicato):

Art. (...)

(Comunicazione del C/C dedicato)

"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della l. 136/2010 il subappaltatore utilizza il seguente conto corrente bancario / postale:

Banca …………, ABI …………, Filiale di …………, CAB …………, C/c n. …………, IBAN …………,

su cui vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa secondo quanto previsto dalla norma citata.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti :

COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE

....... ........... .........

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto."

 

  • Documentazione attestante la qualificazione dell'impresa subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni da subappaltare (nota 3):
    • certificato di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore, anche per estrtto, anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;
    • in caso di subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00 il subappaltatore deve possedere il certificato rilasciato da SOA accreditata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione con riferimento alla categoria e classifica adeguate alle lavoraizoni subappaltate;
    • per i subappalti di importo pari o inferiore ad Euro 150.000,00, qualora il subappaltatore non sia in possesso dell'attestazione SOA, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023, relativi a:
    • esecuzione nell'ultimo quinquennio di lavori per un importo corrispondente e di analoga tipologia a quella oggetto di subappalto. Detto requisito può essere dimostrato come segue:
    • per i lavori commissionati da PA, mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, che riporti dei dati essenziali dei certificati di esecuzione lavori rilasciati dai committenti pubblici;
    • per i lavori commissionati da privati, mediante la trasmissione delle fatture e, se del caso, del contratto di appalto cui sono riferite.

Tutta la documentazione deve essere corredata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale, che attesti la conformità di quanto prodotto all'originale.

Nel caso in cui si subappaltino lavori sui beni del patrimonio culturale, riconducibili alle seguenti categorie:

  • OG2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
  • OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale
  • OS2-B: beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio
  • OS25: scavi archeologici

l'impresa deve, altresì, presentare l'attestato di buon esito dei lavori eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori;

  • costo complessivo sostenuto nell'ultimo quinquennio per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo del subappalto da dimostrarsi mediante trasmissione dello stralcio del bilancio riferito alla spesa per il personale, corredato dalla relativa nota di deposito, per i soggetti tenuti a tale adempimento, mentre per gli altri soggetti (imprese individuali), mediante deposito del modello unico;
  • adeguata attrezzatura tecnica destinata all'esecuzione dei lavori, nella effettiva disponibilità del subappaltatore;
     
  • Documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (nota 3):

Solo per società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e società consortili. Redatta in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società (socio accomandatario per le sapa), con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo.

  • Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari. La presente dichiarazione deve essere inviata qualora nel contratto di subappalto non siano stati indicati gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. (si veda la nota (2) ). La stessa deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo.

Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.

  • Dichiarazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del cc da formularsi a cura di appaltatore e subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti (la dichiarazione dell'appaltatore è contenuto nel modello di istanza). Nel caso in cui l'appaltatore sia costituito da imprese riunite o consorziate, la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti.

  • Dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) e dell'All. XVII del D.Lgs. n. 2008/81 e smi (pdf 77 KB) dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore;

  • Dichiarazione attestante l'eventuale iscrizione alle white-list della Prefettura di competenza del subappaltatore (obbligatoria qualora l'oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190). In tal caso il subappaltatore dovrà dichiarare l'iscrizione nella white list tenuta, ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013, presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica.

Per i contratti di subappalto di importo superiore a Euro 150.000,00 il subappaltatore, ove non iscritto alla white list, deve allegare le seguenti autocertificazioni:

Per i lavori subappaltati relativi ad interventi non finanziati con PNRR detta dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta esclusivamente se l'importo autorizzato sia pari o superiore a 40.000,00 Euro.


