Autorizzazione alla gestione di rifiuti medianti impianti mobili di trattamento rifiuti
Per “impianto mobile” si intende una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un insieme di strutture tecnologiche che possono essere trasportate e installate temporaneamente in un sito per lo svolgimento di specifiche attività di trattamento o recupero rifiuti. L’utilizzo avviene attraverso “campagne di attività” di durata limitata, generalmente non superiore a 120 giorni solari continuativi per ciascun sito operativo.
Il limite dei 120 giorni può essere derogato in presenza di una motivata e documentata richiesta da parte del gestore, con valutazione caso per caso da parte dell’autorità competente, previa verifica della compatibilità ambientale e territoriale.
Nei casi in cui le campagne abbiano durata limitata (≤90 giorni per rifiuti inerti non pericolosi, ≤30 giorni per altri rifiuti non pericolosi), possono rientrare tra le esenzioni dalla verifica di assoggettabilità alla VIA, come previsto dalla normativa nazionale vigente, fatto salvo quanto stabilito per siti soggetti a tutela o limiti specifici.
L’impianto mobile non costituisce infrastruttura fissa e deve mantenere caratteristiche di reversibilità e mobilità al termine di ogni campagna.
AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili viene rilasciata ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 ed è valida su tutto il territorio nazionale, nei limiti delle operazioni, dei codici CER e delle condizioni tecniche autorizzate.
L’autorizzazione ha durata decennale, salvo revoca o rinuncia anticipata.
Eventuali variazioni delle informazioni dichiarate in fase istruttoria (es. ragione sociale, sede, responsabile tecnico, cessazione attività, ecc.) devono essere comunicate alla Città Metropolitana di Torino entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
Prima dell’inizio di ogni campagna operativa, il gestore deve trasmettere apposita comunicazione preventiva con almeno 20 giorni di anticipo agli enti territorialmente competenti (Città Metropolitana, ARPA, Comune, ASL, ecc.), indicando: sito, tempistiche, tipologia di rifiuti e operazioni previste.
L’impresa è tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni tecniche e ambientali disposte dagli enti competenti, a garantire le analisi e i monitoraggi richiesti e a conservare in modo ordinato i risultati dei controlli effettuati, rendendoli disponibili in caso di verifica da parte delle autorità.
NORMATIVA
Le principali norme di riferimento per l’autorizzazione e la gestione degli impianti mobili sono:
D.Lgs. 152/2006, art. 208, comma 15 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale);
D.G.R. Regione Piemonte n. 18-6175 del 07/12/2022 – “Linee guida regionali per l’autorizzazione e la gestione degli impianti mobili”;
Legge 108/2021 (conversione del D.L. Semplificazioni), che ha introdotto la riduzione dei termini di preavviso e la possibilità di esenzione dalla verifica VIA per campagne di breve durata;
MODULISTICA
La modulistica e le informazioni di dettaglio sono riportate nel sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino: Modulo A e Modulo B.