Montagna e Territori Rurali
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Inclusione di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata

L'istanza di inclusione nella Rete di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata può essere presentata unicamente dagli Enti che la Legge regionale 12/2010 definisce "Enti competenti per la gestione tecnica dei settori":  Regione Piemonte (nelle aree di proprietà regionale), Province e Città metropolitana, Unioni di Comuni, Enti di gestione delle aree protette, Comuni (ove non sia presente un'Unione di Comuni).

L'istanza deve essere rivolta alla Regione Piemonte tramite la piattaforma regionale RPE 

La Città metropolitana è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio e vincolante su ciascuna istanza, sentita la Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico. 

E' opportuno che il soggetto proponente sottoponga la proposta di inclusione alla Consulta provinciale nella fase iniziale del procedimento, in modo che sia possibile tenere conto nell'istanza dei suggerimenti, delle osservazioni e delle prescrizioni che la Consulta provinciale intenderà formulare.

Per sottoporre la proposta di inclusione alla Consulta provinciale occorre contattare la Segreteria tecnica della Consulta (tel. 0118613824; e-mail: rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it)

Criteri di valutazione ai fini dell'espressione del parere della Città metropolitana per l'inclusione di un percorso (Reg. 9R/2012 art. 7)

a) rilevanza del percorso ai fini dello sviluppo della rete provinciale;
b) grado di interconnessione con gli altri percorsi già accatastati e, più in specifico, in base ai seguenti principi:
1) interconnessione con la rete viaria, con i parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;
2) collegamento con colli e valichi per l'accesso ai territori vicini, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;
3) raggiungimento di rifugi e punti di arroccamento fondamentali come basi di partenza per l'attività escursionistica ed alpinistica;
4) collegamento con siti e località ritenute importanti a fini turistici o che si intende comunque valorizzare per motivi culturali, storici o devozionali;
5) possibilità di servire alpeggi e altre località importanti dal punto di vista turistico e della fruizione;
6) definizione di una rete armonica e ben collegata attraverso l'eventuale ripristino di tracciati in disuso ma funzionali al collegamento tra quelli esistenti e, solo dove assolutamente indispensabile, anche attraverso l'apertura di nuovi tracciati sempre con funzione di collegamento tra quelli esistenti;
7) connessione con percorsi e reti sentieristiche a livello provinciale e regionale, con particolare riferimento tanto ad itinerari di lunga percorrenza in quota, quanto a circuiti turistici pedonali di bassa quota;
8) possibilità di servire aree scarsamente interessate da flussi escursionistici e che possono quindi essere valorizzate a partire dalla loro inclusione nella rete; 9) salvaguardia delle aree ritenute più fragili o non idonee al transito di flussi escursionistici;
10) assenza lungo il percorso di ostacoli di qualsivoglia genere, anche di siti o attività incompatibili alla fruizione escursionistica per la loro presunta nocività.

Criteri di valutazione ai fini dell'espressione del parere della Città metropolitana per l'inclusione di una via ferrata o sito di arrampicata (Reg. 9R/2012 art. 8)

a) collocazione del sito di arrampicata o della via ferrata non nelle pertinenze di strade aperte alla circolazione stradale;
b) interconnessione del sito arrampicata e della via ferrata in rapporto alla rete viaria, con i parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;
c) collegamento con la RPE, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;
d) assenza di interferenza con le aree ritenute più fragili per motivi ambientali, geologici o di salvaguardia paesaggistica;
e) presenza di apposita segnaletica verticale e orizzontale di accesso a partire dai punti di attestazione veicolare o dalla RPE;
f) presenza di appositi pannelli informativi posizionati in corrispondenza dei punti di attestazione veicolare o nelle immediate vicinanze;
g) attestazione di conformità alle normative vigenti, all'atto della proposta di inserimento o progetto dell'infrastruttura;
h) piano di gestione pluriennale;
i) regolamento di fruizione;
j) piano di evacuazione predisposto dal soccorso alpino;
k) individuazione di un'area o accesso nelle vicinanze del sito di arrampicata o della via ferrata funzionali all'espletamento delle operazioni di soccorso;
l) presenza, nel caso del sito di arrampicata, di un'area parcheggio nelle vicinanze (non oltre 30 minuti a piedi);
m) presenza di servizi igienici, anche chimici, nelle vicinanze del sito e della via ferrata;
n) presenza di almeno cinque vie monotiro;
o) apposita segnalazione dei confini del sito attrezzato.

Per i siti di arrampicata specificatamente utilizzati a fini dell'avvio alla pratica sportiva dei principianti il parere deve tener conto dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
a) presenza di un accesso agevole dall'alto anche per la predisposizione, senza salita di un primo di cordata, del sistema di assicurazione dal basso;
b) segnaletica d'accesso alla sommità delle vie (i settori di arrampicata devono essere inequivocabilmente indicati e delimitati per mezzo di cartelli e di apposite separazioni);
c) presenza di almeno cinque vie monotiro;
d) sentiero o percorso di accesso al sito privo di difficoltà e circolazione agevole ai piedi della parete;
e) possibilità di accesso per veicoli per il trasporto collettivo nelle immediate vicinanze (10 minuti).

Procedimenti di espressione del parere in corso

In questo momento non ci sono procedimenti in corso


 

 

 

Ultimo aggiornamento
27 Nov 2025 - 11:40