 

PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CHE RICADONO NEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.:

Ai sensi dell'art. 90 c. 9, nonché dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si richiede :

A) Se il cantiere principale ha un'entità presunta superiore ai 200 uomini-giorno

1) Nel caso di imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo, con estremi delle denunce INPS, INAIL e alle casse edili (ove previsto), nonché una dichiarazione relativa al CCNLL (specificando il codice CNEL)

2) Nel caso di lavoratori autonomi:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
  • Ricevuta Istanza richiesta Patente a Crediti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con indicazione del Codice Patente Associata, ovvero Attestazione SOA con almeno una categoria maggiore o uguale alla III;

B) Se il cantiere principale ha un'entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • autocertificazione in ordine ai requisiti dell'All. XVII al DLgs 81/2008 e s.m.i. e CCNLL (specificando il codice CNEL) [NB sono esonerati dall'indicazione del CNLL i lav. Autonomi];

Ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008, si richiede:

  • per le imprese esecutrici - subaffidatarie che effettuano nolo a caldo e/o fornitura con posa – la redazione del P.O.S. di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) [NB sono esonerati i meri fornitori di materiali e attrezzature (noli a freddo), che adempiono agli obblighi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008];
  • dichiarazione del Datore di lavoro di accettazione del P.S.C. di cui all'art. 100, ai sensi dell'art. 96 comma 2, del D.lgs. 81/2008. [NB per tutti: Imprese, Lav. Autonomi, Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale]

Per l'impresa Affidataria:

  • ai sensi del l'art. 97 c. 3 lett a) adempie al coordinamento delle imprese, trasmettendo i documenti del subaffidatario, di cui agli artt. 90 c. 9 e 96 del D.lgs. 81/2008. Insieme a tali documenti fornisce al Commitente al R.U.P. e al C.S.E.:
  • il POS aggiornato con l'integrazione dell'indicazione dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, con le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, ai sensi dell'Allegato XV, p.to 3.2.1., lett. a) comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.[NB per tutti: Imprese, Lav. Autonomi, Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale],
  • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica della congruenza del P.O.S. dell'Impresa Esecutrice rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell'art. 97 comma 3 lett. b) e dell'art. 101 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; [non necessario in caso di Lavoratore Autonomo o di Mero fornitore di materiale o attrezzature (nolo a freddo)]


 

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER I MERI FORNITORI DI MATERIALE E ATTREZZATURE E PER LE PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE SI APPLICA L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. OVVERO

In tali casi è richiesto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a):

  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato [nel caso di prestazione di natura intellettuale e da intendersi assolto con l'iscrizione all'albo di riferimento];
  • autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;


 

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ART. 26 comma 3.bis, in applicazione dell'articolo dell'art. 26 comma 3, nonché dei commi 1 e 2, è richiesto inoltre:

  • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [rischi propri dell'azienda];
  • Restituzione del D.U.V.R.I. controfirmato dal subaffidatario.

3) NOTA 3 - Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante verifica la dichiarazione attestante la qualificazione e l'assenza di cause di esclusione nei confronti del subappaltatore tramite la Banca dati nazionale, di cui all'art. 23.

I controlli circa il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore saranno effettuati mediante accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti.


 

SUBAPPALTO A CASCATA (D.LGS. 36/2023)

Il D.Lgs. n. 36/2023, con l'art. 119, ha rivisitato poco, ma in modo significativo, l'istituto del subappalto per la parte inerente il cd. "subappalto a cascata".

Diversamente da quanto disposto dal previgente art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'art. 119 è scomparso il divieto di subappalto di un precedente subappalto: quindi, ogni subappaltatore può, a sua volta, affidare "a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore".

Si precisa, tuttavia, che la previsione normativa non può e non deve essere intesa come una vera e propria "liberalizzazione" del subappalto c.d. "a cascata".

Infatti, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non consentire il ricorso all'ulteriore subappalto in presenza di espresse ed argomentate esigenze richiamate nella documentazione di gara.

A tale proposito, il comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in capo agli enti appaltanti, l'onere di indicare nei documenti di gara (...) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

Quindi, sarà la Stazione Appaltante ad indicare, già in fase di gara, quali sono le prestazioni che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto sia per le specifiche caratteristiche dell'appalto sia per l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro al fine di tutelare le condizioni di lavoro, la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia per evitare e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il soggetto deputato alla decisione in merito al procedimento autorizzatorio è sempre la Stazione Appaltante la quale dovrà verificare, lungo tutta l'intera filiera dei subappaltatori, l'assenza di cause di esclusione. A tale proposito, si rammenta che il comma 10 dell'art. 119 dispone espressamente "(...) l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata l'assenza di cause di esclusione (...)".

