Rifiuti e Bonifiche

Garanzie finanziarie per spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Per effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è necessario prestare delle garanzie finanziarie, in base a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento CE n. 1013/2006 del 14/06/2006.

In Italia il D.M. n. 370 del 3/09/1998 stabilisce le modalità di prestazione di tali garanzie, compresi i criteri per il calcolo del massimale garantito e lo schema delle condizioni contrattuali.

Le garanzie finanziarie devono essere presentate alla Città metropolitana di Torino (quale Autorità competente di spedizione dei rifiuti), nel caso in cui il luogo di partenza dei rifiuti sia nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Ultimo aggiornamento: 9 agosro 2021