Sul fronte dei contratti con i sub-subappaltatori occorre rilevare che gli stessi devono essere chiari, dettagliati e completi.

Occorre disciplinare contrattualmente le responsabilità per le prestazioni eseguite in capo ai soggetti coinvolti nel contratto.

A tale proposito, si richiama altresì la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, del seguente tenore testuale "L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la documentazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici".

Anche in tema di sicurezza dei lavoratori impiegati negli ulteriori subappalti, è opportuno evidenziare nel contratto l'obbligo di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo che avrebbe garantito il subappaltatore precedente, inclusa l'applicazione dei medesimi ccnl qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nel contratto il subappaltatore del subappaltatore deve garantire gli stessi standard quantitativi e prestazionali previsti nel contratto di subappalto precedente.

A tale proposito si rammenta il comma 12 dell'art. 119 a tenore del quale "(...) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (...)".

Inoltre, per quanto riguarda i controlli antimafia, non si può ipotizzare che un subappaltatore di 2° livello sfugga alla disciplina antimafia, cioè ad una verifica di assenza delle preclusioni che contraddistinguono la spendita del denaro pubblico e l'individuazione degli elementi soggettivi per rendersi affidatario del contratto.

Sul piano della normativa antimafia, l'art. 25 della Legge 132/2018, che è la conversione del DL 113/2018 (decreto sicurezza), modifica, aggiorna l'articolo in senso restrittivo, cioè è di maggior tutela per l'interesse pubblico (art. 21 della legge 646/1982) statuendo che "Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Anche il superamento della disciplina legata alla tracciabilità dei flussi finanziari rappresenta un elemento invalicabile.

Infatti, anche l'art. 3, comma 9, della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti stabilisce che sono interessati alla tracciabilità tutti i contratti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle prestazioni: la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto riguarda l'elenco dei documenti da presentare per i controlli formali e di merito che saranno espletati dalla Stazione Appaltante nei confronti del sub-subappaltatore, si rinvia alle istruzioni pubblicate in questa stessa sezione "Subappalto lavori pubblici" per la presentazione delle istanze di autorizzazione al subappalto per gli appalti di lavori soggetti alla applicazione del D.Lgs. 36/2023.

Come comunicare il Subaffidamento
COME COMUNICARE IL SUBAFFIDAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 50/2016)

Informazioni generali sul subaffidamento

Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

È considerato SUBAFFIDAMENTO:

  • la fornitura senza prestazione di manodopera;
  • la fornitura con posa in opera;
  • i noli a caldo
     

SE

  1. Importo subcontratto è < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  2. Importo subcontratto < 100.000,00 Euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  3. Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
  4. Importo subcontratto > 100.000,00, Euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.


 

Criterio per l'individuazione della specifica tipologia di subcontratto (subappalto o subaffidamento)

Con specifico riferimento alla distinzione tra subappalto e subfornitura, la giurisprudenza ha elaborato un criterio, riferito alla “trasformazione soggettiva del bene fornito”, in ragione del quale:

  • ricorrerà la fattispecie del subappalto ogniqualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere, con una posa consistente nella incorporazione nell'opera mediante macchinari e operai specializzati (es. posa del tappetino bituminoso);
  • si avrà invece fornitura e posa in opera nelle ipotesi in cui il materiale fornito entra già in cantiere come un bene finito (es. bene prodotto in serie), avente una specifica destinazione d'uso, e pronto per essere ivi lavorato con prestazioni del tutto accessorie e strumentali (quali, ad esempio, il montaggio, l'assemblaggio, l'incollatura, la bullonatura) che non modificano in alcun modo il bene e la sua destinazione d'uso, ma sono dirette a consentirne l'utilizzo; è inoltre un elemento di valutazione il presupposto che l'incorporazione nell'opera non necessiti di lavorazioni strutturali/significative sull'opera stessa.

Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.

Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.

Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.


 

Elenco dei documenti da presentare

La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del subcontratto.

Alla comunicazione deve essere allegata:

  • Copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.i.;
  • Comunicazione dati C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto).


 

PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CHE RICADONO NEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.:

Ai sensi dell'art. 90 c. 9, nonché dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si richiede :

  1. Se il cantiere principale ha un'entità presunta superiore ai 200 uomini-giorno
    1. Nel caso di imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata:
      • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
      • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
      • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
      • Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo, con estremi delle denunce INPS, INAIL e alle casse edili (ove previsto), nonché una dichiarazione relativa al CCNLL (specificando il codice CNEL)
    2. Nel caso di lavoratori autonomi:
      • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
      • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
      • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
      • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
  2. Se il cantiere principale ha un'entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:
    • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
    • autocertificazione in ordine ai requisiti dell'All. XVII al DLgs 81/2008 e s.m.i. e CCNLL (specificando il codice CNEL) [NB sono esonerati dall'indicazione del CNLL i lav. Autonomi];

Ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008, si richiede:

  • per le imprese esecutrici - subaffidatarie che effettuano nolo a caldo e/o fornitura con posa – la redazione del P.O.S. di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) [NB sono esonerati i meri fornitori di materiali e attrezzature (noli a freddo), che adempiono agli obblighi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008];
  • dichiarazione del Datore di lavoro di accettazione del P.S.C. di cui all'art. 100, ai sensi dell'art. 96 comma 2, del D.lgs. 81/2008. [NB per tutti: Imprese, Lav. Autonomi, Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale]

Per l'impresa Affidataria:

  • ai sensi del l'art. 97 c. 3 lett a) adempie al coordinamento delle imprese, trasmettendo i documenti del subaffidatario, di cui agli artt. 90 c. 9 e 96 del D.lgs. 81/2008. Insieme a tali documenti fornisce al Commitente al R.U.P. e al C.S.E.:
  • il POS aggiornato con l'integrazione dell'indicazione dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, con le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, ai sensi dell'Allegato XV, p.to 3.2.1., lett. a) comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa Esecutrice o Lavoratore Autonomo Subaffidataria, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.[NB per tutti: Imprese, Lav. Autonomi, Fornitori e Servizi anche di natura intellettuale],
  • Attestazione del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria di avvenuta verifica della congruenza del P.O.S. dell'Impresa Esecutrice rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell'art. 97 comma 3 lett. b) e dell'art. 101 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; [non necessario in caso di Lavoratore Autonomo o di Mero fornitore di materiale o attrezzature (nolo a freddo)]

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER I MERI FORNITORI DI MATERIALE E ATTREZZATURE E PER LE PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE SI APPLICA L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. OVVERO

In tali casi è richiesto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a):

  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato [nel caso di prestazione di natura intellettuale e da intendersi assolto con l'iscrizione all'albo di riferimento];
  • autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ART. 26 comma 3.bis, in applicazione dell'articolo dell'art. 26 comma 3, nonché dei commi 1 e 2, è richiesto inoltre:

  • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [rischi propri dell'azienda];
  • Restituzione del D.U.V.R.I. controfirmato dal subaffidatario.

Patente a punti - Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" , convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.

A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (odt 36 KB).

Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.

COME COMUNICARE IL SUBAFFIDAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)

Informazioni generali sul subaffidamento

Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

È considerato SUBAFFIDAMENTO:

  • la fornitura senza prestazione di manodopera;
  • la fornitura con posa in opera;
  • i noli a caldo

SE

  • Importo subcontratto è < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  • Importo subcontratto < 100.000,00 Euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  • Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
  • Importo subcontratto > 100.000,00, Euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.


 

Criterio per l'individuazione della specifica tipologia di subcontratto (subappalto o subaffidamento)

Con specifico riferimento alla distinzione tra subappalto e subfornitura, la giurisprudenza ha elaborato un criterio, riferito alla "trasformazione soggettiva del bene fornito", in ragione del quale:

  • ricorrerà la fattispecie del subappalto ogniqualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere, con una posa consistente nella incorporazione nell'opera mediante macchinari e operai specializzati (es. posa del tappetino bituminoso);
  • si avrà invece fornitura e posa in opera nelle ipotesi in cui il materiale fornito entra già in cantiere come un bene finito (es. bene prodotto in serie), avente una specifica destinazione d'uso, e pronto per essere ivi lavorato con prestazioni del tutto accessorie e strumentali (quali, ad esempio, il montaggio, l'assemblaggio, l'incollatura, la bullonatura) che non modificano in alcun modo il bene e la sua destinazione d'uso, ma sono dirette a consentirne l'utilizzo; è inoltre un elemento di valutazione il presupposto che l'incorporazione nell'opera non necessiti di lavorazioni strutturali/significative sull'opera stessa.

Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.

Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.

Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.


 

Elenco dei documenti da presentare

La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare:

  • il nome del sub-contraente;
  • l'oggetto del sub-contratto;
  • l'importo del subcontratto;

Nella comunicazione devono essere richiamati i seguenti articoli del contratto di subaffidamento:

  • l'articolo che contempla la clausola di revisione prezzi relativa alle prestazioni oggetto di sub contratto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
  • (eventuale) l'articolo che prevede la corresponsione diretta da parte della Stazione appaltante dell'importo dovuto per la prestazione eseguita nei confronti del subaffidatario, in quanto microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 119, comma 11. A tal fine il titolare di sub-contratto sarà soggetto ai controlli di legge.

A tale proposito si richiama il comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 che estende anche ai titolare di sub-contratti non costituenti subappalto la corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei seguenti casi:

  • quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa;
  • in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  • su richiesta del subcontraente e se la natura della prestazione lo consente.

Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore è tenuto ad allegare quanto segue:

  • Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 36, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
  • contratto di subaffidamento o in alternativa estratto del contratto di subaffidamento che comprenda la prima pagina e l'ultima pagina dello stesso, oltre alla clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
  • Dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
  • Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

Patente a punti - Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" , convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.


 

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER I MERI FORNITORI DI MATERIALE E ATTREZZATURE E PER LE PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE SI APPLICA L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. OVVERO

In tali casi è richiesto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a):

  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato [nel caso di prestazione di natura intellettuale e da intendersi assolto con l'iscrizione all'albo di riferimento];
  • autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;


 

PER APPALTI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI CHE NON RICADONO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI CUI AL TITIOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E SMI, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ART. 26 comma 3.bis, in applicazione dell'articolo dell'art. 26 comma 3, nonché dei commi 1 e 2, è richiesto inoltre:

  • Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [rischi propri dell'azienda];
  • Restituzione del D.U.V.R.I. controfirmato dal subaffidatario.

La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.

A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (odt 34 KB).

Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.

Norme penali in materia di subappalto (art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646)

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e del cottimista si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta i subappalto o in cottimo. E' data alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Ne consegue che il subappalto non autorizzato non integra esso stesso una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del cod. civ., e non determina la cessazione automatica degli effetti del contratto al verificarsi dell'evento, ma sarà l'amministrazione a valutarne l'opportunità caso per caso.

È opportuno chiarire che, in presenza di subappalto non autorizzato, L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE HA L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA PENALE.

A tale proposito, si richiama una massima dell'ANAC (DELIBERAZIONE N. 62 DEL 08/06/2005), a tenore della quale "Si ritiene opportuno ricordare alle figure preposte (responsabile del procedimento e direttore dei lavori) le responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato. Si ritiene che il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di "pubblico ufficiale", tesi che trova riscontro in giurisprudenza.


 

Dispositivo dell'art. 361 Codice penale

Il pubblico ufficiale (¹), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347].
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.


Note

(¹) Si tratta di un reato proprio, che presuppone che il p.u. abbia conoscenza di un fatto costituente reato, acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale con esse.

Ultimo aggiornamento
9 Dic 2025 - 09:49